LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10377/2020 proposto da:
H.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Carotta;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 701/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/3/2020 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.
FATTI DI CAUSA
1. H.A., cittadino pakistano ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) della nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente, omesso esame di un fatto decisivo e “per avere il giudice violato i canoni legali di interpretazione degli elementi istruttori”, poichè il decidente ha divisato l’inattendibilità del richiedente considerando dirimenti elementi privi di effettiva conducenza, trascurando completamente il contenuto del ricorso introduttivo e la particolarità della vicenda ivi esposta ed astenendosi dal procedere agli approfondimenti istruttori del caso quantunque ogni domanda debba essere esaminata individualmente e alla luce di informazioni precise ed aggiornate; 2) della nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente e nullità del procedimento “per avere il Tribunale omesso di applicare il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c), in violazione dei criteri legali di valutazione degli elementi di prova con riferimento alla credibilità intrinseca del richiedente”, poichè il decidente, sul presupposto della divisata inattendibilità del richiedente, ha escluso la sussistenza del rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti a mente del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), ed ha negato del tutto genericamente la sussistenza del rischio di un danno grave a mente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); 3) della nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente, per omesso esame di un fatto decisivo e “per non avere il giudice valutato la vulnerabilità in relazione alle condizioni di vita del ricorrente allegate in giudizio”, poichè il decidente, sul presupposto della divisata inattendibilità del richiedente, ha escluso la sussistenza in capo al richiedente di una condizione di vulnerabilità e non ha considerato rilevante ai fini della protezione umanitaria il grado di integrazione sociale raggiunto nel nostro paese.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile essendo inteso a censurare l’apprezzamento in fatto in guisa del quale, valorizzando gli indicatori di genuinità soggettiva di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, secondo il modello della procedimentalizzazione legale della decisione, il decidente ha declinato la credibilità del richiedente richiamandosi per un verso alle risultanze in tal senso evidenziate nelle pregresse fase di trattazione (implausibilità delle persecuzioni da parte di un politico locale; incongruenza degli eventi lesivi lamentati dal fratello in riferimento a date contrastanti; non veridicità delle denunce, ecc.), e per l’altro prendendo atto che, rispetto agli ostativi rilievi emersi in tal senso, l’atto era rimasto silente, non sviluppando alcuna argomentazione per confutare il giudizio di che trattasi.
Se ciò vale a privare di consistenza la doglianza in punto di nullità, dacchè la motivazione esplicita in modo congruo ed adeguato l’iter decisionale, e a confinare nell’ambito dell’obliterazione di soli profili istruttori la denuncia motivazionale, sottrae pure il conclusivo verdetto sul punto al richiesto sindacato cassatorio, essendo noto che il giudizio sulla credibilità del richiedente è fonte di un apprezzamento in fatto che non è censurabile in questa sede se non, appunto, per vizio di motivazione ovvero per anomalia motivazionale integrante una violazione di legge di rilevanza costituzionale (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340), circostanze ambedue queste, come visto, non ricorrenti nella specie.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile Da un lato, per vero, la cognizione richiesta riguardo alla lamenta inosservanza del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), resta assorbita dal confermato giudizio di inattendibilità del richiedente conseguente all’inammissibilità del primo motivo di ricorso, ciò dispensando il giudice dei merito dal procedere ad ogni ulteriore approfondimento istruttorio riguardo alle fattispecie richiamata (Cass., Sez. I, 29/05/2020, n. 10826); dall’altro, a fronte della motivazione a mezzo della quale, allegando le informazione risultanti dalle fonti internazionali, il decidente ha escluso, con riferimento all’area di provenienza del richiedente, la sussistenza nella specie di una situazione di violenza indiscriminata non controllabile dall’autorità statale, la cognizione postulata dal motivo racchiude un’implicita istanza a rinnovare il giudizio di merito a cui però non è compito di questa Corte dare seguito.
4. Il terzo motivo di ricorso è del pari inammissibile.
Eppur vero che la Corte d’Appello, onde rigettare il gravame sul punto specifico della mancata concessione della tutela atipica, ha affermato che “atteso che H.A. è inattendibile, la storia personale non può essere posta a fondamento della protezione umanitaria” e che in tal modo ha consapevolmente valorizzato un profilo valutativo (quello della credibilità della richiedente) che non si accorda con quanto più specificatamente enunciato da questa Corte (Cass., Sez. I, 28/07/2020, n. 16122). E tuttavia onde conferire portata cassatoria al rilievo occorre che il richiedente assolva l’onere di allegazione, indicando segnatamente quali fattori di vulnerabilità debbano formare oggetto dell’apprezzamento demandato sul punto al decidente. Si afferma infatti in modo del tutto condivisibile che “in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori” (Cass., Sez. I, 24/12/2020, n. 29624).
Poichè nella specie l’onere in parola non risulta assolto, il motivo si risolve nella mera perorazione a rinnovare il giudizio di fatto che non può trovare seguito in questa sede.
5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021