Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18586 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12181/2020 proposto da:

E.H.M., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Carotta;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5318/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/3/2020 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

FATTI DI CAUSA

1. E.H.M., cittadino marocchino ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego nei suoi confronti pronunciato in primo grado del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) della nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente ed omesso esame di un fatto decisivo avendo il decidente confermato l’impugnato diniego poichè il richiedente non disporrebbe nel nostro paese di solidi legami familiari e sociali e ciò benchè fosse documentato il rapporto epistolare tra il richiedente e la figlia ed in Italia dimorassero numerosi fratelli e sorelle cittadini italiani disposti ad aiutarlo; 2) della nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente ed omesso esame di un fatto decisivo avendo il decidente confermato l’impugnato diniego quantunque, a fronte dei legami esistenti con il nostro paese, non vi è prova che nel paese di origine possa godere di legami analogamente comparabile.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Entrambi i motivi scrutinabili congiuntamente stante l’unitarietà della censura che vi è svolta, sono inammissibili in quanto diretti unicamente a sollecitare una rivalutazione del quadro di fatto già oggetto di negativo giudizio in sede di merito.

Sfrondato per vero il campo dalla doglianza in punto di nullità, dacchè il provvedimento impugnato è assistito da una più che congrua ed adeguata motivazione che esplicita l’iter decisionale con segnato riferimento alle circostanze allegate con il motivo – riguardo alle quali il decidente, dando altresì atto dell’assenza di fattori di radicamento sociale, ha conclusivamente osservato che “le lettere della figlia S…. provano unicamente la rassegnazione della figlia per non aver potuto contare sulla figura paterna nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza” e che “non sono stati depositati documenti sulla disponibilità di fratelli ad ospitarlo”, nonchè da quella motivazionale, non obliterandosi dal decidente alcun fatto decisivo secondo la lettura nomofilattica dell’art. 360, novellato, i motivi in disamina sono espressione di un mero dissenso motivazionale e intendono evidenziare solo una diversa chiave di lettura delle risultanza istruttorie acquisite nel corso delle pregresse fasi del giudizio, che non può essere fatta propria da questa Corte non essendo essa un giudice di terza istanza che possa mettere riparo alla pretesa ingiustizia della decisione impugnata.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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