Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18588 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17124/2019 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Varrone 9, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Vannicelli, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Marcella Robol, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, n. 743/2019, depositato il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/04/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato l’impugnazione proposta da I.A. avverso la decisione della competente Commissione territoriale di rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Il tribunale ha ritenuto la non credibilità del racconto del richiedente (per il quale egli dichiarava di aver abbandonato il proprio paese per sottrarsi alla persecuzione della confraternita denominata “*****”) e la insussistenza dei presupposti di riconoscimento di ogni forma di protezione.

I.A. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per incomprensibilità della motivazione sul diniego dello status di rifugiato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; art. 111 Cost.; art. 132 c.p.c.).

Il motivo è inammissibile in applicazione del principio per il quale, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 12/10/2017 n. 23940).

Il tribunale ha motivato il suo diniego raccordando il formulato giudizio con gli scrutinati esiti istruttori così consentendo di individuare le ragioni della decisione, nella ritenuta non credibilità del racconto circa un rischio paventato solo in modo non circostanziato ed il motivo resta, come tale, genericamente dedotto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sulla prova dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi sul formulato giudizio di non credibilità del racconto.

Il motivo è inammissibile in applicazione del principio per il quale in materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass. 02/07/2020 n. 13578; Cass. 05/02/2019 n. 3340).

Il tribunale ha motivato sulla non credibilità del racconto ed il motivo non concludente non individua le ragioni per far ritenere di quell’appezzamento l’illegittimità giusta il dedotto vizio reiterando, piuttosto, un contrario giudizio sulla credibilità.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancato assolvimento degli oneri istruttori D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8 e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il motivo è inammissibile in applicazione del principio per il quale il giudice del merito non è tenuto all’adempimento dell’onere di collaborazione istruttoria là dove il richiedente non abbia reso dichiarazioni credibili (Vd. Cass. 29/05/2020 n. 10286).

Nel resto vale, quanto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per violenza generalizzata in un contesto di conflitto armato interno o internazionale, il rilievo che il Tribunale scrutinando fonti ufficiali (report annuale del dicembre 2017 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, p. 8) ha escluso l’indicata situazione nell’Edo State e che il motivo contrappone a detta verifica altre fonti ed il decisum di altri giudici di merito.

Resta in tal modo violato il principio per il quale, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. 18/02/2020 n. 4037).

5. Con il quarto motivo del ricorrente fa valere omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, sulla integrazione del richiedente in Italia, per titolarità di un lavoro e di un reddito, e sulla sua vulnerabilità.

Il motivo è manifestamente infondato avendo il Tribunale di Trento vagliato, per escluderla, la vulnerabilità del richiedente protezione rilevando il difetto di allegazione sul punto e ancora, nella cornice di comparazione definita dalla giurisprudenza di questa Corte (vd. Cass. n. 4455 del 2018), anche la dedotta integrazione in Italia nella insufficienza delle attività svolte dal ricorrente ricondotte in un contesto di prima accoglienza dell’immigrato.

Il ricorrente non fa valere la puntuale allegazione in giudizio dei contratti di cui riferisce nell’odierno ricorso e che restano pertanto dedotti in modo inammissibile perchè nuovi.

6. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese nella tardività della costituzione dell’Amministrazione rimasta quindi intimata. Sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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