LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 9980/2020 proposto da:
M.N., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dagli Avvocati Elisa Sforza, e Manuela Amore, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, n. 104/2020, depositata il 09/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/04/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Bologna con la sentenza in epigrafe indicata nel rigettare la proposta impugnazione ha confermato l’ordinanza emessa ex art. 702-bis c.p.c., dal locale tribunale con cui era stato disatteso il ricorso proposto da M.N., confermando la decisione della competente Commissione territoriale di rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. M.N. ha ricorso per la cassazione dell’indicata sentenza con due motivi.
L’Amministrazione si è costituita tardivamente al dichiarato fine partecipare alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
3. Con inoltro a mezzo pec i difensori del ricorrente ed il ricorrente medesimo hanno trasmesso atto di rinuncia al ricorso per cassazione, a rispettiva firma, con il quale hanno richiesto a questa Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio, nel rilievo che la parte intimata non ha presentato controricorso nei termini.
4. Va data applicazione all’art. 390 c.p.c., comma 2 e dichiarata l’estinzione del giudizio producendo la rinuncia l’effetto processuale del passaggio in cosa giudicata della sentenza impugnata senza che, di contro, rilevi la mancata notifica-comunicazione dell’atto alla controparte che, non costituitasi, non ha manifestato, per ciò stesso, interesse alcuno a contrastare l’impugnazione e che non è, pertanto, tenuta ad esprimere il proprio interesse alla rinuncia nelle forme della sua accettazione.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021