Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18590 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15243/2020 proposto da:

I.Z., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, 38, presso lo studio dell’Avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, n. 4539/2020, depositato il 30/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/04/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha rigettato l’impugnazione proposta da I.Z. avverso il provvedimento di diniego della protezione sussidiaria e del riconoscimento del diritto a quella umanitaria adottato dalla competente Commissione territoriale, nella ritenuta non attendibilità del racconto reso ed insussistenza, nei fatti narrati, dei presupposti per la richiesta protezione.

2. Nelle dichiarazioni rese in fase amministrativa e ancora in sede di audizione giudiziale il ricorrente, cittadino del Pakistan, della Regione del Punjab, nato nella città di *****, ha riferito di aver abbandonato il proprio Paese per il timore di essere ucciso dagli appartenenti di una famigerata banda criminale, la *****, che era stata sgominata grazie ad un’operazione di polizia cui aveva partecipato in prima persona il proprio padre, poliziotto.

3. I.Z. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con quattro motivi.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sul giudizio formulato sulla credibilità.

La circostanza che doveva essere oggetto di accertamento da parte del giudice del merito era quella sull’esistenza della banda criminale e sull’occorso denunciato dal richiedente, che aveva sul punto versato in atti per due denunce sporte dal padre, e la possibilità che dalla descritta situazione potesse discendere un pericolo per la persona.

Il motivo è inammissibile in applicazione del principio per il quale, in materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass. 02/07/2020 n. 13578).

Si tratta di deduzione che invece difetta nella proposta censura, che contesta il giudizio sulla credibilità per una sostanziale nuova valutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omesso/errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente; omessa cooperazione istruttoria; omessa valutazione delle prove, sulla documentazione prodotta.

La documentazione versata in atti doveva intendersi provante le circostanze narrate e che quindi il ricorrente avesse in prima persona subito degli attentati. Il tribunale non aveva preso in considerazione la documentazione integrata da due denunce sporte all’autorità di polizia dal padre del ricorrente per gli attentati dedotti quale causa di abbandono del Paese di origine e non aveva chiarito se le dichiarazioni rese dal richiedente fossero attendibili o meno.

Il motivo è infondato.

Il tribunale ha motivato circa l’inattendibilità del racconto reso dal richiedente protezione valorizzando a tal fine la storia della gang criminale – i cui subiti attentati hanno integrato nel racconto del ricorrente le ragioni di allontanamento dal proprio Paese -, la sua operatività anche nei luoghi, le date dell’operazione di polizia grazie alla quale è stata sgominata ed i processi che ne sono derivati così da escludere la non credibilità del racconto.

In ogni caso il ricorrente non ha neppure dedotto, confrontandosi con l’impugnata motivazione, il carattere di decisività assunto dalle dedotte produzioni documentali (denunce) mancando in tal modo la proposta censura di autosufficienza e concludenza.

Il ricorrente che, sotto il profilo del vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, denuncia l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie (nella specie, documenti prodotti in giudizio) ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, al fine di permettere il controllo in ordine alla decisività dei fatti da provare, che deve essere effettuato sulla scorta delle deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 20/02/2003 n. 2527; Cass. 15/07/2015 n. 14784).

3. Con il terzo e quarto motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Difetto di motivazione e travisamento dei fatti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e ancora, denuncia l’errata e omessa applicazione della protezione umanitaria, del divieto di non respingimento, l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., nell’omesso esame delle condizioni personali raggiunte in Italia e di quelle avute nel Paese di provenienza; l’omesso esame delle fonti rilevanti.

Ai fini della protezione umanitaria, il tribunale aveva mancato di valutare la situazione socio-economica del Paese di appartenenza, incorrendo in motivazione apparente ed aveva ritenuto non rilevante il godimento da parte del richiedente di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con un salario di circa 870 Euro mensili, elemento invece apprezzabile.

Non si erano scrutinate le condizioni di vulnerabilità del richiedente per la condizione nel suo complesso goduta nel Paese di origine; il tribunale non si era attivato a completamento dell’istruttoria.

Il motivo è infondato perchè il tribunale ha valorizzato il carattere a tempo “determinato”, e non “indeterminato”, come invece dedotto in ricorso per contenuti che peraltro difettano del carattere dell’autosufficienza, del contratto di lavoro, evidenziando poi, l’insussistenza di legami familiari in Italia del richiedente protezione come indicativi di radicamento e nel contempo apprezzando il difetto del rischio del primo di essere immesso, ritornando nel Paese di origine, in un contesto socio-economico e politico idoneo a comprometterne i diritti fondamentali inviolabili in applicazione del giudizio di bilanciamento sancito da questa Corte (Cass. n. 4455 del 2018).

Il tribunale ha evidenziato la mancata deduzione di situazioni personali di vulnerabilità del ricorrente, ferma la non credibilità del racconto e quindi dei correlati fatti, in applicazione del principio di allegazione. Come da questa Corte affermato infatti, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di “seri motivi” che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. 02/07/2020 n. 13573).

4. Il ricorso è in via conclusiva infondato e va rigettato.

Nulla sulle spese nella tardività della costituzione del Ministero Sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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