LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17488/2020 proposto da:
C.K., domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 6, presso la cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato MANUELA ACINITELLI, per procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, n. 2978/2019, depositata il 22/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/04/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’impugnazione proposta da C.K., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza del locale tribunale di diniego della protezione sussidiaria e del riconoscimento del diritto a quella umanitaria confermativa del provvedimento adottato dalla competente Commissione territoriale, nella ritenuta non attendibilità del racconto reso e nella insussistenza dei presupposti per la richiesta protezione.
2. Nelle dichiarazioni rese in fase amministrativa il ricorrente aveva riferito di aver abbandonato il proprio Paese perchè temeva di essere ucciso, dopo essere stato minacciato, dai parenti del marito di una donna incinta che egli aveva ucciso in esito ad un sinistro stradale.
3. C.K. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con quattro motivi.
Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 11, lett. e) ed f), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, carenza e lacunosità della motivazione là dove la Corte di appello aveva rigettato la richiesta dello status di rifugiato “non riuscendo ad individuare persecuzioni per tendenze o stili di vita”.
Il giudizio sulla non credibilità non era rispettoso della previsione di legge ex art. 3 D.Lgs. cit., non poteva fondarsi su discordanze e contraddizioni relative ad aspetti secondari, la motivazione era apparente ed il ricorrente aveva svolto ogni ragionevole sforzo per circostanziare il racconto.
Il motivo è inammissibile in applicazione del principio per il quale in materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass. 02/07/2020 n. 13578; Cass. 05/02/2019 n. 3340).
La proposta censura neppure si confronta con l’indicato paradigma e risulta come tale non scrutinabile in sede di legittimità.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e art. 3, comma 3, lett. a) e degli artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la Corte rigettato la richiesta di protezione sussidiaria senza alcuna valutazione sulla sussistenza del danno grave inteso come pericolo di trattamento inumano e degradante e di morte o tortura senza avvalersi dei poteri ufficiosi di indagine D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, incorrendo in difetto di istruttoria.
Il motivo è inammissibile per il principio, di cui ha fatto corretta applicazione la Corte di appello di Bologna, per il quale in tema di protezione internazionale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (vd. Cass. 29/05/2020 n. 10286).
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e b), artt. 3 e 7 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il rigetto della protezione sussidiaria era stato emesso anche sulla base di un giudizio prognostico, futuro ed incerto e non sullo stato effettivo ed attuale del Paese d’origine.
La Corte di merito aveva ritenuto che in Nigeria, nel Delta del Niger, zona di provenienza del ricorrente, non vi fosse un pericolo generalizzato di violenza indiscriminata legata a conflitti armati non facendo applicazione di quanto indicato sulla sicurezza in Nigeria nel sito della Farnesina.
Il motivo è inammissibile perchè si traduce in una contrapposta lettura del merito della vicenda in esame. Come da questa Corte affermato, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. 18/02/2020 n. 4037), prospettiva, questa, del tutto mancante nella proposta censura a fronte di fonti pure indicate nell’impugnata sentenza.
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c) e comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; illogicità e contraddittorietà e apparenza della motivazione per avere la Corte di merito rigettato la richiesta di protezione umanitaria senza operare uno specifico ed attuale esame della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento a Paese di origine.
Il ricorrente aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio paese per gravi motivi familiari, di aver affrontato in viaggio in mare dalla Libia mettendo a repentaglio la propria vita, di avere depositato tempestivamente, raggiunta l’Italia, la domanda di protezione, di aver intrapreso da subito diverse attività lavorative, di non avere precedenti penali e di essere ospitato presso un centro di accoglienza e che sarebbe stato esposto in caso di rientro forzoso ad un immediato pericolo per la propria incolumità.
Il motivo è inammissibile mancando il ricorrente di dedurre di aver fatto valere tempestivamente condizioni individuali di vulnerabilità segnate dal rischio della lesione di diritti fondamentali.
Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di “seri motivi” che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. 02/07/2020 n. 13573; Cass. 10/09/2020 n. 18808).
La mancanza del giudizio comparativo (Cass. 4455 del 2018) di cui si duole il ricorrente non si confronta con la motivazione impugnata dove siffatto giudizio è presente e resta assorbita in ogni caso dal rilievo operato nell’impugnata sentenza circa l’evidenza che in difetto di vulnerabilità (il richiedente viene qualificato persona giovane non in cattivo stato di salute e capace di lavorare come dimostrato dall’attività di commesso esercitata nel proprio Paese), esclusa per l’appunto dalla Corte di merito, il richiedente non può dirsi che debba affrontare condizioni di vita al di sotto dell’indicato nucleo integrativo dei diritti di dignità della persona.
4. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile. Nulla sulle spese nella tardività della costituzione del Ministero.
Sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021