LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18397/2020 proposto da:
W.O., domiciliato in Roma, Via E. Bombelli, 29/B, presso lo studio dell’avvocato Francesco Verrastro, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Paolo Quadruccio, per procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, n. 4551/2019, depositata il 23/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/04/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione proposta da W.O. avverso l’ordinanza del locale tribunale di diniego della protezione sussidiaria e del riconoscimento del diritto a quella umanitaria, confermativa del provvedimento adottato dalla competente Commissione territoriale, nella ritenuta non attendibilità del racconto reso ed insussistenza dei presupposti per la richiesta protezione.
2. Nelle dichiarazioni rese in fase amministrativa il ricorrente, cittadino dell’Edo State, in Nigeria, aveva riferito di aver abbandonato il proprio Paese perchè perseguitato dalla setta degli ***** – che dopo a morte del padre, affiliato alla prima, lo volevano obbligare a prenderne il posto – i quali lo avevano rapito e portato nel deserto in cui era rimasto in cattività con il solo conforto del cibo perchè decidesse di entrare a far parte della confraternita finchè un cacciatore non lo aveva liberato ed il dichiarante, preso un taxi, aveva raggiunto in un lontano villaggio il proprio zio presso cui rimaneva fino al 20 novembre 2013 quando, scoppiata la guerra, fuggiva.
3. W.O. ricorre per la cassazione dell’indicato sentenza con sette motivi.
Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., in quanto integrativi del principio del tantum devolutum quantum appellatum.
La Corte di appello aveva ritenuto, con conclusione errata, il ricorrente provenire dal Niger e quindi i fatti narrati non collocabili in quello Stato con conseguente inattendibilità del racconto là dove invece il richiedente protezione proveniva dalla Nigeria ed il richiamo al diverso Stato del Niger, effettuato in sede di redazione del verbale di audizione, doveva attribuirsi ad errore. I fatti narrati erano poi tipici di un Paese come la Nigeria e difficilmente collocabili in Niger.
Il motivo è inammissibile perchè quanto dedotto è in realtà un travisamento del dato documentale di prova integrato dal verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente protezione e non una violazione del principio devolutivo che si accompagna alla regolamentazione dell’accertamento nel giudizio di appello.
In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del “tantum devolutum quantum appellatum”, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, nè incorre nella violazione di tale principio il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass. 11/01/2019 n. 513).
La deduzione circa la provenienza del ricorrente dalla Nigeria viene indicata in ricorso con riferimento a quanto sul punto statuito dal tribunale – che, in primo grado, aveva, per l’appunto, ritenuto Paese di origine del primo la Nigeria – senza però che il ricorrente alleghi i diversi contenuti dell’ordinanza del Tribunale di Venezia e argomentando poi dalle condizioni socio-politiche della Nigeria che sarebbero state agevolmente riconoscibili nel narrato senza però, per tale profilo, neppure segnalare per quali contenuti i primi non avrebbero trovato rispondenza nella situazione dello Stato del Niger.
La Corte di merito dopo aver rilevato che il ricorrente aveva in due diversi contesti (audizione ed atto di appello) riferito ora di provenire dal Niger ed ora dalla Nigeria compone siffatto elemento in un più articolato giudizio di merito sulla credibilità del racconto che resta sostenuto da altre evidenziante inconcludenze secondo i poteri di accertamento che le sono propri per il sopra richiamato principio ed il cui avvenuto esercizio sottrae fondatezza alla censura proposta.
2. Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La Corte non aveva valutato il racconto del richiedente secondo la procedimentalizzazione di cui all’art. 3 cit. ed aveva violato l’onere di collaborazione istruttoria da svolgersi sulle condizioni della Nigeria, effettivo Paese di provenienza del ricorrente, per apprezzare la pericolosità della setta degli “*****”. Il giudizio sulla non credibilità non si era esteso alla coerenza interna delle dichiarazioni rese dal richiedente protezione.
Il motivo è inammissibile per il principio per il quale, in materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass. 02/07/2020 n. 13578; Cass. 05/02/2019 n. 3340).
Il ricorrente, che ha impugnato sul punto per violazione di legge la sentenza di appello, non deduce di avere allegato tempestivamente e con puntualità il fatto storico rilevante nel senso indicato, destinato nella sua omessa valutazione a scardinare l’ordine logico della Corte di merito in un giudizio formulato dai giudici di secondo grado che ricompongono gli accertamenti condotti nella pluralità dei loro esiti rispetto ai quali l’indicazione del Paese di provenienza non assume la dedotta rilevanza.
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, art. 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La Corte avrebbe dovuto riconoscere lo status di rifugiato al richiedente, integrando fatto persecutorio le condotte da lui subite ad opera della setta degli *****, attori non statali a cui le autorità nigeriane non facevano fronte per il livello di corruzione in cui le stesse versavano.
Il motivo è inammissibile perchè nella inattendibilità del racconto resta assorbito il rilievo delle dichiarazioni rese sugli ***** come integrative del rischio persecutorio e del danno grave di cui alla protezione sussidiaria (Cass. 29/05/2020 n. 10286).
5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La Corte aveva escluso gli estremi della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e quindi la situazione di violenza indiscriminata, nella ritenuta non pericolosità del Niger, individuato quale Paese di provenienza là dove invece la condizione della Nigeria, effettivo luogo di origine del richiedente, deponeva per detta pericolosità. La giurisprudenza di merito aveva accertato per pronunzie di altre Corti la pericolosità della setta e la instabilità dello Stato della Nigeria.
Il giudizio di inattendibilità espresso dalla Corte di appello sul territorio di provenienza non attinto da concludente critica rende inammissibile anche siffatto motivo di ricorso in cui questa Corte viene sollecitata ad una inammissibile nuova valutazione delle questioni in fatto già apprezzate dai giudici di merito.
6. Con il sesto motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 8 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La condizione di vulnerabilità andava riconosciuta dai giudici di merito in ragione della complessiva vicenda del richiedente, delle condizioni della Nigeria, Paese di origine, dalla mancanza di legami familiari in Nigeria, atteso che moglie e figli del richiedente risiedevano ormai in Niger.
Il motivo è generico e non si confronta con l’impugnata sentenza nella parte in cui la Corte di appello, in applicazione del modello di giudizio di cui alla sentenza di questa Corte n. 4455 del 2018, richiamata la necessità di una valutazione comparativa tra la condizione di integrazione goduta in Italia dal ricorrente e l’esposizione alla lesione dei diritti umani fondamentali in cui lo stesso sarebbe incorso in caso di rientro nel Paese di origine, esclude siffatto estremo e quindi il riconoscimento dell’invocata protezione umanitaria senza che il ricorrente alleghi in modo puntuale la condizione di individuale vulnerabilità (Cass. 02/07/2020 n. 13573; Cass. 03/04/2019 n. 9304).
7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La motivazione resa dalla Corte di appello era apparente e non consentiva di individuare le ragioni della decisione, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il motivo è inammissibile perchè assertivo ed apodittico e non muove dai passaggi della motivazione impugnata per individuare degli stessi le lacune e la non comprensibilità invocata, fermi gli esiti degli altri motivi all’interno dei quali la motivazione si articola ed esprime.
8. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile. Nulla sulle spese nella tardività della costituzione del Ministero.
Sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021
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