Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18597 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 391/2019 r.g. proposto da:

E.M., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Serena Brachetti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Perugia, Via XIV Settembre n. 69.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato in data 8.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/4/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da E.M., cittadino nigeriano, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in Nigeria; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè minacciato dallo zio, anche tramite influssi magici, in relazione ad un terreno di cui egli ricorrente era l’erede e che invece era nell’interesse dello zio acquisirlo.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile, lacunoso e intrinsecamente contraddittorio ed anche perchè non ricorrevano i presupposti applicativi dell’invocata tutela protettiva di matrice internazionale; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito all’Edo State, stato nigeriano di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano, non rilevando a tal fine l’esistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato, e perchè non erano stati allegate e dimostrate condizioni di soggettiva vulnerabilità.

2. Il decreto, pubblicato il 8.11.2018, è stato impugnato da E.M. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 13 Dir. comunitaria n. 2005/85/CE e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, denunciando altresì la nullità del procedimento amministrativo e del successivo giudizio di primo grado per omessa traduzione in lingua conosciuta o comunque comprensibile ovvero veicolare della relata di notifica del provvedimento amministrativo di rigetto e della motivazione di tale diniego.

7.1 Il motivo è inammissibile.

Sul punto, giova ricordare che, secondo la uniforme e costante giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonchè quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un “vulnus” all’esercizio del diritto di difesa (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 13769 del 03/07/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 18723 del 11/07/2019). E’ stato altresì precisato che la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (così, Sez. 1, Ordinanza n. 26576 del 23/11/2020).

Ciò posto, la censura non spiega in alcun modo quali siano state le conseguenze negative, sull’esercizio delle prerogative difensive del richiedente, determinate dalla mancata traduzione del provvedimento amministrativo di diniego della richiesta protezione internazionale, così rendendo le censure proposte generiche ed irricevibili in questo giudizio di legittimità.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè vizio di motivazione in ordine al profilo decisivo della vendetta privata nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di fatti decisivi sempre in relazione al predetto profilo decisivo della vendetta privata e vizio di mancato approfondimento istruttorio in ordine al regime normativo della successione ereditaria in Nigeria e sui fenomeni sociali del ritualismo e della stregoneria.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè vizio di motivazione in relazione alla condizione di vulnerabilità del richiedente rispetto al sistema giudiziario nigeriano e vizio di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sempre in relazione alla situazione del sistema giudiziario del paese di provenienza.

2.1 Il secondo e terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Sul punto non può essere dimenticato che, come chiarito da Cass. n. 16295/2018, in tema di valutazione della credibilità soggettiva del richiedente e di esercizio, da parte del giudice, dei propri poteri istruttori officiosi rispetto al contesto sociale, politico e ordinamentale del Paese di provenienza del primo, la valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, benchè sfornita di prova (perchè non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine (cfr. Cass. nn. 21668/2015 e 5224/2013). Principio analogo è stato, peraltro, ribadito dalle più recenti Cass. nn. 17850/2018 e 32028/2018. Ed invero, le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. Cass. n. 16295/2018; Cass. n. 7333/2015). Ad avviso di questa Corte, peraltro, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte.

Nella specie, il Tribunale ha espresso un giudizio negativo sulla credibilità della richiedente (cfr., amplius, fol. 4-5 del decreto impugnato) sulla base di plurimi elementi ritenuti rilevatori dell’inverosimiglianza ed incoerenza della sua narrazione, in maniera del tutto conforme ai parametri cui l’autorità amministrativa e, in sede di ricorso, quella giurisdizionale, sono tenute ad attenersi, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Si tratta, all’evidenza, di accertamenti in fatto, che non possono essere in questa sede messi in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti (qui, invece, insussistenti), il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo introdotto dal D.L. n. 683 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis) come delimitato, quanto al suo concreto perimetro applicativo, da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

4. Con il quarto motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento in ordine alla situazione interna della Nigeria e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo in ordine al mancato approfondimento istruttorio sulla grave situazione di insicurezza esistente nell’Edo State; si denuncia, inoltre, sempre vizio di violazione di legge in relazione all’art. 1 Convenzione di Ginevra, ratificata in Italia con la L. n. 722 del 1954, nonchè della L. n. 39 del 1990, art. 1, nonchè vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del pericolo di persecuzione a causa del sistema giudiziario nigeriano.

4.1 In ordine alle contestazioni sollevate in riferimento al diniego di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, occorre ricordare che, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014; C-542/13, par. 36; C-285/12; C-465/07), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018).

4.1.1 Il motivo – articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della Nigeria, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato, anche tramite la consultazione (e indicazione) di aggiornate fonti di informazione internazionali (c.o.i.), che negli Stati del sud della Nigeria non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

4.2 In ordine invece alle contestazioni sollevate sul profilo del mancato approfondimento istruttorio sulla situazione giudiziaria nigeriana, occorre ripetere quanto già evidenziato in relazione al secondo e terzo motivo di censura, e cioè che, in presenza di una valutazione (non censurata adeguatamente) di non credibilità del racconto del ricorrente, risulta superfluo il richiesto approfondimento istruttorio in relazione al profilo di rischio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7 e art. 14, lett. a e b, dedotto dal richiedente asilo.

5. Con il quinto motivo si deduce vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè vizio di motivazione apparente in ordine alla figura del rifugiato “sur piace”, nonchè vizio di omesso esame di fatto decisivo sempre in relazione al medesimo profilo di doglianza.

Il motivo, per come formulato, è inammissibile.

Da un lato, occorre ripetere ancora un volta che la valutazione di non credibilità, non censurata adeguatamente dal ricorrente, esclude la necessità di ogni approfondimento istruttorio in ordine ai profili di rischio evidenziati nella vicenda privata del ricorrente; dall’altro, occorre anche evidenziare che le censure mosse alla figura del rifugiato “sur place”, peraltro solo genericamente ed astrattamente prospettate, risultano nuove perchè proposte per la prima volta innanzi a questa Corte di legittimità.

6. Il ricorrente propone, inoltre, un sesto motivo con il quale evidenzia vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè vizio di motivazione, in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.

6. Il sesto mezzo è del pari inammissibile perchè volto a richiedere a questa Corte di legittimità una rivalutazione del merito della decisione in ordine alla ricorrenza dei presupposti fattuali di applicazione della richiesta protezione umanitaria, e ciò in relazione al profilo, da un lato, della condizione di soggetto vulnerabile e, dall’altro, dell’integrazione sociale in Italia, profili sui quali invece si assiste, nel provvedimento impugnato, ad un’adeguata motivazione in fatto, che non può essere più censurata in questa sede giudiziale attraverso il denunciato vizio di violazione e falsa applicazione di legge.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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