Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18598 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9929/2019 r.g. proposto da:

S.M., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Massimiliano Cornacchione, e Rocco Barbato, con cui elettivamente domicilia in Benevento, Via Nicola Sala n. 29, presso lo studio dell’Avvocato Barbato.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositato in data 14.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/4/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da S.M., cittadino del Gambia, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a *****; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè minacciato di morte dal padre che avrebbe voluto imporgli un matrimonio combinato con una ragazza benestante e, ricevuto il suo rifiuto, lo aveva anche colpito violentemente.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, perchè non ricorrevano i presupposti applicativi dell’invocata tutela e perchè il richiedente avrebbe potuto richiedere protezione in relazione al pericolo prospettato; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Gambia, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che il richiedente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità e non essendo rilevanti i profili di vulnerabilità collegati al passaggio in Libia.

2. Il decreto, pubblicato il 14.2.2019, è stato impugnato da S.M. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., con nullità del procedimento per il carattere apparente della motivazione in riferimento alla valutazione di non credibilità del racconto.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3, 5, 8 e art. 14, lett. c e art. 8 e art. 27, comma 1 bis, con conseguente motivazione contraddittoria ed illogica in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio, e cioè al profilo della dichiarata irrilevanza dei fatti narrati e al grado di personalizzazione del rischio, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di fatto decisivo in ordine al profilo delle minacce ricevute anche in considerazione al contenuto delle dichiarazioni del richiedente.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 8, nonchè degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e comunque vizio di omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia in relazione al profilo del passaggio in Libia.

4. Il ricorrente propone inoltre un quarto motivo con il quale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè vizio di motivazione contraddittoria in ordine ad un punto decisivo della controversia, e cioè in relazione alla situazione di pericolosità interna del paese di provenienza del ricorrente.

5. Il quinto mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 34, nonchè dell’art. 10 Cost. e della direttiva comunitaria n. 115/2008, nell’art. 6,4 par., e della direttivan. 95 del 13.12.2011, cd. direttiva qualifiche, nonchè vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dal richiedente e alle risultanze processuali.

6. Il ricorso è inammissibile.

6.1 Il primo motivo è inammissibile perchè lo stesso non censura la ratio decidendi principale posta a sostegno del diniego della richiesta tutela protettiva di matrice internazionale, e cioè la mancanza dei presupposti applicativi dell’invocata tutela, avendo ritenuto il giudice di prime cure la vicenda raccontata dal richiedente come meramente privata e comunque non idonea ad evidenziare atti persecutori ovvero situazioni di danno grave rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b.

6.2 Il secondo motivo è del pari inammissibile perchè, anche in questo caso, le censure – che si fondano sulla pur condivisibile affermazione che gli estremi del danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b, possano essere ricondotti anche a “soggetti non statuali” di cui all’art. 5, lett. c, del medesimo D.Lgs., sopra ricordato – non si confrontano con la ratio decidendi affermata dal tribunale per negare anche tale forma di tutela, e cioè la mancata richiesta della protezione statale da parte del soggetto vulnerato dall’allegata situazione di pericolo (minacce provenienti dai familiari).

6.3 Il terzo motivo è del pari inammissibile.

Occorre evidenziare come la giurisprudenza di questa Corte abbia già chiarito che, nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018; Sez. 6, Ordinanza n. 29875 del 20/11/2018; Sez. 6, Ordinanza n. 2861 del 06/02/2018).

Situazione quest’ultima neanche prospettata da parte del ricorrente.

6.4 Il quarto motivo è del pari inammissibile.

6.4.1 In ordine alle contestazioni sollevate in riferimento al diniego di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, occorre ricordare che, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014; C-542/13, par. 36; C-285/12; C-465/07), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018).

4.1.1 Il motivo – proprio articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna del Gambia, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato, anche tramite la consultazione (e indicazione) di aggiornate fonti di informazione internazionali (c.o.i.), che nel paese di provenienza del ricorrente non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata nel senso sopra chiarito.

5. Il quinto motivo – declinato in relazione al diniego dell’invocata protezione umanitaria – è inammissibile perchè volto a far ripetere a questa Corte un nuovo giudizio sulla ricorrenza dei presupposti applicativi dell’invocata protezione umanitaria e perchè, in relazione al transito in Libia, neanche spiega e dimostra eventuali pregiudizi psico-fisici legati al transito nel paese nordafricano.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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