Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1860 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3825/2016 proposto da:

F.F., rappresentato e difeso dall’Avvocato FIERRO PASQUALE, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in POZZUOLI, VIA MILISCOLA 424;

– ricorrente –

contro

C.C., rappresentato e difeso dagli Avvocati SILVANO GRAVINA, e CARMELA ROMANO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gian Marco Grez, in ROMA, C.so VITTORIO EMANUELE, 18;

– controricorrente –

avverso la ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI (XI sezione civile R.G.

6340/2015), depositata il 27/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/09/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l’avv. F.F. proponeva giudizio innanzi al Tribunale di Napoli per conseguire la condanna del suo ex cliente C.C. al pagamento delle competenze maturate nella misura che riteneva di contenere nei limiti di Euro 8.000,00, dopo aver detratto l’acconto ricevuto.

Si costituiva in giudizio C.C., il quale contestava sia l’an che il quantum della petesa attorea.

Con ordinanza del 25-27.11.2015, emessa in composizione collegiale, il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile la domanda e compensava le spese di lite. In particolare, rilevava che la parte resistente, costituendosi in giudizio, aveva proposto l’exceptio inadimpleti contractus, deducendo di non essere tenuta al pagamento per violazione da parte del difensore dell’obbligo di informazione del cliente; e che, pertanto, la controversia non poteva essere decisa con il rito sommario.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l’avv. F., sulla base di un motivo, illustrato da memoria; resiste il convenuto con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 112,702 bis, 156 c.p.c. e segg. e art. 28 L.P., come novellato dal D.Lgs. n. 150 del 2011", poichè il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., come procedimento ex art. 28 L.P., come disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011. Osserva il ricorrente che nella fattispecie, e in tutte le identiche situazioni che ha trattato, ha sempre proposto domanda ordinaria investendo l’Autorità Giudiziaria dei più ampi poteri, anche nelle forme di cui al processo sommario di cognizione. Il ricorrente deduce di non avere mai fatto cenno alla procedura di cui all’art. 28 L.P., come novellato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, avendo proposto in rito una causa ordinaria e nel merito avendo chiesto la condanna del resistente al pagamento dei compensi professionali maturati.

Nella fattispecie, il Tribunale avrebbe errato nell’interpretare la domanda ritenendola, implicitamente, circoscritta alla mera quantificazione dei compensi, mentre essa era di contenuto più ampio e implicava l’accertamento dei presupposti del diritto invocato con la conseguente condanna al pagamento dei compensi professionali.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Questa Corte ha affermato che l’essere stato trattato il giudizio come procedimento ai sensi degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., comporta che la decisione ivi resa, ed oggi impugnata, debba intendersi adottata secondo la disciplina dello stesso, da ciò derivandone l’inammissibilità dell’odierno ricorso per cassazione perchè proposto per saltum senza accordo (Cass. n. 210 del 2019; cfr. Cass. n. 12165 del 2011) avverso un provvedimento impugnabile con l’appello ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c..

Giova, del resto, ricordare che, ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con un determinato rito, anzichè con quello specificamente per essa previsto, le forme del rito concretamente adottato devono essere seguite anche per la proposizione dell’impugnazione avverso il provvedimento che l’ha decisa. Tanto, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che – quale specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (cfr., ex multis, Cass. n. 20705 del 2018; Cass. n. 23052 del 2017; Cass. n. 25553 del 2016; Cass. n. 15897 del 2014; Cass. n. 15272 del 2014; Cass. 12290 del 2011; Cass. n. 682 del 2005).

D’altronde, va altresì rilevato che anche in precedenza questa Corte aveva chiarito che – non essendo ammissibile il ricorso alla speciale procedura di cui della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28 e 29, qualora la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso, ma si estenda altresì ad altri oggetti d’accertamento e di decisione, quale l’ecceptio inadempleti cotractus (come nella specie) – in tal caso, il procedimento ordinario attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale e l’intero giudizio non può non concludersi in primo grado se non con un provvedimento che, quand’anche adottato in forma d’ordinanza, ha valore di sentenza e può essere impugnato con il solo mezzo dell’appello” (Cass. 28049 del 2018; Cass. n. 13640 del 2010, conf. Cass. n. 7652 del 2004, Cass. n. 21554 del 2014).

3. – Il ricorso è, pertanto, inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.100,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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