LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23495/2019 proposto da:
V.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via Arno n. 38, presso lo studio dell’avvocato Moncada Gianluca, rappresentata e difesa dall’avvocato Faro Arnaldo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A.H.S.S., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Serini Marco, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 71/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 11/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2021 dal cons. IOFRIDA GIULIA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che chiede alla Corte di Cassazione l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 71/219, depositata in data 11/1/2019, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva autorizzato M.A.H.S.S. a procedere al riconoscimento della figlia minore V.M., nata a *****, già riconosciuta dalla madre V.F., ritenendo insussistenti gravi motivi ostativi al riconoscimento quali addotti dalla madre, che non aveva contestato la paternità.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto, confermando la valutazione già espressa in primo grado, che non sussisteva il rischio di un pregiudizio concreto e attuale per la minore, per le ragioni espresse dalla madre (tentativo del M. di farle interrompere la gravidanza, le abitudini di vita e le precarie condizioni lavorative e di alloggio dello stesso) trattandosi al più di “situazioni che interessano la madre (memore del tentativo di farle interrompere la gravidanza)” e non la minore; il fatto che il padre avesse minacciato di portare la bambina in Egitto per farla crescere dalla di lui madre, secondo la religione mussulmana, non aveva rilievo nell’azione concernente status di filiazione, atteso che il riconoscimento valeva a costituire il rapporto di filiazione ma non incideva sulle questioni di affidamento, mantenimento, istruzione, educazione della figlia, gestione dei suoi interessi patrimoniali, estranee al giudizio, anche in difetto di richieste delle parti in tal senso.
Avverso la suddetta pronuncia, V.F. propone ricorso per cassazione, notificato l’11/7/2019, affidato a tre motivi, nei confronti di M.A.H.S.S. (che resiste con controricorso). Il PG ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta: a) con il primo e con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 3 della Convenzione di NY del 1989, recepita con L. n. 176 del 1991, e la motivazione contraddittoria e l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, rappresentato dalla condotta minacciosa e violenta, attuata dal resistente sia contro i famigliari sia contro la figlia, idonea a vincere la presunzione di interesse della minore al secondo riconoscimento da parte del padre; b) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte di merito deciso senza tener conto delle prove orali e documentali ammesse in primo grado.
2. Il PG ha evidenziato, concludendo per l’accoglimento del ricorso, che la Corte territoriale non abbia indicato in alcun modo le ragioni per le quali ha ritenuto il secondo riconoscimento rispondente, in concreto, al “best interest” della minore, inteso quale quello di assicurare alla medesima, già riconosciuta da un genitore, il benessere ed una crescita armoniosa e serena, con necessario bilanciamento tra interesse alla stabilità dei rapporti familiari e verità biologica.
3. Le censure del ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondate.
3.1. Questa Corte ha chiarito che il riconoscimento del figlio naturale dà luogo ad un rapporto nel quale il genitore che per primo abbia operato il riconoscimento riveste un ruolo rilevante, in quanto al medesimo compete, ai sensi dell’art. 250 c.c., di esprimere il consenso al successivo riconoscimento da parte dell’altro genitore. Tale potere è corollario della maternità o della paternità e comporta che il genitore che per primo ha riconosciuto il minore sia litisconsorte necessario con quest’ultimo nell’eventuale azione ai sensi dell’art. 250 c.c., comma 4, promossa dall’altro genitore per ottenere la sentenza sostitutiva del consenso del primo (così Cass. n. 17277 del 2014; in termini Cass. 10775/2019). Secondo questa Corte, invero, “l’acquisizione di un nuovo status del minore è idonea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, della quale resta in ogni caso partecipe l’altro genitore, alla cui posizione soggettiva può ricondursi, a seconda dei casi, l’interesse o la mancanza di interesse alla bi-genitorialità con il soggetto che impugna il riconoscimento, con tutto ciò che ne consegue in termini di obblighi morali e materiali verso il figlio”.
Questa Corte (Cass. 14894/2002; Cass. 6470/2001) ha poi affermato, secondo un risalente indirizzo interpretativo, che “il riconoscimento del figlio naturale minore ed infrasedicenne già riconosciuto da un genitore, rappresenta un diritto soggettivo primario dell’altro genitore, costituzionalmente garantito e – in quanto tale – non si pone in termini di contrapposizione con l’interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto di quest’ultimo ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere una precisa e completa identità. Conseguentemente, il secondo riconoscimento, ove vi sia opposizione da parte dell’altro genitore che per primo abbia proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico – fisico del minore” (conf. Cass. 21099/2004; Cass. 2878/2005).
Si è successivamente, invece, evidenziato che il riconoscimento deve essere effettivamente rispondente all’interesse del figlio, dovendosi in ogni caso considerare superato l’orientamento secondo cui il secondo riconoscimento costituisce, in linea di principio, un vantaggio per la prole.
Invero, il quadro normativo attuale impone un bilanciamento fra l’esigenza di affermare la verità biologica, anche in considerazione delle “avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini” (così Corte Cost. 12 gennaio 2012, n. 7) con l’interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia. Tale bilanciamento, nell’ottica dell’interesse superiore del minore, non può costituire il risultato di una valutazione astratta: in proposito deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte in merito alla necessità di un accertamento in concreto dell’interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di una sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass., 18817/2015; Cass., 25213/2013).
Ciò è ancora più vero alla luce delle modifiche introdotte all’art. 250 c.c. con la L. 10 dicembre 2012, n. 219, ove il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso. In altri termini, si è evidenziato come “il prioritario interesse del minore vada in ogni caso contemperato con il diritto del genitore che trova tutela nell’art. 30 Cost. e che può essere sacrificato soltanto in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore: a tale valutazione globale, da effettuarsi, come già indicato, sulla base delle concrete emergenze di ogni singola vicenda processuale, non si sottrae il vaglio della personalità del richiedente, nella misura in cui rifluisce con l’esigenza di uno sviluppo equilibrato del figlio” (Cass. 7762/2017, in motivazione, con richiamo a Cass. 23674/2005).
3.2.Ora, l’apprezzamento circa la sussistenza motivi ostativi al secondo riconoscimento è demandato in via esclusiva al giudice del merito, ed è insindacabile in questa sede di legittimità, ove sia motivato in maniera adeguata e priva di vizi logici.
Ma, nella specie, il vizio motivazionale dedotto, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di fatto decisivo, anche nella forma della motivazione del tutto carente o apparente, ricorre, in quanto la Corte di merito, nella prima parte della decisione impugnata, da un lato, ha fatto riferimento alla necessità di motivi “gravi ed irreversibili”, secondo il risalente orientamento sopra descritto, ostativi al diritto soggettivo del genitore ad effettuare il riconoscimento, e, dall’altro lato, non ha compiutamente considerato l’interesse del minore al riconoscimento, come rilevato dal PG, interesse che deve essere vagliato all’attualità. La seconda parte della sintetica motivazione si caratterizza poi per una grave perplessità, integrante parimenti il vizio motivazionale lamentato, avendo la Corte ritenuto i profili di grave pregiudizio per il minore, allegati dalla madre, recessivi rispetto al parametro indicato nell’art. 250 c.c., senza verificarne il rilievo, l’effettività, la continuità temporale, avendoli, erroneamente, collocati all’esterno del suddetto bilanciamento.
In sostanza, la Corte d’appello ha del tutto omesso di esaminare l’incidenza dell’allegazione relativa alla sostanziale abitualità della condotta violenta e prevaricatrice del padre biologico nei confronti della madre e dei suoi familiari, frutto di un modello culturale di rapporti di genere, che doveva invece essere posta in evidenza nell’operazione di bilanciamento rimessa al giudice del merito in sede di valutazione dell’interesse del minore al riconoscimento, come la norma e la giurisprudenza di legittimità impone, così finendo per esprimere una motivazione sostanzialmente apparente.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021