LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24576/2019 proposto da:
F.R., S.M.G., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Giuliano Corrado V., giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Si.Pa., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Grande Salvatore, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1142/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 17/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/04/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1142/2019, depositata in data 17/5/2019, – in controversia promossa, con citazione del giugno 2013, da Si.Pa., nato ad *****, nei confronti di S.M.G. e F.R., nella qualità di coniuge e figlio di F.G., deceduto il *****, per sentire dichiarare che egli era figlio del de cuius, stante la sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Siracusa, n. 218/2013, emessa il 29/1/2013, con la quale era stato accertato che il Si. non era figlio di Si.Fr.Gi. – ha solo in parte (in punto di rimborso delle spese di CTU) riformato la decisione di primo grado, che aveva, respinta l’istanza dei convenuti di sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dell’opposizione di terzo azionata dai predetti (sul presupposto, tra l’altro, della decadenza ex art. 244 c.c. dell’azione di disconoscimento promossa dal Si.) avverso la sentenza del 2013, di declaratoria del disconoscimento della paternità di Si.Fr.Gi., accolto la domanda attorea, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio genetica, accertando che l’attore era figlio biologico di F.G. e C.M..
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che: a) il primo motivo di appello principale della S. e del F., in punto di inammissibilità della domanda giudiziale di paternità naturale, in quanto fondata su sentenza di disconoscimento dello status di figlio legittimo, emessa sulla base di erronea rappresentazione dei fatti, era infondato, in quanto nel nostro ordinamento il padre naturale (ed i suoi eredi) non può impugnare la statuizione del giudice sulla paternità legittima del figlio (neppure essendo ammissibile il suo intervento nel giudizio di disconoscimento), cosicchè la sentenza, passata in giudicato, di disconoscimento dello status di figlio legittimo del Si. era pienamente efficace nei confronti del F.G., padre naturale, e dei suoi eredi, non legittimati a contestarne i presupposti; 2) il secondo motivo, sempre del gravame principale, fondato sull’inefficacia della sentenza sul disconoscimento, per decadenza del figlio, non essendo stata l’azione proposta nel termine annuale all’epoca vigente, era infondato, in quanto, secondo l’art. 244 c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 154 del 2013, l’azione relativa è imprescrittibile per il figlio, e tale disposizione, per effetto delle norme transitorie, si applica anche ai giudizi pendenti; c) infondato era altresì il terzo motivo di appello principale, atteso che, da un lato, la nullità della CTU non era stata eccepita tempestivamente nella prima difesa successiva al deposito della relazione scritta e comunque non vi era stata alcuna violazione del contraddittorio, considerato che il prelievo di campione di saliva della madre, C.M., era stato effettuato alla presenza del legale e dei consulenti di parte dei convenuti, i quali avevano potuto partecipare a tutte le operazioni peritali, e, dall’altro lato, le richieste istruttorie ulteriori dei convenuti erano inammissibili, sia per loro irrilevanza, sia perchè non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente loro rinuncia. Meritava invece accoglimento il gravame incidentale del Si., in punto di mancata considerazione, nella liquidazione delle spese, del fatto che l’attore, in primo grado, aveva anticipato spese vive per l’espletamento della CTU (per la stumulazione del cadavere del F.G., il prelievo dei campioni dalla salma, l’estrazione del DNA ed il raffronto con i campioni dell’attore e della di lui madre).
Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 22/5/2019, F.R. e S.M.G. propongono ricorso per cassazione, notificato il 22/7/2019, affidato a sei motivi, nei confronti di Si.Pa. (che resiste con controricorso). I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 404 c.p.c., in tema di opposizione di terzo (nella specie, degli eredi del F.G., preteso padre naturale, avverso la sentenza di disconoscimento della paternità legittima del figlio), e del combinato disposto degli artt. 244 e 2969 c.c., in relazione a mancato accertamento della decadenza dell’azione di disconoscimento della paternità ex art. 244 c.c., costituente presupposto logico-giuridico dell’azione giudiziale avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità, con conseguente carenza di legittimazione attiva del Si. ed inammissibilità della proposta domanda; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 12 preleggi, art. 244 c.c., art. 2969 c.c. e D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 104, in relazione alla violazione dei termini previsti (di decadenza di un anno) per promuovere l’azione di disconoscimento di paternità ai sensi dell’art. 244 c.c., vigente all’epoca dei fatti, anteriormente alla Novella 2012, che ha dichiarato imprescrittibile l’azione del figlio; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 157, 160, 161, 194 e 195 c.p.c., art. 244 c.c., art. 92 disp. att. c.p.c., sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, in relazione alla nullità della consulenza tecnica d’ufficio, costituente l’unico mezzo di prova sulla quale la sentenza è fondata ed alla carenza di motivazione, avendo la Corte d’appello solo ritenuto tardiva la contestazione, nel corso del giudizio di primo grado e sinteticamente negato la violazione del contraddittorio; d) con il quarto motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 342 c.p.c., sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, in relazione alle istanze istruttorie articolate, respinte dalla Corte di merito; e) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, in relazione alle argomentazioni svolte dalla Corte d’appello in merito all’appello incidentale, in punto di mancata condanna della parte soccombente anche al rimborso, oltre che delle spese di consulenza tecnica d’ufficio, anche delle spese vive anticipate dall’attore e necessarie per l’espletamento della consulenza (stumulazione del cadavere, prelievo dalla salma di campioni, esami del DNA in laboratori d’analisi specializzato, nuova tumulazione); f) con il sesto motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento alla L. n. 62 del 1953, art. 23, art. 404 c.p.c., comma 2, sia l’omissione di pronuncia sulla questione di illegittimità costituzionale dell’art. 404 c.c., comma 2, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 104.
2. Le prime due censure sono inammissibili.
Assumono i ricorrenti che la Corte d’appello ha errato nel non ritenere inammissibile la domanda del Si. di dichiarazione giudiziale di paternità fondata su previo giudicato di disconoscimento dello status di figlio legittimo, emessa sulla base di un’errata ricostruzione dei fatti (circa la tempestività dell’azione promossa dal Si. e circa l’accertamento ivi compiuto, sulla base della mera dichiarazione della madre circa il proprio adulterio e di consulenza tecnica d’ufficio meramente esplorativa), e nel non sospendere il giudizio sino a quando fosse definito, con sentenza passata in giudicato, il pregiudiziale giudizio da essi promosso, quali eredi dell’asserito padre naturale, di opposizione di terzo, ex art. 404 c.c., avverso il disconoscimento.
Ora, gli stessi ricorrenti deducono, in ricorso, che l’opposizione di terzo è stata nei due gradi di giudizio respinta per carenza di legittimazione; nella sentenza impugnata, del pari, si fa riferimento al passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento dello status di figlio legittimo.
Ed invero questa Corte ha da tempo chiarito che è inammissibile l’opposizione di terzo proposta da colui che sia indicato come vero padre, avverso la sentenza, passata in giudicato, di disconoscimento della paternità legittima, quando l’opponente deduca che l’esito (positivo) dell’azione di disconoscimento di paternità si riverberi sull’azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, in quanto il pregiudizio fatto valere è di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall’art. 404 c.p.c., presuppone che l’opponente azioni un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata (Cass. 12211/2012; Cass. 6985/2018).
Non può pertanto essere più posto in discussione il giudicato formatosi sulla sentenza n. 218/213 del Tribunale con la quale si è accertato che Si.Pa. non è figlio legittimo di Si.Fr.Gi..
Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) fa stato a ogni effetto tra le parti per l’accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, e si forma, su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che ne rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico.
Anche in punto di decadenza del figlio dall’azione di disconoscimento nulla può essere più rimesso in discussione, dal momento che l’eccezione è anch’essa coperta dall’intervenuto giudicato.
Peraltro, questa Corte ha affermato che “l’imprescrittibilità dell’azione di disconoscimento di paternità proposta dal figlio, introdotta dall’art. 244 c.c., comma 5, come riformulato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 18, si applica, in quanto non esclusa dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 104, commi 7 e 9, del medesimo D.Lgs., anche ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa” (Cass. 5242/2019).
Ora, il D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 104, contiene una specifica disciplina transitoria della riforma della filiazione. Per quanto qui interessa, il comma 7 della disposizione prevede che “Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della L. 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente D.Lgs., si applicano alle azioni di disconoscimento di paternità, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell’entrata in vigore del medesimo D.Lgs.”; il comma 9 a sua volta della stessa norma, prevede che “Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della L. 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l’azione di disconoscimento di paternità, previsti dall’art. 244 c.c., comma 4, decorrono dal giorno dell’entrata in vigore del presente D.Lgs.”.
Inconferente è poi il richiamo al precedente di questa Corte (Cass. 2018/17392), secondo cui, tra l’azione di disconoscimento della paternità e quella di dichiarazione giudiziale di altra paternità, sussiste un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico con la conseguenza che, in pendenza del primo giudizio, il secondo, ex art. 295 c.p.c., deve essere sospeso, coerentemente con l’art. 253 c.c.. Nella fattispecie allora in esame, il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità era stato promosso prima dell’instaurazione dell’azione di disconoscimento ed oggetto del regolamento di competenza era per l’appunto l’ordinanza con la quale il primo giudice aveva sospeso il giudizio, ex art. 295 c.p.c., fino alla definizione di quello avente ad oggetto il disconoscimento, in quanto la paternità può essere dichiarata giudizialmente nei soli casi in cui è ammesso il riconoscimento ed il riconoscimento del figlio naturale non è ammesso ove esso risulti in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova (artt. 269 e 253 c.p.c.); questa Corte aveva evidenziato che, sotto tale profilo, andava esaminato la questione del nesso di pregiudizialità tra le due azioni.
Ora, nella fattispecie qui in esame, il giudizio relativo al disconoscimento della paternità era stato già definito con passaggio in giudicato al momento dell’instaurazione del giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità.
In questo giudizio si invoca, in realtà, la sospensione necessaria del giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità in relazione ad un giudizio di opposizione di terzo promosso dagli eredi del padre naturale avverso la pronuncia di disconoscimento, sospensione correttamente negata dal giudice di merito, stante l’inconfigurabilità di una legittimazione del padre naturale (e dei suoi eredi) ad intervenire nel giudizio di disconoscimento del padre legittimo ed ad opporsi alla sua efficacia.
Questa Corte, in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (Cass. 12167/2005), ha affermato che “promosso, a seguito del vittorioso esperimento di azione di disconoscimento di paternità, giudizio di ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale ai sensi dell’art. 274 c.c., deve escludersi che, rispetto a questo giudizio, abbia carattere pregiudiziale la causa di opposizione di terzo, che il presunto padre naturale abbia intentato contro la sentenza di disconoscimento di paternità, e che, pertanto, sussistano i presupposti, di cui all’art. 295 c.p.c., per la sospensione del giudizio di ammissibilità. Difatti – posto che la paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale, il quale, allorchè deduca che l’esito (positivo) dell’azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull’azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita in realtà a far valere un pregiudizio di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall’art. 404 c.p.c., presuppone in capo all’opponente un diritto autonomo la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata – non sussiste un nesso di pregiudizialità tra il procedimento di disconoscimento della paternità legittima (asserito pregiudiziale) e quello instaurato per il riconoscimento della paternità naturale (asserito pregiudicato), dal momento che il solo oggetto di quest’ultimo giudizio è per l’indicato padre biologico costituito dal suo diritto ad escludere la paternità naturale “ex adverso” pretesa, non anche da quello a vedere affermata la paternità disconosciuta nell’altro procedimento” (conf. Cass. 487/2014; in termini, in motivazione, Cass. 20953/2018).
A tale indirizzo, questa Corte intende dare continuità.
Peraltro, con orientamento consolidato, sopra richiamato, questo giudice di legittimità (Cass. 12211/2012) ha affermato l’inammissibilità dell’opposizione di terzo di colui che sia indicato come genitore naturale, avverso la sentenza, passata in giudicato, di disconoscimento della paternità legittima.
Giova, inoltre, rilevare come, nella specie, la statuizione mediante la quale il Tribunale aveva disatteso la richiesta, avanzata dai signori F. e S., di sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., fino alla definizione di quello di opposizione di terzo dagli stessi promosso ex art. 404 c.p.c., contro la sentenza del 2013 di disconoscimento delle paternità, non risulta essere stata censurata in appello per violazione delle norme in materia appunto di sospensione necessaria.
4. Il terzo motivo è inammissibile.
Invero, al di là della questione in ordine al fatto che la nullità della consulenza tecnica d’ufficio, nella specie dedotta, sia o meno soggetta al regime di cui all’art. 157 c.p.c., avendo carattere di nullità relativa, e debba o meno, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata (Cass. 15747/2018; contra Cass. 31886/2019), nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto che, in ogni caso, non vi fosse stata nessuna violazione del contraddittorio, in quanto il prelievo del campione salivare della madre del Si., C.M., era stata effettuato alla presenza del legale e del consulente di parte dei convenuti, “intervenuti a tutte le operazioni peritali” e che avevano “interloquito sia con la controparte sia con il G.I.”.
Tale statuizione non viene efficacemente censurata.
Non risulta alcun vizio motivazionale, nei limiti segnati dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
Inoltre, la censura non è pertinente rispetto al decisum anche in ordine all’asserita unicità sotto il profilo istruttorio dell’incombente peritale espletato, essendosi assunte anche prove orali.
5. Il quarto motivo è inammissibile, del pari.
I ricorrenti si lamentano della mancata ammissione delle istanze istruttorie.
La Corte d’appello ha ritenuto inammissibili le richieste istruttore sia per la loro irrilevanza sia perchè esse, non essendo state espressamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, dovevano intendersi rinunciate.
I ricorrenti si limitano a dedurre che le istanze istruttorie erano invece rilevanti e che non erano state rinunciate in primo grado, avendo gli stessi concluso riportandosi a tutti i propri atti e quindi anche alle istanze istruttorie.
Neppure chiariscono quali fossero le richieste istruttorie e su quali circostanze esse vertessero.
Ora, come ribadito da questa Corte (Cass. 19985/2017; Cass. 17915/2010) “il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative”.
6. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di specificità.
I ricorrenti non spiegano in alcun modo perchè l’omessa liquidazione delle spese vive necessarie per la consulenza tecnica, anticipate in primo grado dal Si., dovesse essere dedotta in un giudizio di opposizione al provvedimento di liquidazione dei compensi del consulente tecnico d’ufficio e non come motivo di gravame incidentale.
7. Il sesto motivo è inammissibile, in quanto la questione di legittimità costituzionale proposta non riguarda il presente giudizio ma quello di disconoscimento della paternità, con sua conseguenza irrilevanza.
In ogni caso la questione di legittimità costituzionale è stata già ritenuta manifestatamente infondata da questa Corte (Cass. 487/2014): ” E’ manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24,29 e 30 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 244 c.c., art. 395 c.p.c., n. 1 e art. 404 c.p.c., nella parte in cui limitano la proponibilità dell’opposizione di terzo o l’intervento del soggetto indicato come padre naturale, o dei suoi eredi, nel giudizio di disconoscimento di paternità, promosso da colui che solo all’esito del positivo esperimento di tale azione potrà chiedere il riconoscimento di paternità, in quanto il pregiudizio fatto valere è di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall’art. 404 c.p.c., presuppone in capo all’opponente un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata”.
La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile la relativa questione di illegittimità costituzionale in relazione alla mancata legittimazione ad agire in disconoscimento del padre naturale (C.Cost. 249/1991).
8. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021