LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36667-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, V.DEGLI SCIPIONI 126, presso lo studio dell’avvocato VALERIO DI GIORGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO CARDINALE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3903/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata l’08/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
La CTR della Campania, sez. distaccata di Salerno, accoglieva parzialmente, con la pronuncia indicata in epigrafe, l’appello proposto da S.E. avverso la sentenza della CTP di Avellino e riconosciuta la legittimità dell’accertamento induttivo rideterminava la percentuale di ricarico in misura pari al 35%.
Il Giudice di appello, a sostegno del suo convincimento, aveva rilevato che la percentuale applicata dal contribuente del 20% non era supportata da alcun riscontro probatorio e che doveva considerarsi incontestato lo svolgimento dell’attività in un piccolo paesino e che per accertamenti similari erano state applicate percentuali di ricarico del 35% e che lo stesso contribuente nel compilare ancorchè erroneamente lo studio di settore, aveva fatto riferimento ad una percentuale di ricarico del 33%.
L’Agenzia delle Entrate, con un unico motivo impugnata la sentenza di appello censurando la motivazione apparente resa dalla CTR che si sarebbe fondata su argomentazioni contraddittorie in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
L’intimato si è costituito con controricorso.
Il motivo è infondato.
Va precisato che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti”. Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; v. da ultimo Cass. 22949 del 2018). Come da ultimo precisato da questa Corte, “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018);
Nella specie, la CTR, lungi dal fondare il suo convincimento su argomentazioni contraddittorie, ha illustrato chiaramente il percorso logico posto a base della sua decisione, esaminando il complesso degli elementi indiziari fondanti l’atto impositivo e ritenendo che il contribuente non avesse fornito adeguata prova sulla percentuale di ricarico invocata quella del 20% ma ha ravvisato,alla stregua degli elementi emersi in causa,che era ragionevole rideterminare la percentuale nella misura del 35%, tenendo conto di alcuni dati fattuali quali ad esempio le modeste dimensioni del Paese e degli accertamenti compiuti su realtà produttive similari a quella del contribuente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive Euro 1500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021