Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18642 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17802/2018 proposto da:

A.S.F., elettivamente domiciliatq in Roma Viale Di Vigna Pia, 60, presso lo studio dell’avvocato Pupetti Ivan, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2020 da Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Questura di Roma chiedeva al tribunale di Roma – in composizione monocratica – la convalida del trattenimento di A.S.F., cittadina nigeriana, a suo tempo espulsa dallo Stato per anni otto, con sentenza del GdP di Napoli del 27.4.11 (irrevocabile il 16.6.11) e destinataria di un decreto di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di ***** – emesso dal Questore di Napoli, avendo la ricorrente formalizzato, davanti alla locale Questura, domanda di riconoscimento della protezione internazionale; il motivo del trattenimento era dovuto al fatto che la cittadina nigeriana risultava essere soggetto socialmente pericoloso, poichè annoverava numerosi precedenti penali, come indicati nel decreto.

Il tribunale di Roma, sentita personalmente la trattenuta, convalidava il decreto di trattenimento, in considerazione del fatto che la stessa aveva fornito reiteratamente false generalità e in considerazione del conseguente concreto pericolo di fuga, accresciuto dalla mancanza di uno stabile radicamento territoriale e della mancata disponibilità di un alloggio. Sulla base di ciò, il tribunale convalidava il decreto di trattenimento sulla base del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 2.

Contro il provvedimento del Tribunale A.S.F. ha proposto ricorso in Cassazione sulla base di un motivo, mentre il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

La ricorrente censura la decisione del Tribunale per violazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 5 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente) il tribunale aveva fatto riferimento al termine di 60 gg. per la legittimità del trattenimento della ricorrente, applicabile quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, in luogo di quello di 30 gg. che è applicabile allorquando la ricorrente non è ancora trattenuta al momento di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Il motivo di ricorso è inammissibile, sia quanto al profilo relativo al dedotto periodo di trattenimento fissato dal giudice, che il ricorrente assume essere limitato a 30gg., ma che questa Corte non è in condizione di verificare, non avendo il ricorrente riportato il decreto del Questore neppure per riassunto (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ma anche relativamente a quando sia stata effettivamente presentata la domanda di protezione internazionale (data che il ricorrente nè deduce nè allega) se in data anteriore, coeva o successiva al decreto di trattenimento (dal decreto impugnato, risulta invece che la trattenuta era già destinataria di un ordine di espulsione per anni 8 sulla base di una sentenza del GdP di Napoli, irrevocabile dal 16.6.11).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite che liquida nell’importo di Euro 2.100.00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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