LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7999/2019 proposto da:
M.A.K., elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Dardanelli 46, presso lo studio dell’avvocato Spinella Maurizio, e rappresentato e difeso dall’avvocato Alessio Vincenzo, in forza di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 513/2018 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 03/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/03/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza 513/2018, depositata il 3/08/2018, ha respinto il gravarne di M.A.K., cittadino del Bangladesh, avverso la decisione del Tribunale che aveva respinto la richiesta, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che il racconto del richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine dopo l’aggressione subita, nel *****, ad opera di una persona, presso la quale egli aveva lavorato per alcuni anni e che, successivamente, egli aveva scoperto essere un trafficante di armi) presentava, come ritenuto in primo grado, diversi elementi di incoerenza e contraddittorietà ed era, di conseguenza, non credibile e non integrante i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a), b) e c), (essendo, peraltro, il riferito conflitto tra buddisti e mussulmani circostanza del tutto estranea alla vicenda vissuta dal richiedente); non si rinveniva, per le ragioni suesposte in ordine alla situazione politica interna del Paese d’origine, una situazione di vulnerabilità, ai fini della chiesta protezione umanitaria.
Avverso la suddetta pronuncia, M.A.K. propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese). Con ordinanza interlocutoria n. 8805/2020 è stato disposto il rinnovo della notifica del ricorso all’intimato presso l’Avvocatura Generale dello Stato, nel termine perentorio di gg. 60 dalla comunicazione dell’ordinanza. All’incombente si provvedeva con notifica del 27/2/2019.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. il ricorrente lamenta, con unico motivo, sia la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo in punto di diniego della protezione sussidiaria ed umanitaria, con riguardo alla ritenuta non credibilità del richiedente, alla mancata indagine sulla situazione generale del Paese d’origine e sul percorso di integrazione avviato in Italia (ove egli lavora come aiuto-cuoco con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall’aprile 2017).
2. Si è provveduto al disposto incombente, essendo stato depositata il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione presso l’avvocatura generale dello Stato, effettuato, via PEC, il 13/05/2020.
3. la censura è inammissibile.
La Corte d’appello ha ritenuto il racconto del richiedente non credibile ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento, per quanto qui interessa, della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a), b) e c) e, in difetto di allegazione di ulteriori vulnerabilità, essendo il “riferito conflitto tra buddisti e mussulmani” del tutto estraneo alla vicenda vissuta dal richiedente, della protezione umanitaria.
Ora, il ricorrente si limita, del tutto genericamente, a dolersi della mancata considerazione da parte della Corte di merito del grave contesto politico-sociale del Bangladesh, quale risultante da “un recente rapporto di Amnesty International”, per scontri tra i due principali partiti politici ed attacchi terroristici. Il ricorrente non ha dedotto alcunchè quanto alla specifica lesione della sfera dei propri diritti personalissimi, limitandosi ad un riferimento generico alla situazione di instabilità e violazione dei diritti umani in Bangladesh ed ad un richiamo, altrettanto laconico, al rischio di subire nuove violenze (profilo, quest’ultimo, rispetto al quale risulterebbe comunque insuperabile l’accertamento dei giudici di merito, i quali hanno motivatamente escluso la credibilità della narrazione del richiedente).
Inoltre, il ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni e le fonti ufficiali delle stesse che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso.
In tema di protezione internazionale, il ricorrente per cassazione che intenda denunciare in sede di legittimità la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito non deve limitarsi a dedurre l’astratta violazione di legge, ma ha l’onere di allegare l’esistenza e di indicare gli estremi delle COI che, secondo la sua prospettazione, ove fossero state esaminate dal giudice di merito avrebbero dovuto ragionevolmente condurre ad un diverso esito del giudizio. La mancanza di tale allegazione impedisce alla Corte di valutare la rilevanza e decisività della censura, rendendola inammissibile (Cass. 22210/20).
In riferimento coi al diniego di protezione umanitaria, giova ribadire che le Sezioni Unite di questa Corte, nelle recenti sentenze nn. 29459 e 29460/2019, hanno, in motivazione, confermato l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, ne il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto (Ndr: testo originale non comprensibile) altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
In definitiva, il carattere aperto dei motivi di accoglienza tutelati con la protezione umanitaria non fa venir meno la necessità dell’effettivo riscontro di una situazione di vulnerabilità che non può non partire dalla situazione del Paese di origine del richiedente, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza.
Ora, nei ricorso, si deduce, del tutto genericamente, che la situazione del Paese d’origine è idonea a determinare la privazione dei diritti fondamentali in relazione anche ai problemi di sicurezza interna e che la situazione personale del richiedente, con riguardo al solo percorso di integrazione lavorativa avviato in Italia, non è stata autonomamente esaminata.
4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021