LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12189/2020 proposto da:
C.I., elettivamente domiciliato in Brescia Via Moretto, 70, presso lo studio dell’avvocato Zuppelli Luca, che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1441/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/03/2021 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.
RILEVATO
– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 7.10.2019, che ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale, la quale ha a sua volta respinto l’opposizione al diniego di riconoscimento della protezione internazionale della competente commissione territoriale;
– che non svolge difese l’intimato Ministero.
CONSIDERATO
– che i motivi vanno come segue riassunti:
1) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e art. 5, comma 6, t.u.i., perchè la corte territoriale ha ritenuto non credibile il richiedente, e non ha considerato la situazione di compromissione della situazione politica ed economica della Guinea;
2) motivazione “omessa, insufficiente o contraddittoria”, in quanto il giudice del merito avrebbe dovuto svolgere esso una istruttoria d’ufficio sulla situazione della Guinea;
3) illegittimità del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, con violazione degli artt. 77 e 111 Cost. e dei limiti L. n. 400 del 1988, ex art. 15, non essendovi il requisito della straordinaria necessità ed urgenza ed introducendo tale disciplina un modello processuale prima sconosciuto, privo di adeguato contraddittorio;
– che il giudice del merito ha rilevato come il richiedente in appello non ha fornito spiegazioni delle anomalie riscontrate dal giudice di primo grado quanto alle precedenti incoerenti dichiarazioni; che il racconto è rimasto incoerente e gravemente contraddittorio, in quanto addirittura l’appellante risulta avere di continuo cambiato le sue generalità, di volta in volta dichiarando date e luoghi di nascita diversi, nè preoccupandosi, neppure in appello, di offrire precisazioni per contrapporsi alle osservazioni del primo giudice; che, quanto alla protezione sussidiaria, non ne sussistono i presupposti, sulla base delle stesse dichiarazioni del richiedente, nonchè di un ampissimo esame delle fonti sulla situazione in Guinea; che, quanto alla protezione umanitaria, il richiedente non ha allegato neppure situazioni di vulnerabilità, di nessun tipo, nè violazioni sistematiche dei diritti umani caratterizzanti il paese di origine; peraltro, ha compensato le spese di lite;
– che il ricorso è inammissibile;
– che, invero, i motivi: i) non sono riconducibili a censure di violazione di legge, dal momento che non mettono” in alcun modo in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate in rubrica, limitandosi il ricorrente a censurare la concreta applicazione che il giudice di merito ha operato, sulla base del materiale istruttorio giudicato rilevante, per i fini del rigetto della domanda proposta; li) il secondo motivo non è neppure riconducibile ad una censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacchè si riferisce alla norma anteriore alla riforma del 2012, ed omette totalmente di individuare un qualche fatto storico che il giudice di merito non avrebbe considerato;
– che, dunque, il ricorrente a null’altro mira che a riprodurre il giudizio sul fatto;
– che, in definitiva, sotto il velo della denuncia di violazione di legge e di vizio motivazionale, il ricorrente ha in realtà inteso rimettere inammissibilmente in discussione l’accertamento di merito svolto;
– che, quanto alla sollevata questione di costituzionalità, accanto alla sua assoluta genericità, è sufficiente il richiamo ai precedenti della S.C., in cui si è affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, convertito con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (cfr. Cass. 5.7.2018, n. 17717; Cass. 5.11.2018, n. 28119);
– che quanto, poi, al profilo della soppressione di un grado di giudizio, la questione (oltre che già trattata da Cass. n. 28119/2018 e Cass. n. 17717/2018) è del tutto irrilevante, non essendo nella specie stato applicato l’art. 35-bis del medesimo D.L.;
– che non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ove dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021