Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1865 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23509/2019 proposto da:

A.A., ammesso al patrocinio a spese dello Stato e rappresentato e difeso dall’avvocato Loredana Liso, con studio in Bari via Abate Gimma 201;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1114/2019 della Corte d’appello di Bari, depositata il 14/05/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso per impugnazione del provvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale avanzata da A.A., nato in *****;

– a sostegno della domanda il richiedente asilo aveva esposto di essere fuggito dalla Nigeria per sottrarsi all’arresto dopo che la polizia nell'***** lo aveva cercato presso sua nonna; esponeva di far parte dall’aprile 2015 dell'***** e che tale movimento era avversato sicchè la polizia aveva arrestato alcuni suoi amici nel corso di una manifestazione svoltasi il *****; aggiungeva che i suoi amici avevano fatto, sotto tortura, il suo nome ma che egli non aveva partecipato a quella manifestazione ma ad un’altra svoltasi nel *****;

– l’adito Tribunale di Bari ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato ritenendo inverosimile il racconto ed inidoneo a fondare alcuna protezione internazionale;

– proposto gravame la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’impugnazione per insussistenza dei presupposti della persecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e art. 14, lett. a) e b), nonchè della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e della protezione umanitaria;

– la cassazione del decreto è chiesta dal richiedente asilo con ricorso affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) ed f) ed artt. 7 e 8, per avere la corte territoriale erroneamente respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato stante la sussistenza del fondato timore di persecuzione diretta e personale in quanto appartenente al gruppo dell'*****;

– il motivo appare infondato dal momento che la valutazione di credibilità è stata fatta in termini complessivi, valutando tutti gli indici di credibilità soggettiva e confrontando al contempo il racconto personale con i riscontri esterni;

– la corte ha cioè sostenuto di dubitare della sua asserita partecipazione al gruppo ***** dal momento che, pur avendo inizialmente negato di far parte di alcun gruppo politico, successivamente egli dichiarava di essere un attivista del gruppo *****, che si è costituito con lo scopo di creare uno Stato indipendente per il popolo della Nigeria sud orientale, e per il quale aveva partecipato ad una manifestazione svoltasi nello stato di Anambre nel settembre 2015; tuttavia, nonostante fosse stato richiesto, non aveva saputo fornire dettagli in ordine al movimento stesso ed alla manifestazione cui asseriva di avere partecipato; allo stesso modo non era stato in grado di circostanziare il timore rappresentato di essere ricercato dalla polizia a seguito dell’indicazione della sua partecipazione ad azione, falsamente dichiarata dai suoi amici a seguito di tortura della polizia;

– con riferimento ai riscontri esterni il collegio ha poi valutato varie fonti informative riguardanti le manifestazioni organizzate dell'***** (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza) ma nessuna di esse ha consentito di confermare il riferimento alla manifestazione nel settembre 2015 come allegato dal ricorrente;

– pertanto, la censura finisce per essere una contestazione avanti al giudice di legittimità dell’accertamento di fatto svolto dal giudice di merito, ammissibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti, circostanza che in tal caso non è stata dedotta (cfr. Cass. 3340/2019);

– con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. g) e h) nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per avere la corte territoriale erroneamente escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria nonostante l’accertato rischio in capo al richiedente di subire un danno grave – arresto o tortura come accaduto ai suoi amici dopo la partecipazione alla manifestazione a ***** – nonchè i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), stante la situazione di violenza indiscriminata esistente nella zona di provenienza del ricorrente;

– la censura è infondata con riguardo alle forme di protezione sussidiaria individualizzate, atteso che è stato osservato che quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (cfr. Cass. 10286/2020);

– parimenti infondata è la censura rispetto alla protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), poichè la conclusione di insussistenza di una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata nella zona di provenienza del richiedente asilo non risulta smentita da fonti alternative non valorizzate dal collegio d’appello al momento della decisione (cfr. Cass. 21932/2020; id. 22769/2020);

– con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2001, art. 19, comma 8, in relazione alla mancata attivazione dei poteri officiosi riconosciuti al giudice al fine di verificare la situazione reale del Paese di provenienza;

– la censura è inammissibile per la sua genericità a fronte della mancata allegazione di elementi di integrazione della domanda (cfr. Cass. 21932/2020; 22769/2020);

– con il quarto motivo si reitera la denuncia di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per avere la corte territoriale errato nel ritenere non credibile il richiedente asilo fondando il giudizio su clausole di stile e con motivazione apparente, senza procedere ad un esame effettivo delle condizioni socio-politiche del Paese di provenienza;

– la censura è, per quanto già considerato in relazione al primo e secondo mezzo, infondata e, pertanto, vanno integralmente richiamate le osservazioni ivi svolte;

– con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per avere la corte territoriale respinto la domanda di protezione umanitaria senza considerare il grado di integrazione raggiunto dal richiedente nel paese di accoglienza, in comparazione alla condizione in cui lo stesso si troverebbe ove costretto a fare ritorno nel paese di provenienza;

– il motivo appare infondato poichè, come osservato da questa Corte (cfr. Cass. 4455/2018) non è sufficiente l’allegazione di un contratto di lavoro part-time, seppure a tempo indeterminato, a giustificare il rilascio del permesso umanitario in difetto dell’allegazione – come nel caso di specie – di una condizione di vulnerabilità attestata dalla valutazione comparativa della integrazione sociale raggiunta nel paese di accoglienza con il rischio di compromissione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio forzato del paese di provenienza;

– l’esito sfavorevole di tutti i motivi comporta il rigetto del ricorso e, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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