LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 13241/2020 proposto da:
A.W., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Gilardoni, giusta procura speciale rilasciata con separato atto.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 244/2020, pubblicata il 20 febbraio 2020, non notificata.
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/03/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza del 20 febbraio 2020, la Corte di appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da A.W., cittadino nato in *****, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia il 5 settembre 2017.
2. Il richiedente aveva riferito di avere ucciso, insieme a un suo cugino, un bambino con il trattore e che la madre gli aveva detto che i parenti della vittima avevano minacciato di ucciderlo.
3. La Corte di appello ha confermato il giudizio di non credibilità del racconto del richiedente e ha precisato che, anche a volere dare credito alla versione dei fatti fornita, quanto esposto non integrava le condizioni per la concessione della protezione internazionale; che non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c), alla luce delle fonti internazionali aggiornate al 2018, espressamente richiamate; quanto alla protezione umanitaria l’attività lavorativa a tempo determinato e parziale non consentiva di ritenere che il richiedente era integrato nel Pese ospitante e lo stesso non risultava fare parte di una categoria oggetto di discriminazione in Pakistan, aveva trenta anni, non aveva dichiarato di avere problemi di salute,; che nel suo Paese aveva ancora la madre e, quindi, in caso di rimpatrio, non era privo di riferimenti.
4. A.W. ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato ad un unico motivo.
5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell’autonoma rilevanza giuridica, ai fini del rilascio del permesso umanitario, della condizione personale dello straniero nel Paese d’origine, alla luce della dichiarata omosessualità poichè tale condizione comprometteva in modo radicale il raggiungimento delle condizioni minime per un’esistenza dignitosa alla luce delle enunciazioni di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4455/2008; Il Tribunale (rectius: la Corte di appello), inoltre, in violazione dell’onere di cooperazione istruttoria, non aveva esaminato la documentazione prodotta avuto riguardo all’inserimento lavorativo.
1.1 Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.
1.2 In primo luogo è inammissibile, poichè la censura avente ad oggetto la condizione di omosessualità è stata formulata per la prima volta in questa sede.
Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù dei principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Cass., 13 giugno 2018, n. 15430).
Inoltre, nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319) In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta al giudice di merito, essendo preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass., 12 settembre 2007, n. 19164; Cass., 9 luglio 2013, n. 17041, citata).
1.3 Ed invero, nella decisione impugnata la questione prospettata sul mancato riconoscimento della dichiarata omosessualità non risulta in alcun modo esaminata, ragion per cui deve ritenersi che essa sia stata proposta per la prima volta in questa sede.
1.4 Il motivo è inammissibile, altresì, perchè trascura del tutto di censurare l’iter argomentativo della Corte del merito, laddove essa ha escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria rilevando da un lato che lo stesso non risultava integrato in Italia, non assumendo rilievo a tali specifici fini l’attività lavorativa svolta a tempo determinato e parziale e dall’altro che comunque il richiedente, di anni trenta, non faceva parte di una categoria oggetto di discriminazione in Pakistan, era in buona salute e risultava avere nel paese di provenienza ancora dei punti di riferimento, quali la madre.
1.5 Con ciò facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo cui il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5358); la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (Cass. 15 maggio 2019, n. 13079); l’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455); il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza e, tuttavia, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., 28 giugno 2018, n. 17072; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).
1.6 Peraltro, in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5" (Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).
2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021