Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18653 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18572/2020 proposto da:

H.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Gilardoni, giusta procura speciale rilasciata con separato atto.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1763/20219, pubblicata il 5 dicembre 2019, non notificata.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/03/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 5 dicembre 2019, la Corte di appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da H.M., nato in *****, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia il 14 aprile 2016.

2. Il richiedente aveva riferito di avere lasciato il Paese di origine perchè le persone dell'***** non gli permettevano di vivere nella baracca che aveva costruito insieme al padre e ai fratelli; che queste persone gli avevano pure rubato i soldi che si era fatto prestare per il viaggio verso la Libia; davanti la Corte di appello ha dichiarato di non potere fare rientro in Bangladesh perchè era considerato capo dei manifestanti del partito ***** e che il 25 novembre 2010 aveva partecipato ad una manifestazione antigovernativa 3. La Corte di appello non ha ritenuto credibili le dichiarazioni del richiedente e ha rilevato che la situazione esistente in Bangladesh non poteva essere definita di violenza indiscriminata, nè di conflitto armato, come risultava dagli ultimi rapporti sia Amnesty International, sia dell’Unchr, con la conseguenza che non poteva essere riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria; quanto alla protezione umanitaria, il richiedente non aveva fornito nessuno specifico elemento di vulnerabilità, al di là di una situazione generale di povertà del Bangladesh; nè era sufficiente il percorso di integrazione svolto, risultando operaio agricolo a tempo determinato, pure se aveva lavorato con contratto a tempo indeterminato; in Bangladesh, inoltre, aveva lasciato la moglie, una bimba e otto fratelli, nè il suo rientro metteva a rischio i suoi diritti fondamentali.

4. H.M. ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato ad un unico motivo.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, avuto riguardo alle condizioni legittimanti il rilascio del permesso umanitario, avendo il Collegio ritenuto il richiedente non attendibile e non avendo operato, in violazione dell’onere di cooperazione istruttoria, un giudizio di bilanciamento tra il grado di inserimento raggiunto in Italia e la condizione di provenienza e non avendo considerato la minaccia di morte che il giovane ha ricevuto dai membri della setta religiosa per essersi rifiutato di aderire.

1.1 Il motivo è inammissibile.

1.2 Il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente; tale elemento, però, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, il quale è, perciò, onerato quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità (Cass., 8 gennaio 2019, n. 231; Cass., 5 aprile 2019, n. 9651).

Infatti, la proposizione della domanda di protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio, con la conseguenza che la carenza del quadro assertivo (nella specie in ragione della sua evidente genericità) nemmeno giustifica la spendita, da parte dello stesso, dei poteri istruttori officiosi a lui assegnati nel giudizio vertente sulle diverse forme del diritto di asilo, dato che, in ragione dell’indeterminatezza della condizione di vulnerabilità dell’istante, non si sarebbe saputo ove indirizzare la verifica.

Sul punto, la Corte distrettuale ha evidenziato, alla stregua delle acquisite informazioni, l’assenza di criticità nel Paese di provenienza del richiedente ed ha escluso sue situazioni di vulnerabilità soggettiva derivante da grave violazione dei diritti umani subita nel Paese di provenienza, in conformità del disposto degli artt. 2, 3 e 4 CEDU (Cass., 5 aprile 2019, n. 9651).

1.3 La Corte territoriale, dunque, non ha riconosciuto la protezione umanitaria, perchè all’esito della valutazione comparativa disposta, con una ratio decidendi peraltro che il richiedente non ha minimamente censurato, ha ritenuto da un lato che il richiedente non fosse sufficientemente integrato in Italia, alla luce del lavoro svolto di operaio agricolo a tempo determinato, dall’altro che non avesse reciso i legami con il Paese di provenienza nel quale aveva lasciato numerosi affetti familiari e, tra questi, la moglie e la figlia.

Inoltre, i giudici di merito hanno ritenuto che non sussistesse una situazione di vulnerabilità nel paese di provenienza, pur tenuto conto della generale situazione di povertà esistente nel Bangladesh.

1.4 Con ciò facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo cui il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5358); la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (Cass. 15 maggio 2019, n. 13079); l’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455); il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza e, tuttavia, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., 28 giugno 2018, n. 17072; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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