LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 17120/2019 r.g. proposto da:
N.A., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Livio Neri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, viale Regina Margherita n. 30.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, depositata in data 20.11.2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/3/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto da N.A., cittadino del Pakistan, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 12.9.2017 dal Tribunale di Ancona, con la quale era stata dichiarata l’improcedibilità delle domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente ed era stato annullato il provvedimento emesso dalla commissione territoriale con il quale era stata negata la richiesta di protezione avanzata dal richiedente stesso.
La Corte di merito ha ricordato – dopo aver dichiarato la procedibilità della domanda ex Reg. U.E. n. 604/2013 – la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato nel distretto di Gujranwala, provincia del Punjab, in Pakistan; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese in seguito ad un increscioso avvenimento, perchè, dopo aver abusato di alcool, aveva proposto ad un ragazzo minorenne, frequentante la locale scuola coranica, di avere rapporti sessuali con lui ricorrente e di essere stati scoperti in tali atteggiamenti compromettenti da altro studente, vicenda in seguito alla quale era stata emessa una “fatwa” nei suoi confronti.
La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Punjab, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perchè il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di vulnerabilità.
2. La sentenza, pubblicata il 20.11.2018, è stata impugnata da N.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g e art. 14, in relazione alla sussistenza di un timore fondato di subire un danno grave in caso di rimpatrio nella sua regione di provenienza.
2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, nonchè violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e dell’art. 10 Cost., comma 3, art. 8 CEDU, in relazione ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
3. Il primo motivo è inammissibile.
3.1 Si censura in primis la valutazione di non credibilità del racconto.
La doglianza, per come articolata, è volta a sollecitare questa Corte ad una riedizione del giudizio di merito in relazione alla valutazione della vicenda personale del ricorrente, tramite la rilettura delle dichiarazioni di quest’ultimo e nuovo scrutinio del profilo di credibilità del racconto, profilo che, riguardando la stretta valutazione delle prove, è inibito a questa Corte di legittimità e rimesso all’esclusiva cognizione dei giudici del merito.
3.2 Si richiede infine una nuova valutazione dei presupposti applicativi dell’invocata tutela protettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.
La censura per come formulata è anch’essa inammissibile.
Sul punto, è stato affermato, in modo condivisibile, dalla giurisprudenza di questa Corte che, in tema di protezione internazionale, il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ricorre in situazione in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati antagonisti, o nella quale due o più gruppi armati si contendono tra loro il controllo militare di un dato territorio, purchè detto conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza – tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili, della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche, della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento, del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento correrebbe individualmente, per la sua sola presenza su quel territorio, la minaccia contemplata dalla norma (v. recentemente, Cass. ordinanze nn. 5675 e 5676, pubblicate il 2 marzo 2021).
Ciò posto, il motivo – così articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna del Pakistan (Punjab), giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato, sulla base della consultazione di qualificate fonti di conoscenza internazionali, che non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata, nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo richiamata.
3.3 I secondo motivo di censura – articolato in relazione al diniego della reclamata protezione umanitaria – è del pari inammissibile, sia perchè la doglianza non censura una delle ratio decidendi del provvedimento di diniego della tutela (e cioè la mancanza di credibilità del racconto) sia perchè il motivo di censura si presenta formulato in modo generico e non autosufficiente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, non avendo il ricorrente specificato quali sarebbero stati i profili di vulnerabilità allegati e non considerati dai giudici del merito, per la valutazione della fondatezza della domanda di protezione umanitaria. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021