Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18656 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20858/2020 r.g. proposto da:

H.A., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Livio Neri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, viale Regina Margherita n. 30.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, depositata in data 6.11.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/3/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno nei confronti di H.A., cittadino del Marocco, avverso l’ordinanza emessa in data 4.4.2018 dal Tribunale di Bologna, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale, ma era stata accolta la richiesta di tutela umanitaria avanzata dal richiedente.

La Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti applicativi dell’invocata protezione umanitaria, posto che lo stato di necessità allegato dal richiedente era solo collegato ad esigenze di carattere economico legate al bisogno di sostenere la sua famiglia e le condizioni di salute dei propri familiari, non potendosi neanche richiamare condizioni di compressione dei diritti fondamentali in Marocco e non potendo avere rilievo mere condizioni di povertà e di sfruttamento lavorativo nel paese di provenienza.

2. La sentenza, pubblicata il 6.11.2019, è stata impugnata da H.A. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19.

2. Il ricorso è infondato.

2.1 Si duole, in prima istanza, il ricorrente dell’erroneità della decisione impugnata laddove la stessa avrebbe valutato, per il giudizio necessario allo scrutinio della ricorrenza dei presupposti applicativi dell’invocata protezione umanitaria) i medesimi fatti posti alla base della richiesta delle protezioni maggiori.

La doglianza è, già in tesi, non condivisibile.

Sul punto qui in esame, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che “Nel regime normativo precedente al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (conv. nella L. n. 132 del 2018), se i presupposti necessari al riconoscimento della protezione umanitaria devono essere individuati autonomamente rispetto a quelli previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (non essendo tra loro sovrapponibili), i fatti storici posti a fondamento della positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben possono essere gli stessi già allegati per ottenere il riconoscimento delle protezioni maggiori, rientrando, invero, nei poteri di qualificazione giudiziale dei fatti la possibile riconduzione all’una o all’altra forma di protezione degli stessi. Ne consegue che, nel giudizio comparativo da svolgersi ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, può rilevare anche una situazione generalizzata di violazione di diritti umani ovvero di conflitto, ancorchè di livello minore rispetto a quella rilevante per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, fatti quest’ultimi da valutarsi comparativamente in rapporto all’integrazione del richiedente nel paese di accoglienza” (così, Cass. 2039/2021).

2.2 Nel resto le censure si compongono di irricevibili richieste di rivalutazione e rilettura degli atti istruttori per un nuovo scrutinio sulla ricorrenza dei presupposti applicativi dell’invocata protezione umanitaria sui quali la Corte di merito ha invece argomentato in modo adeguato e scevro da criticità motivazionali, affermando che nel paese di provenienza non si assiste ad una compressione dei diritti fondamentali e che le allegate condizioni di vulnerabilità (povertà e sfruttamento lavorativo) non costituiscono fatti rilevanti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2.3 Sotto quest’ultimo profilo, non può essere dimenticato che questa Corte ha precisato che, ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie (nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, applicabile “ratione temporis”), l’accertamento della condizione di vulnerabilità deve avvenire alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel paese di destinazione, sicchè le dedotte ragioni di solitudine e di indigenza economica, in caso di rientro nel paese di origine, non possono essere poste a fondamento del rilascio del menzionato permesso, in quanto non integranti una grave violazione dei diritti umani (Sez. 2, Ordinanza n. 17118 del 13/08/2020).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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