Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18657 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16899/2019 proposto da:

K.M., difeso dall’avv. Anna Lombardi Baiardini, giusta procura in atti, domiciliato presso la cancelleria della I sezione civile della suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale, Ministero Dell’interno *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 114/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/03/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza depositata il 20.2.2019, ha rigettato l’appello proposto da K.M., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., con cui il Tribunale di Perugia, in data 3.2.2018, ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, negato al ricorrente lo status di rifugiato sul rilievo che le sue dichiarazioni non sono state ritenute credibili (il richiedente aveva riferito di essersi allontanato dal paese d’origine per il timore per la propria incolumità, essendo il suo villaggio nel febbraio 2013 già stato assaltato da un gruppo di ribelli del sud che lo avevano depredato, picchiando il padre, iman dello stesso villaggio, che era morto pochi giorni dopo a seguito delle lesioni).

E’ stata rigettata, altresì, la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato in Senegal.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non sussistendo una specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione K.M. affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,8,32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 1, n. 1, per non avere la Corte d’Appello valutato la credibilità del richiedente sulla base dei parametri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Lamenta il ricorrente che, difformemente da quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, il proprio racconto è perfettamente dettagliato ed analitico, essendo stato compiuto ogni sforzo per dimostrarne la veridicità nonchè prodotto evidenze documentali.

2. Il motivo è inammissibile.

Va, in primo luogo, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, nessuna censura è stata svolta dal ricorrente in ordine ad un’eventuale grave anomalia della motivazione (nei termini sopra illustrati) resa dalla Corte d’Appello di Perugia, la quale, oltre a ritenere il suo racconto inattendibile in relazione alla genericità delle sue dichiarazioni, ha altresì fornito una ratio decidendi alternativa, in relazione al fatto che le vicende narrate dal richiedente erano risalenti nel tempo (anno 2013), essendosi la situazione del Senegal, nell’arco di sette anni, modificata.

Orbene, il primo motivo è inammissibile anche perchè il ricorrente non ha minimamente censurato quest’ultima ratio decidendi (vedi, in proposito, Cass. n. 18641 del 27/07/2017).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25, artt. 2, 3, 4, 5 e 9 CEDU.

Lamenta il ricorrente che il giudice di merito ha omesso i riportare i dati e di effettuare gli accertamenti relativi al suo paese d’origine, non essendo stata citata neppure alcuna fonte di informazione, nè con riferimento al pericolo di grave danno dedotto ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), sia con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. c) Legge cit..

4. Il motivo è inammissibile.

In ordine al pericolo di danno grave dedotto a norma dell’art. 14, lett. a e b) legge cit., il ricorrente ha lamentato che il giudice di merito è venuto meno all’obbligo di cooperazione istruttoria, non considerando, tuttavia, che questa Corte ha più volte statuito che qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (come nel caso di specie), non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine – analogo discorso vale per il pericolo di “danno grave” salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. ancora, fra le altre, Cass. 31 maggio 2018, n. 13858 e n. 14006; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340).

Quanto, invece, alla dedotta esistenza di una situazione di violenza generalizzata, se è pur vero che la Corte di merito non ha indicato la fonte da cui ha tratto la conoscenza dell’insussistenza di una tale situazione, deve, tuttavia, darsi continuità al principio di diritto già enunciato da questa Corte, secondo cui, il richiedente deve allegare che esistono COI (Country of Origin Informations) aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c. (Cass. 21932/20).

Nel caso di specie, il ricorrente non solo non ha indicato il contenuto, ma neppure ha dedotto l’esistenza di qualche fonte internazionale qualificata (precisandone il nominativo) da cui emerga l’attuale esistenza di una situazione di violenza generalizzata in Senegal.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,8,32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, nonchè l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta il ricorrente che i fatti dallo stesso rappresentanti ben avrebbero potuto condurre al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Peraltro, non si è dato conto che il ricorrente ha riferito di essere transitato in Libia e delle sofferenze dallo stesso patite in tale paese.

Infine, lamenta il ricorrente l’omessa valutazione comparativa tra il contesto di vita nel paese di accoglienza, in cui ha raggiunto un considerevole livello di integrazione, e quello del suo paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio in quet’ultimo possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani.

6. Il motivo è inammissibile.

Va, in primo luogo, osservato che il giudice di merito ha coerentemente valorizzato, al fine di escludere la sussistenza di una condizione di vulnerabilità del richiedente, richiesta per il riconoscimento della protezione umanitaria, quegli stessi fatti che sono stati ritenuti non credibili ai fini del riconoscimento delle protezioni maggiori.

Quanto al transito del ricorrente in Libia, il motivo difetta di autosufficienza.

Posto che dal provvedimento impugnato emerge un riferimento alla Libia solo come tappa per l’approdo del ricorrente in Italia, e non risulta che quest’ultimo, in relazione a tale esperienza, avesse dedotto la sussistenza di un’attuale condizione di vulnerabilità, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il Nuogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, non avendo nemmeno allegato di aver dedotto tale d’indagine innanzi al giudice d’Appello.

Infine, il ricorrente fonda la sua domanda di riconoscimento della protezione umanitaria sulla dedotta integrazione sociale, non confrontandosi minimamente con la precisa argomentazione del giudice d’Appello che l’ha, invece, esclusa sul rilievo che lo stesso aveva solo frequentato un ciclo di istruzione ed un altro per la sicurezza alimentare, di talchè le censure del richiedente si appalesano di merito.

Non si liquidano le spese di lite, in ragione della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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