Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18659 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21051/2020 proposto da:

M.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Monica Bassan, per procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4197/2019 della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 4 ottobre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6 maggio 2021 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con ordinanza emessa all’udienza del 21 settembre 2018, a definizione di procedimento svoltosi nelle forme del rito sommario di cognizione, il Tribunale di Venezia rigettò le domande di protezione internazionale, di protezione sussidiaria ovvero di protezione umanitaria da M.E. (cittadino del Gambia) proposte in opposizione al decreto di diniego di tali protezioni emesso il 3 settembre 2017 dalla Commissione territoriale di Verona – Sezione di Padova;

che con sentenza pubblicata il 4 ottobre 2021 la Corte di appello di Venezia dichiarò inammissibile, in ragione della sua tardività, l’appello proposto da M. per la riforma di tale ordinanza (art. 702-quater c.p.c., per come interpretato in considerazione dei precetti rispettivamente recati dagli artt. 325 e 326 c.p.c.) in quanto: l’ordinanza appellata venne emessa all’udienza del 21 settembre 2018; il termine di trenta giorni per la proposizione dell’appello contro tale decisione iniziò per l’opponente a decorrere da tale giorno; la scadenza di tale termine si ebbe lunedì 22 ottobre 2018 (il 21 ottobre 2018 era una domenica); l’appello venne “introdotto il 24/10/2018”;

che per la cassazione di tale sentenza M. ha proposto ricorso contenente quattro motivi di impugnazione;

che l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese (essendosi costituito solo per l’eventuale sua partecipazione alla discussione orale);

che con il primo motivo la sentenza è censurata perchè emessa in violazione dell’art. 348-bis c.p.c., comma 1 e art. 348-ter c.p.c., comma 1, in quanto pronunciata, “senza che alcuna eccezione fosse sollevata” quanto alla tempestività dell’appello, all’esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi il 8 luglio 2019, anzichè alla prima udienza di cui all’art. 350 c.p.c., tenutasi il 28 gennaio 2019;

che con il secondo, terzo e quarto motivo il ricorrente si duole, rispettivamente: dell’assenza di motivazione caratterizzante la sentenza “in punto di credibilità delle dichiarazioni” da lui rese; di violazione di legge quanto al “mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”; ancora, di violazione di legge, “per mancata/insufficiente valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente (Gambia) ed errata valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari”;

che il ricorso è inammissibile perchè non contesta in alcun modo le ragioni poste a fondamento della decisione di mero rito (inammissibilità dell’appello in ragione della sua tardività) caratterizzante la sentenza impugnata; come tale necessariamente preclusiva dell’esame del merito dei motivi di appello dal ricorrente a suo tempo dedotti per la riforma dell’ordinanza definitiva del processo di primo grado;

che è il caso di ricordare che il termine per la proposizione dell’appello è di trenta giorni (art. 325 c.p.c.);

che tale termine è espressamente indicato come perentorio dal successivo art. 326 c.p.c., comma 1;

che nel caso in cui l’ordinanza definitiva di processo di primo grado svoltosi nelle forme del procedimento sommario di cognizione (art. 702-ter c.p.c., comma 5) sia pronunciata in udienza, come nel caso di specie, detto termine di trenta giorni decorre, per la parte presente in udienza, dal giorno di tale pronuncia, non essendo richiesta dalla legge processuale (artt. 134 e 176 c.p.c.) alcuna comunicazione in suo favore da parte del cancelliere, in quanto il contenuto di tale atto giudiziale si ritiene conosciuto dalla parte presente in udienza (in questo senso, cfr. Cass. n. 16893 del 2018);

che l’inosservanza del termine in questione da parte dell’appellante determina la sua decadenza dall’appello (essendosi formato il giudicato sulle statuizioni contenute, nella specie, nell’ordinanza definitiva del processo in primo grado: art. 702-quater c.p.p., secondo cui l’ordinanza pronunciata ai sensi del precedente art. 702-ter “produce gli effetti di cui all’art. 2909 c.c., se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”), per tale ragione inammissibile e tale decadenza: è rilevabile d’ufficio; non è sanabile neppure per effetto della costituzione dell’appellato (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. S.U., n. 6983 del 2005; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 11666 del 2015);

che, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, la Corte di appello aveva il dovere di accertare, d’ufficio, la tardività dell’appello da lui proposto contro l’ordinanza definitiva del giudizio primo grado (ove ciò non fosse avvenuto, l’intempestività e la correlata inammissibilità dell’appello, avrebbero potuto essere accertate officiosamente anche da questa Corte, in tesi adita dal Ministero dell’Interno, contumace nel giudizio di appello, in ragione della formazione del giudicato sulle statuizioni recate da detta ordinanza; in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 13381 del 2002; Cass. n. 4502 del 1996);

che dal contenuto della sentenza impugnata risulta con chiarezza che la pronuncia di inammissibilità dell’appello a suo tempo proposto dal ricorrente ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c., venne dalla Corte di appello di Venezia emessa all’esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni;

che il fatto è sostanzialmente ammesso dall’appellante;

che la decisione relativa all’inammissibilità dell’appello per sua tardività non venne quindi emessa in applicazione dell’art. 348-bis c.p.c., comma 1 (secondo cui, “fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”);

che, in conclusione, il ricorrente: non censura in alcun modo la ragione della decisione in rito adottata dalla sentenza impugnata; censura quest’ultima per dedotta violazione di norme di legge processuale (i citati art. 348-bis c.p.c., comma 1 e art. 348-ter c.p.c., comma 1) in concreto non applicate dal giudice di appello;

che non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione non avendo l’intimato Ministero dell’Interno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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