LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22845/2020 proposto da:
K.F., rappresentato e difeso dall’avv. Caterina Bozzoli, del foro di Padova;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno; Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Padova, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge;
– intimati –
avverso la sentenza n. 190/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6/05/2021 dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO.
RILEVATO
Che:
1. La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 21/02/2018 dal Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino ghanese K.F., il quale aveva dichiarato alla Commissione territoriale di essere fuggito dal suo Paese a causa della sua intenzione di diventare musulmano in una famiglia cristiana. Al riguardo aveva riferito di essersi trasferito in Libia alla ricerca di un lavoro ma, a causa delle difficoltà ivi riscontrate, si era allontanato per raggiungere l’Italia e di non potervi rientrare sia perchè rifiutato dalla famiglia sia in ragione della situazione socio-politica della regione di provenienza.
Il Tribunale aveva escluso la sussistenza di una situazione personale rilevante ai fini della protezione richiesta.
2. La Corte d’Appello, premesso che i motivi di appello tendevano al riconoscimento della protezione umanitaria, ha rilevato che l’unica ragione addotta dal richiedente è la sua intenzione di convertirsi all’islam, non dirimente in relazione ai contesto multiculturale e multietnico del Ghana, e che la richiesta è comunque sfornita di circostanziate allegazioni o di riscontri oggettivi.
Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
Che:
3. Va preliminarmente scrutinata la questione, rilevabile d’ufficio, relativa alla tempestività del ricorso per cassazione.
3.1. La sentenza impugnata risulta pubblicata il 23/01/2020 e comunicata in pari data al ricorrente dalla cancelleria della Corte d’Appello di Venezia, a mezzo pec. Conseguentemente, il ricorso notificato telematicamente in data 22/07/2020 (cfr. documentazione informatica relativa alla notifica a mezzo PEC prodotta dal ricorrente in allegato al ricorso) risulta tempestivo, poichè “nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate ratione temporis secondo il rito sommario introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non essendovi disposizioni particolari che riguardino l’impugnazione delle pronunce di gravame all’esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell’art. 702 quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell’appello contro le ordinanze di primo grado” (Cass. 14821/2020).
3.2. Il ricorso risulta per tale profilo ammissibile.
4. Il ricorrente lamenta la “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria nei casi speciali previsti dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, comma 9, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, sulla base della normativa preesistente, deducendo che la situazione di vulnerabilità possa avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un’esistenza dignitosa e chiedendo che si effettui una comparazione tra la situazione di indigenza in cui si troverebbe costretto il ricorrente ove rimpatriato.
5. Il ricorso è inammissibile. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).
5.1. Va dunque ribadito che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.
5.2. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme che si assumono violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera elencazione di massime giurisprudenziali o la piana contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 6259 del 2020; cfr., ex multis, Cass. n. 22717 del 2019 e Cass. n. 393 del 2020, rese in controversie analoghe a quella odierna).
5.3. La censura mossa nel ricorso si risolve, dunque, nella inammissibile sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 3638 del 2019; Cass. n. 5939 del 2018).
6. Va aggiunto che il ricorrente chiede che la Corte cassi e rinvii per effettuare il giudizio di comparazione senza, tuttavia, indicare alcun documento che dimostri l’avvenuta integrazione in Italia (Cass. SU n. 4455/2018; Cass. SU n. 29459/2019).
7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate.
7. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Sez. U., 4315/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021