LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26365/2020 proposto da:
S.L., rappresentato e difeso dall’avv. LUCA DOMENICO SEGALLA, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1884/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame proposto da S.L. avverso l’ordinanza del 23.2.2018, con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato il ricorso interposto dall’odierno ricorrente contro il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.L., affidandosi a quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 25 e 102 Cost., art. 158 c.p.c., R.D. n. 12 del 1941, art. 110, nonchè la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè il collegio sarebbe stato formato in violazione del principio di immutabilità del giudice naturale precostituito per legge. In particolare, il ricorrente lamenta la presenza, nel collegio, di un giudice ausiliario e di un giudice non compreso nell’organico della Corte di Appello, bensì applicato dal Tribunale di Padova in forza di un apposito provvedimento organizzativo del Presidente della Corte distrettuale.
La censura è infondata, tanto quanto al primo, che quanto al secondo, profilo.
In relazione alla partecipazione al collegio di un giudice ausiliario, si osserva che, a seguito delle due ordinanze di remissione n. 32032 e n. 32033, entrambe depositate il 9.12.2019, con la quale questa stessa Corte ha dubitato della conformità della normativa richiamata al dettato costituzionale, la Corte Costituzionale si è pronunciata, con sentenza n. 41 del 25 gennaio 2021, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale compresi della L. n. 98 del 2013, artt. da 62 a 72, “nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non verrà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 32”. La Corte Costituzionale, operando un misurato bilanciamento tra i diversi valori costituzionali, ed allo scopo di evitare pregiudizi irreparabili all’amministrazione della giustizia, ha ribadito, in motivazione, la legittimità della costituzione dei collegi delle Corti di Appello ai quali abbia partecipato non più di un giudice ausiliario. Ciò esclude qualsiasi profilo di violazione del principio di precostituzione del giudice naturale.
Il profilo di censura concernente la partecipazione al collegio di un giudice applicato, proveniente da uno dei Tribunali compresi nel distretto della Corte di Appello di Venezia, è invece già stato affrontato, e ritenuto infondato, da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 6391 del 09/03/2021, non massimata).
Il Presidente della Corte veneziana ha elaborato un progetto per lo smaltimento del contenzioso in materia di protezione internazionale, che prevedeva l’applicazione di numerosi giudici del distretto per un breve lasso di tempo, ciascuno nell’ambito di collegi straordinari composti da un magistrato della sezione, da un magistrato applicato e un giudice ausiliario. Detto progetto è stato, successivamente, sottoposto al vaglio del Consiglio Superiore della Magistratura, che con la Delib. n. 1073/AS/2019 non lo ha approvato, ritenendolo da un lato contrastante con il principio della specializzazione del giudice previsto in materia di immigrazione, e dall’altro contrario al divieto di applicazione di un giudice per una sola udienza, di cui all’art. 90 della circolare del 20 giugno 2018, poichè nell’ambito del periodo previsto dal progetto (una settimana) era prevista la celebrazione di una sola udienza per ciascun collegio.
Il ricorrente assume che l’inserimento dell’impugnazione nel progetto di cui si discute avrebbe fatto sì che la causa fosse decisa attraverso un modello organizzativo non ispirato ai criteri di cui alla richiamata circolare, e comunque non coerente con il criterio di specializzazione che presiede la trattazione del contenzioso in materia di protezione internazionale.
Va tuttavia considerato che il magistrato applicato non può essere considerato una persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata, in presenza di un provvedimento di applicazione da parte del Presidente della Corte d’appello ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 110. La contestazione relativa alle modalità con cui l’applicazione è stata disposta non consente poi di ipotizzare alcuna nullità della decisione assunta con la partecipazione del magistrato applicato, poichè l’art. 156 c.p.c., prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forma non possa essere pronunciata in assenza di una espressa comminatoria di legge. Posto che nessuna norma contempla una nullità di atti ricollegata alle modalità con cui il Presidente della Corte d’Appello si avvale del potere di disporre l’applicazione al suo ufficio di magistrati del distretto, la censura va disattesa.
Nè rileva il fatto che il progetto non sia stato, poi, approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, posta la sua natura esecutiva e la conseguente irretroattività della pronuncia del predetto organo di autogoverno.
Da quanto precede discende l’infondatezza, nel suo complesso, del primo motivo.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe violato i criteri legali fissati per la valutazione della sua storia personale, ritenendola erroneamente non credibile.
La censura è inammissibile.
Il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dalla Costa d’Avorio, suo Paese di origine, verso il Burkina Faso, a seguito di una aggressione subita per mano di alcuni militanti di un partito politico, che lo credevano sostenitore di una fazione avversa; di essere poi tornato in Costa d’Avorio alla morte del padre, deceduto in conseguenza delle ferite che aveva riportato nell’aggressione di cui anzidetto; di essere, infine, nuovamente fuggito nel 2014, quando aveva subito ulteriori minacce ed aggressioni. La storia è stata ritenuta non credibile, sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello; quest’ultima, oltre a richiamare i profili di non credibilità a suo tempo rilevati dalla Commissione e dal Tribunale – in particolare, il fatto che il ricorrente sarebbe fuggito lasciando i suoi familiari in balia degli aggressori e che egli, pur essendo stato ferito con un machete, non si sarebbe recato in ospedale per ricevere le cure del caso – ha evidenziato l’ulteriore contraddizione, rappresentata dal fatto che il ricorrente non avesse sporto alcuna denuncia alle locali autorità di polizia dopo la morte del padre e del fratello, le aggressioni e minacce subite dalle sorelle (cfr. pag. 6 della sentenza). Il ricorrente non attinge in modo specifico, nè le contraddizioni evidenziate a suo tempo da Commissione e Tribunale, richiamate anche dalla Corte di Appello, nè quella, ulteriore, rilevata dal giudice di secondo grado, ma propone censure generiche, sganciate tanto dal suo racconto individuale, che dalla valutazione che, di esso, è stata fatta dal giudice di merito. La censura, dunque, si risolve in una richiesta di riesame del convincimento del giudice di merito, tesa a conseguire una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, nonchè la violazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 ed del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè la Corte lagunare avrebbe omesso di riconoscere la protezione sussidiaria, nelle forme di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, richiamato art. 14, lett. b) e c), senza assumere informazioni specifiche sulla condizione del Paese di provenienza del richiedente e fornendo una motivazione apparente.
La censura è inammissibile.
La sentenza impugnata esamina il contesto esistente nel Paese di provenienza del richiedente, indicando le C.O.I. consultate e dando atto delle specifiche notizie da esse tratte (cfr. pagg. 8 e ss.). Il ricorrente indica, alle pagine 23 e ss. del ricorso, fonti informative anche diverse da quelle utilizzate dal giudice di merito, senza tuttavia aver cura di indicare in modo specifico il profilo in relazione al quale queste ultime non sarebbero idonee, o conterrebbero informazioni non specifiche o non adeguatamente aggiornate, o comunque smentite da C.O.I. successive. Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.
In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).
La verificata indicazione, da parte della Corte distrettuale, delle C.O.I. consultate esclude, evidentemente, la sussistenza di qualsiasi profilo di apparenza della motivazione.
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., la nullità della sentenza per apparenza della motivazione, l’omesso esame di un fatto decisivo, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 35 del 2008, artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, D.P.R. n. 349 del 1999, artt. 11 e 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè la Corte di Appello avrebbe denegato anche la protezione umanitaria senza considerare il livello di integrazione raggiunto in Italia.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello ha preso le mosse dalla considerazione del contesto della Costa d’Avorio, Paese di origine del richiedente; ha affermato che la situazione ivi esistente non fosse sufficiente a costituire un profilo di vulnerabilità in capo al richiedente; e ha ritenuto che il ricorrente non aveva dedotto, nel corso del giudizio di merito, sufficienti elementi di integrazione in Italia. Il ricorrente da atto (cfr. pag. 5 del ricorso) di aver depositato nel corso del giudizio di merito una serie di documenti a riprova del livello di integrazione socio-lavorativo conseguito in Italia: detti documenti, che non sono stati ritenuti sufficienti dal giudice di merito, dimostrano tuttavia soltanto l’inizio di un percorso di integrazione socio-lavorativa, articolato nello svolgimento di un progetto formativo e di uno stage formativo semestrale, ai quali aveva poi fatto seguito un contratto di apprendistato. La censura, con la quale il ricorrente contesta genericamente la valutazione del giudice di merito, si risolve in una mera istanza di revisione dell’apprezzamento in fatto operato dal giudice di merito, inammissibile in questa sede.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021