Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1867 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23534/2019 proposto da:

D.M., rappresentato e difeso da Loredana Liso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****,

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bari, depositata il 15/07/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso per impugnazione del provvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale di Bari sulla domanda di protezione internazionale avanzata da D.M., nato in *****;

– a sostegno della domanda il richiedente asilo aveva esposto di essere fuggito dalla Costa d’Avorio per il timore di essere perseguitato dagli uomini del presidente eletto O., dal momento che i suoi nonni durante le elezioni politiche del 2010 avevano sostenuto l’altro candidato G.; che, infatti, egli nel 2014 era stato picchiato da alcuni uomini di O., sicchè temeva, in caso, di rientro di essere ucciso dai sostenitori di quest’ultimo;

– all’esito dell’udienza, il Tribunale di Bari gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato per insussistenza dei presupposti della persecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e art. 14, lett. a) e b), nonchè la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e la protezione umanitaria;

– la cassazione del decreto è chiesta con ricorso affidato a due motivi;

– l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la decisione di escludere la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), atteso che la minaccia di danno grave, rilevante ai fini della predetta misura, può provenire anche da soggetti non statuali se lo Stato, i partiti e le organizzazioni che controllano lo Stato non possono o non vogliono garantire protezione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 6, comma 2, contro le persecuzioni o il grave danno;

-il motivo appare inammissibile;

– ritiene il Collegio che in tema di protezione sussidiaria, quando si deduca un fatto suscettibile di rilevare del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), riconducibile all’azione di privati, l’onere di allegazione del richiedente deve essere adempiuto in termini sufficientemente specifici, non potendosi, in mancanza, attivare l’obbligo di integrazione istruttoria officiosa del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 (cfr. Cass. 8930/2020; 23604/2017);

– ciò posto, nel caso di specie il giudizio di esclusione della persecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, quale forma di vessazione o repressione violenta, appare correttamente formulato all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente e ritenute intrinsecamente contraddittorie e lacunose proprio in merito alle aggressioni asseritamente inflittegli dai sostenitori del presidente O. ed inverosimilmente ricondotte al sostegno politico espresso quattro anni prima dai nonni all’avversario politico G., nonostante egli abbia esordito dichiarando di non essersi mai occupato di politica;

– le stesse considerazioni in ordine alla vaghezza ed inverosimiglianza della vicenda narrata hanno condotto alla statuizione di diniego della protezione sussidiaria richiesta ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e contraddistinta dall’esposizione individuale al rischio allegato senza però fornire elementi che possano sopperire alla rilevata genericità;

– dunque anche questo profilo di doglianza appare inammissibile;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la motivazione apparente del rigetto per non avere il tribunale compiutamente valutato la situazione personale del richiedente asilo rispetto alle varie forme di protezione, con particolare riguardo all’umanitaria,peraltro ritenendo irrilevante l’audizione dello stesso;

– il motivo è inammissibile perchè non indica quale specifico elemento sia stato asseritamente trascurato dal tribunale barese, davanti al quale il ricorrente non ha neppure allegato di essere comparso all’udienza fissata, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e rispetto alla quale egli solleva una denuncia generica di mancata audizione;

– in relazione alla protezione umanitaria, la censura è anche inammissibile perchè non si confronta con la dettagliata disamina dell’allegata condizione di integrazione sociale e lavorativa e motivatamente reputata non idonea in ragione del carattere limitato di essa; inoltre sono state vagliate le condizioni di salute ed a riguardo la corte ha concluso per la mancanza di documentazione comprovante il rischio cui il ricorrente sarebbe esposto per la mancanza di tutela nel paese di provenienza;

– in definitiva l’inammissibilità di tutti i motivi giustifica l’inammissibilità del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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