LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27583/2020 proposto da:
T.A., rappresentato e difeso dall’avv. LORENZA DE BONI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1888/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame proposto da T.A. avverso l’ordinanza del 20.12.2017, con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato il ricorso interposto dall’odierno ricorrente contro il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione T.A., affidandosi a quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 25 e 102 Cost., art. 158 c.p.c., 110 del R.D. n. 12 del 1941, art. 110, nonchè la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè il collegio sarebbe stato formato in violazione del principio di immutabilità del giudice naturale precostituito per legge. In particolare, il ricorrente lamenta la presenza, nel collegio, di un giudice non compreso nell’organico della Corte di Appello, bensì applicato dal Tribunale di Padova in forza di un apposito provvedimento organizzativo del Presidente della Corte distrettuale.
La censura è infondata.
La questione concernente la partecipazione al collegio di un giudice applicato, proveniente da uno dei Tribunali compresi nel distretto della Corte di Appello di Venezia, è già stata affrontata da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 6391 del 09/03/2021, non massimata).
Il Presidente della Corte veneziana ha elaborato un progetto per lo smaltimento del contenzioso in materia di protezione internazionale, che prevedeva l’applicazione di numerosi giudici del distretto per un breve lasso di tempo, ciascuno nell’ambito di collegi straordinari composti da un magistrato della sezione, da un magistrato applicato e un giudice ausiliario. Detto progetto è stato, successivamente, sottoposto al vaglio del Consiglio Superiore della Magistratura, che con la Delib. n. 1073/AS/2019 non lo ha approvato, ritenendolo da un lato contrastante con il principio della specializzazione del giudice previsto in materia di immigrazione, e dall’altro contrario al divieto di applicazione di un giudice per una sola udienza, di cui all’art. 90 della circolare del 20 giugno 2018, poichè nell’ambito del periodo previsto dal progetto (una settimana) era prevista la celebrazione di una sola udienza per ciascun collegio.
Il ricorrente assume che l’inserimento dell’impugnazione nel progetto di cui si discute avrebbe fatto sì che la causa fosse decisa attraverso un modello organizzativo non ispirato ai criteri di cui alla richiamata circolare, e comunque non coerente con il criterio di specializzazione che presiede la trattazione del contenzioso in materia di protezione internazionale.
Va tuttavia considerato che il magistrato applicato non può essere considerato una persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata, in presenza di un provvedimento di applicazione da parte del Presidente della Corte d’appello ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 110. La contestazione relativa alle modalità con cui l’applicazione è stata disposta non consente poi di ipotizzare alcuna nullità della decisione assunta con la partecipazione del magistrato applicato, poichè l’art. 156 c.p.c., prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forma non possa essere pronunciata in assenza di una espressa comminatoria di legge. Posto che nessuna norma contempla una nullità di atti ricollegata alle modalità con cui il Presidente della Corte d’Appello si avvale del potere di disporre l’applicazione al suo ufficio di magistrati del distretto, la censura va disattesa.
Nè rileva il fatto che il progetto non sia stato, poi, approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, posta la sua natura esecutiva e la conseguente irretroattività della pronuncia del predetto organo di autogoverno.
Sempre nell’ambito del primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta anche la violazione del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 7, perchè l’udienza di discussione non avrebbe dovuto essere tenuta secondo le modalità previste dalla predetta disposizione, non essendo il procedimento ricompreso tra quelli considerati urgenti dal legislatore, in relazione ai quali quella particolare modalità di trattazione dell’udienza era consentita.
Anche questa doglianza è infondata Il D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 1, convertito, con modificazioni, in L. n. 27 del 2020, ha previsto la sospensione dei termini processuali, ed il rinvio di tutte le udienze fissate, nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020 (termine, quest’ultimo, poi prorogato all’11 maggio 2020, per effetto del D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1, convertito con modificazioni in L. n. 40 del 2020), salvo quelle ritenute urgenti, espressamente indicate dal comma 3 della norma in esame. Nell’ambito dell’elencazione contenuta nel comma 3, rientrano anche “… in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”. Poichè il giudizio di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria ha ad oggetto diritti fondamentali dell’individuo, esso è suscettibile di rientrare a pieno titolo nell’ambito della disposizione appena riportata. Peraltro, va osservato che lo stesso art. 83, comma 3, prevede che in tale eventualità “… la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”: ciò, evidentemente, in ragione della natura meramente organizzativa della misura in esame, la quale – in ogni caso – non è certamente penalizzante per gli interessi delle parti coinvolte nel giudizio, le quali non possono essere pregiudicate dalla sua sollecita trattazione. Nè il ricorrente indica, nello specifico, alcuna lesione al proprio diritto di difesa che gli sarebbe derivata dall’adozione di un modello organizzativo che ha consentito, anche in periodo di emergenza epidemiologica, la trattazione dell’udienza e la decisione della causa.
Da quanto precede discende l’infondatezza del primo motivo, sotto ambedue i profili dedotti dal ricorrente.
Con il secondo motivo, il predetto lamenta la violazione degli artt. 115,116,132 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, nonchè la violazione del D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè la Corte di Appello avrebbe violato i criteri legali fissati per la valutazione della sua storia personale, ritenendola erroneamente non credibile. Inoltre, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare il contesto interno della Costa d’Avorio, Paese di origine del richiedente la protezione.
La censura è inammissibile.
Il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese dopo aver intrattenuto una relazione con la figlia di un militare, la quale era deceduta a seguito dell’assunzione di un farmaco abortivo, perchè ricercato sia dai parenti della defunta che dalla polizia; di essersi recato in Mali, ove sarebbe stato raggiunto da uno zio della ragazza, che lo avrebbe aggredito; di essere quindi nuovamente fuggito, verso l’Algeria, la Libia, ed infine l’Italia. La storia è stata ritenuta non credibile, anche in considerazione del fatto che il richiedente aveva, in seguito, ritrattato la circostanza di aver procurato alla propria fidanzata il farmaco che ne avrebbe causato la morte. La Corte di Appello afferma che i motivi di impugnazione proposti dall’odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure non si confrontavano in modo adeguato con le diverse contraddizioni riscontrate dal Tribunale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) ed il ricorrente non attinge in alcun modo, con la censura proposta in questa sede, tale decisivo passaggio argomentativo della motivazione della decisione di seconda istanza.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 4,115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, perchè il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del contesto esistente in Costa d’Avorio, denegando erroneamente il riconoscimento della protezione sussidiaria.
La censura è inammissibile.
La sentenza impugnata esamina il contesto esistente nel Paese di provenienza del richiedente, indicando le C.O.I. consultate e dando atto delle specifiche notizie da esse tratte (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Il ricorrente non contesta specificamente l’idoneità, la specificità o l’aggiornamento della fonte utilizzata dal giudice di merito, che – peraltro – era costituita dal rapporto E.A.S.O. del 2019.
Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.
In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).
La verificata indicazione, da parte della Corte distrettuale, delle C.O.I. consultate esclude, evidentemente, la sussistenza di qualsiasi profilo di apparenza della motivazione.
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., D.Lgs. n. 35 del 2008, artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, D.P.R. n. 349 del 1999, artt. 11 e 29, nonchè la nullità della sentenza per apparenza della motivazione, nonchè la violazione degli artt., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato anche la protezione umanitaria.
La censura è fondata.
La Corte di Appello ha totalmente omesso di considerare la condizione personale del richiedente la protezione, arrestandosi al giudizio di inattendibilità del suo racconto personale. In realtà il ricorrente aveva documentato (cfr. pag. 9 del ricorso) un rilevante percorso di inserimento socio-lavorativo, culminato nel conseguimento di un rapporto lavorativo stabile, con retribuzione pari ad Euro 1.200 mensili. L’integrazione socio-lavorativa, pur non potendo costituire l’unico elemento rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, rappresenta comunque un aspetto rilevante da tenere in considerazione nell’ambito della comparazione tra le condizioni di vita del richiedente asilo in Italia e quelle che egli avrebbe in caso di rientro in Patria, richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della valutazione circa la sussistenza di profili di vulnerabilità derivanti dal rischio di compromissione del nucleo inalienabile dei diritti umani dell’individuo (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471).
In definitiva, il primo motivo del ricorso va rigettato; il secondo ed il terzo vanno dichiarati inammissibili; il quarto va invece accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso; dichiara inammissibile il secondo ed il terzo; accoglie il quarto; cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021
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