LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 14920/2020 r.g. proposto da:
B.A., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Marco Ravazzolo, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata in data 26.9.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6/5/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da B.A., cittadino del Senegal, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 3.8.2017 dal Tribunale di Venezia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.
La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in Senegal; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese per il timore di essere circonciso, secondo le usanze tradizionali del suo villaggio, e di essere ucciso in caso di un suo rifiuto a questa pratica.
La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione del fatto che il gravame non si confrontava con la ratio decidendi della motivazione del giudice di primo grado che, in modo condivisibile, aveva rilevato l’inconferenza e la non credibilità del racconto rispetto ai presupposti applicativi dell’invocata tutela di matrice internazionale e perchè non erano state neanche dedotte le reali e concrete ragioni di pericolo nell’ipotesi di rientro in patria e perchè, infine, non era stata neanche richiesta dal ricorrente protezione agli organi statali a ciò deputati, in relazione al pericolo dedotto in giudizio; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Senegal, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perchè il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità, non rilevando di per sè neanche l’allegata situazione di integrazione sociale in Italia.
2. La sentenza, pubblicata il 26.9.2019, è stata impugnata da B.A. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in ordine alla valutazione di non credibilità del racconto.
1.1 Il motivo, per come formulato, è inammissibile.
Sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).
Orbene, osserva la Corte come, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenda, ora, una inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perchè non dedotto nel senso sopra chiarito e perchè comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. a, art. 5, lett. b e art. 14. Si evidenzia che le fonti citate dalla corte territoriale in relazione alla descrizione della situazione interna della regione della Casamance (i.e. Dipartimento di Stato americano e C.R.I.) non consentono di svolgere alcuna verifica sul profilo della loro attualità, perchè i report richiamati sono sprovvisti di data.
2.1 Il motivo è inammissibile per come articolato.
2.1.1 Se è pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17075 del 28/06/2018; Sez. 1, Sentenza n. 28990 del 12/11/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019); risulta però altrettanto vero che la fonte informativa citata nella motivazione impugnata (Dipartimento di Stato americano), è quantomeno del 2018, posto che la stessa descrive l’episodio dell’uccisione di tredici cittadini nigeriani avvenuta il 6 gennaio 2018, circostanza quest’ultima con la quale il ricorrente non si confronta, rendendo pertanto il motivo di censura generico ed irricevibile.
3. Anche il terzo motivo è inammissibile.
3.1 Il motivo articolato in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria è inammissibile in ragione della sua evidente genericità di formulazione perchè, sollecitando il necessario giudizio di comparazione, non indica il percorso di integrazione nè gli eventuali documenti prodotti nel corso del giudizio di appello in relazione anche alla loro rilevanza e decisività, neanche indicando se il ricorrente abbia un lavoro anche solo precario in Italia (cfr. Cass. 23/02/2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 29459, del 2019).
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021