Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18673 del 30/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20449/2020 r.g. proposto da:

I.O., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Marco Ravazzolo, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata in data 11.11.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6/5/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da I.O., cittadino della Nigeria (Benin), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 15.11.2017 dal Tribunale di Venezia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a Benin, nella Nigeria; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè minacciato dai creditori per un credito rilevante sorto a causa dello svolgimento in patria dell’attività di intermediatore finanziario.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di genericità del gravame proposto avverso l’affermazione di non credibilità del racconto già espressa dal giudice di primo grado e perchè nulla era stato allegato in relazione al pericolo di danno descritto nel sopra richiamato del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito alla Nigeria, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità.

2. La sentenza, pubblicata l’11.11.2019, è stata impugnata da I.O. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in ordine alla valutazione di non credibilità del racconto.

1.1 Il motivo, per come formulato, è inammissibile.

Sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Orbene, osserva la Corte come, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenda, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perchè non dedotto nel senso sopra chiarito e perchè comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità, a fronte peraltro di una motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata valutazione della situazione di personale vulnerabilità ai fini del riconoscimento della richiesta protezione umanitaria. Si evidenzia che la corte territoriale avrebbe omesso di valutare una serie di documenti (attestazione di frequenza scolastica; progetto formativo; dichiarazione del datore di lavoro) attestanti il grado di integrazione sociale del ricorrente, a fronte di una condizione di miseria e di instabilità politica del paese di provenienza, anche ai fini del richiesto giudizio comparativo.

3. Anche questo motivo è inammissibile, in ragione della sua evidente genericità.

Il ricorrente non spiega, invero, il profilo della decisività dei documenti (docc. 6,7 e 8) del cui omesso esame ora si duole in relazione al necessario giudizio comparativo (cfr. Cass. 23/02/2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 29459, del 2019), non precisando neanche la tipologia di lavoro evocato per la dimostrazione dell’intervenuta integrazione sociale in Italia e rendendo così le doglianze proposte innanzi a questa Corte carenti del necessario requisito di specificità.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472