LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 22003/2020 r.g. proposto da:
F.S., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Giovanni Maria Facilla, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Teodofilo Folengo n. 49.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata in data 15.6.2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6/5/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da F.S., cittadino del Gambia, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 27.1.2017 dal Tribunale di Venezia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.
La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a Tallinding, nel Gambia; ii) di essere stato costretto a fuggire dal accusato ingiustamente di essere omossessuale.
La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile, generico e contraddittorio; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Gambia, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perchè non sussistevano ragioni di vulnerabilità collegate alla situazione del paese di provenienza.
2. La sentenza, pubblicata il 15.6.2020, è stata impugnata da F.S. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamentando “mancata assunzione dell’onere probatorio” si duole del giudizio negativo espresso dalla corte di appello sulla sua credibilità.
1.1 Il motivo, per come formulato, è inammissibile.
Sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).
Orbene, osserva la Corte come, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenda, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perchè non dedotto nel senso sopra chiarito e perchè comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità.
2. Il secondo mezzo denuncia l’erroneità della decisione impugnata “sulla protezione sussidiaria”.
2.1 Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
Va precisato che confusamente la doglianza richiama principi normativi riferibili sia all’invocata protezione sussidiaria che alla protezione umanitaria, senza tuttavia censurare la ratio principale posta a sostegno del contestato diniego di tutela, e cioè la valutazione di non credibilità che è stata posta alla base del rigetto tanto della di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, quanto della protezione umanitaria. Tale ratio decidendi è stata infatti censurata solo nel primo motivo con argomentazioni tuttavia irricevibili in questo giudizio.
Per quanto concerne il diniego di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, il provvedimento impugnato è sorretto da adeguata motivazione integrata con l’indicazione di fonti internazionali di conoscenza che escludono l’esistenza di un conflitto armato generalizzato nel paese africano di provenienza del ricorrente, richiedendo invece la censura di quest’ultimo un nuovo scrutinio sul merito della decisione che invece è inibita alla Corte di legittimità.
3. Il terzo motivo è intestato “applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt 19 e art. 5, comma 6.
La censura è inammissibile in ragione della sua evidente genericità di formulazione, richiamando il motivo solo principi generali di regolamentazione della protezione umanitaria, senza censurare le rationes decidendi della motivazione impugnata che risiedono, da un lato, sulla valutazione di non credibilità del richiedente e, dall’altro, sulla mancanza di una condizione di vulnerabilità collegata alle condizioni di vita nel paese di provenienza.
4. Con il quarto motivo si chiede la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.
Il motivo è inammissibile, posto che, ai sensi dell’art. 373 c.p.c., comma 1, l’istanza di sospensione della sentenza impugnata deve essere indirizzata al giudice a quo.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021