Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18676 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22123/2020 r.g. proposto da:

I.K., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Francesco Tartini, con cui elettivamente domicilia in Roma, via del Casale Strozzi n. 31, presso lo studio dell’Avvocato Barberio.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata in data 30.12.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6/5/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da I.K., cittadino della Nigeria, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 26.3.2018 dal Tribunale di Venezia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in Nigeria; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè minacciato da un poliziotto che era stato truffato, in una compravendita immobiliare, da un suo amico e che ora pretendeva da lui ricorrente il ristoro dei danni subiti al posto dell’amico.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che l’appello era inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., in mancanza di specificità dei motivi di gravame e che del pari inammissibile doveva ritenersi l’opposizione avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato; ha comunque osservato che l’appello era manifestamente infondato perchè: a) quanto alle domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, i motivi di gravame non si confrontavano con le ragioni spiegate dal giudice di prima istanza in ordine alla valutazione di non credibilità del racconto e comunque gli stessi erano infondati in quanto non era stato allegato un danno grave come richiesto dall’invocata normativa; b) quanto alla domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, occorreva evidenziare che il ricorrente aveva rinunciato alla domanda già in primo grado e comunque non ricorrevano i presupposti per il suo riconoscimento; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, in quanto la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e in ragione del fatto che il diritto all’unità familiare e la tutela dei minori sono presidiati da una normativa diversa rispetto a quella qui invocata per il rilascio del permesso di soggiorno per finalità umanitarie.

2. La sentenza, pubblicata il 30.12.2019, è stata impugnata da I.K. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 3 e 3 bis e art. 27, comma 1 bis, nonchè dell’art. 18 della direttiva UE n. 3272013, per violazione del principio del “dubbio istruttorio” e per omessa collaborazione nell’accertamento dei fatti.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. Si evidenzia che nel giudizio di appello il ricorrente aveva prodotto una relazione a firma di un ispettore del dipartimento di indagini criminali della polizia di Benin City – comprovante la veridicità della vicenda narrata ritenuta, invece, non credibile dai giudici del merito documento invece il cui esame era stato omesso dalla corte di appello. Si evidenzia ancora che sulla base delle c.o.i. prodotte era emerso che la polizia nigeriana è altamente corrotta e dunque inefficace a contrastare il crimine anche in caso di denuncia da parte delle vittime di reati.

2.1 I primi due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente sono inammissibili per una duplice ragione.

2.1.1 Quanto alla denuncia di mancato esame di fatto decisivo, in relazione al documento sopra richiamato, vizio declinato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la doglianza è inammissibile perchè – anche a voler superare i pur evidenti profili di inammissibilità collegati alla modalità di articolazione del vizio (che dovrebbe essere ancorato in realtà alla denuncia dell’omesso esame di un “fatto storico” e non già di un documento quale elemento probatorio acquisito in giudizio: cfr. ss.uu. 8053/2014) – la censura è proposta in maniera del tutto generica, non spiegando neanche il profilo di decisività del documento, ai fini del giudizio di credibilità del racconto, e dunque anche in relazione alla fondatezza della domanda di protezione internazionale.

2.1.2 In relazione, poi, alla questione del mancato approfondimento istruttorio, il motivo è inammissibile perchè, come chiarito da Cass. n. 16295/2018, in tema di valutazione della credibilità soggettiva del richiedente e di esercizio, da parte del giudice, dei propri poteri istruttori officiosi rispetto al contesto sociale, politico e ordinamentale del Paese di provenienza del primo, la valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, benchè sfornita di prova (perchè non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine (cfr. Cass. nn. 21668/2015 e 5224/2013). Principio analogo è stato, peraltro, ribadito dalle più recenti Cass. nn. 17850/2018 e 32028/2018. Ed invero, le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. Cass. n. 16295/2018; Cass. n. 7333/2015). Ad avviso di questa Corte, peraltro, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte.

Nella specie, la corte territoriale ha espresso un giudizio negativo sulla credibilità del richiedente sulla base di plurimi elementi ritenuti rilevatori dell’inverosimiglianza ed incoerenza della sua narrazione, in maniera del tutto conforme ai parametri cui l’autorità amministrativa e, in sede di ricorso, quella giurisdizionale, sono tenute ad attenersi, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Si tratta, all’evidenza, di accertamenti in fatto, che non possono essere in questa sede messi in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti (qui, invece, insussistenti), il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo introdotto dal D.L. n. 683 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis) come delimitato, quanto al suo concreto perimetro applicativo, da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per vizio di motivazione apparente in relazione al profilo di non credibilità della vicenda personale del richiedente, con violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

3.1 Anche questo motivo è inammissibile.

3.1.1 Sul punto va premesso che, secondo le espressioni di questa Corte, a motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; N. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).

3.1.2 Ciò detto, osserva la Corte come, in realtà, la motivazione in ordine alla valutazione di credibilità è stata resa in termini esaustivi dalla corte territoriale (cfr. pagg. 6-7) evidenziando, peraltro, sul punto qui in esame, il profilo di inammissibilità del gravame determinato dalla mancanza di specificità della censura, ratio decidendi neanche impugnata e contestata in quest’ambito decisorio.

Ciò esclude in radice l’ammissibilità della censura così proposta dal ricorrente.

4. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di motivazione apparente con conseguente nullità della sentenza impugnata.

5. Il ricorrente propone inoltre un quinto motivo di censura con il quale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge in relazione alla mancata valutazione della condizione di pericolo in caso di rimpatrio e alla mancata comparazione tra la prospettiva di rimpatrio e l’attuale situazione in Italia.

5.1 Gli ultimi due motivi – entrambi articolati in riferimento al diniego dell’invocata protezione umanitaria – possono essere esaminati congiuntamente e devono essere dichiarati inammissibili.

Le censure sono inammissibili perchè completamente decentrate rispetto alla ratio decidendi principale posta a sostegno dell’invocata tutela protettiva umanitaria, e cioè la valutazione di non credibilità della vicenda umana.

Sul punto, non è inutile ricordare che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi” (cfr. Sez. U., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 -, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019; Sez. 1 -, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020).

Ne consegue la complessiva declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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