Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18677 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23615/2020 r.g. proposto da:

A.B., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Marco Ravazzolo, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, e l’avvocato VIGATO EVA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.

– resistente –

avverso fa sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata in data 2.12.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6/5/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da A.B., cittadino del Gambia, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza comunicata in data 15.3.2017 dal Tribunale di Venezia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a Basse, nel Gambia, di essere di etnia Foula e di religione musulmana; di essere stato costretto a fuggire dal suo paese per il suo orientamento sessuale che è perseguito come reato nel Gambia. La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e contraddittorio; b) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità e perchè non rilevava neanche la situazione del paese di provenienza per tale valutazione di vulnerabilità soggettiva.

2. La sentenza, pubblicata il 2.12.2019, è stata impugnata da A.B. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 ed art. 118 disp. att. c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente e comunque nullità del procedimento e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 16 dir. 2013/327 Ue per violazione dei canoni legali di interpretazione degli elementi istruttori e per omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla valutazione di non credibilità del racconto.

1.1 Il motivo è inammissibile perchè, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, intende sollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo scrutinio del profilo di credibilità del racconto del richiedente, profilo sul quale la corte territoriale ha speso una motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative, insuscettibile di censura anche sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in relazione all’art. 115 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 16 dir. n. 2013/327UE, per l’omessa valutazione della situazione socio politica del paese di provenienza del richiedente. Si evidenzia che la corte territoriale avrebbe escluso l’applicazione della tutela protettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, senza una motivazione specifica, ma solo facendo un generico riferimento all’asserita mancanza di credibilità del ricorrente.

2.1 Il motivo è fondato perchè nella motivazione impugnata manca completamente la valutazione della situazione di pericolosità interna del paese di provenienza, richiesta ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, nonostante emerga pacificamente, anche dalla lettura del provvedimento impugnato, che il ricorrente avesse proposto motivo di gravame anche sul profilo relativo al diniego della tutela sussidiaria ex art. 14, lett. c, sopra richiamato.

Il vizio è rilevante come omessa pronuncia che è stata pur denunciata dal ricorrente nel motivo qui in esame.

3. Il terzo motivo – declinato in relazione al diniego della protezione umanitaria – rimane invero assorbito.

PQM

accoglie il secondo motivo; dichiara inammissibile il primo ed assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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