LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24628/2020 r.g. proposto da:
T.E., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Roberta Paesante, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Adria, Corso Vittorio Emanuele n. 99.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata in data 2.7.2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6/5/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da T.E., cittadino del Gambia, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 13.11.2017 dal Tribunale di Venezia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.
La Corte di merito ha osservato che l’appello era inammissibile per tardività nella sua presentazione perchè il termine per impugnare decorreva dal giorno della lettura del provvedimento in udienza, subito dopo la riserva decisoria, lettura avvenuta in data 13.11.2017, a nulla rilevando che successivamente la cancelleria avesse comunque provveduto alla comunicazione dell’ordinanza decisoria in data 4.12.2017, posto che la conoscenza del provvedimento da parte del soggetto legittimato ad impugnare era già intervenuta con la lettura del provvedimento in udienza, con la conseguenza che l’appello avrebbe dovuto essere presentato entro il 13.12.2017 e che pertanto la sua presentazione solo in data 29.12.2017 doveva considerarsi irrimediabilmente tardiva; la corte ha inoltre revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, evidenziando la manifesta infondatezza delle domande di protezione anche nel merito.
2. La sentenza, pubblicata il 2.7.2020, è stata impugnata da T.E. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello per tardività, posto che il termine dell’impugnazione sarebbe decorso non già dalla lettura del provvedimento in udienza ma successivamente al momento della comunicazione dello stesso da parte della cancelleria.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla corretta individuazione del paese di provenienza del richiedente.
3. Il primo motivo è infondato.
Sul punto occorre ricordare la giurisprudenza espressa da questa Corte (e alla quale anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa) secondo cui in tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c. (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 14478 del 06/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14478 del 06/06/2018).
Applicando il principio di diritto qui di nuovo riaffermato, l’appello del ricorrente deve considerarsi presentato in modo irrimediabilmente tardivo, come correttamente osservato anche dalla corte territoriale. Ed invero, decorrendo il termine per impugnare dal giorno della lettura del provvedimento in udienza (lettura avvenuta in data 13.11.2017), l’appello avrebbe dovuto essere presentato entro il 13.12.2017, con la conseguente sua tardività per essere stato avanzato solo in data 29.12.2017.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021