Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18684 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27287/2020 r.g. proposto da:

D.M., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Francesco Tartini, con cui elettivamente domicilia in Roma, via del Casale Strozzi n. 31, presso lo studio dell’Avvocato Barberio.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata in data 17.6.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6/5/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da D.M., cittadino del Senegal, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 16.1.2019 dal Tribunale di Venezia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a *****; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè timoroso di essere ucciso dai ribelli ***** che avevano teso un agguato all’automobile in cui viaggiava insieme ad altre persone una delle quali era stata uccisa.

La Corte territoriale ha, premesso che l’appello doveva considerarsi inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, sia in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso e perchè non sussisteva il requisito dell’attualità del pericolo denunciato e perchè non era stata comunque fornita alcuna prova dell’episodio dell’aggressione subita che peraltro era stata unica; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Senegal, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perchè l’integrazione nel contesto sociale italiano non poteva considerarsi condizione sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno per finalità umanitarie e per il fatto che non rilevavano neanche le condizioni socio-politiche del paese di provenienza come ragione di vulnerabilità individuale del richiedente.

2. La sentenza, pubblicata il 17.6.2020, è stata impugnata da D.M. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione al diniego dell’invocata protezione umanitaria.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35 bis, n. 9, per omessa e comunque incompleta indicazione delle fonti, rispetto alla situazione di generale insicurezza del paese di origine e per l’omessa comparazione tra l’attuale situazione di integrazione in Italia e la prospettiva di un eventuale rimpatrio in Senegal.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente, sempre in relazione al diniego della domanda di protezione umanitaria. Osserva il ricorrente che aveva fondato la domanda di protezione umanitaria sia sulla base della sua vicenda personale sia sul profilo di generale insicurezza della regione di origine e per l’affermata impossibilità di veder tutelare in Senegal le libertà fondamentali, senza che la corte territoriale avesse considerato tali situazioni per accogliere la sua domanda di protezione umanitaria. Si evidenzia inoltre che la corte di appello non avrebbe considerato neanche l’elevato grado di integrazione sociale ottenuto anche tramite la conversione del rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1 E’ pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, nel regime normativo precedente al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (conv. nella L. n. 132 del 2018), se i presupposti necessari al riconoscimento della protezione umanitaria devono essere individuati autonomamente rispetto a quelli previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (non essendo tra loro sovrapponibili), i fatti storici posti a fondamento della positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben possono essere gli stessi già allegati per ottenere il riconoscimento delle protezioni maggiori, rientrando, invero, nei poteri di qualificazione giudiziale dei fatti la possibile riconduzione all’una o all’altra forma di protezione degli stessi. Ne consegue che, nel giudizio comparativo da svolgersi ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, può rilevare anche una situazione generalizzata di violazione di diritti umani ovvero di conflitto, ancorchè di livello minore rispetto a quella rilevante per la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, fatti quest’ultimi da valutarsi comparativamente in rapporto all’integrazione del richiedente nel paese di accoglienza (così, Cass. 2039/2021). Tuttavia, è stato anche affermato nel medesimo contesto decisorio che l’allegazione da parte del richiedente della situazione generale del paese di provenienza dovrà, tuttavia, proiettare – per essere positivamente apprezzata dal giudice del merito nella valutazione comparativa tra integrazione nel paese di accoglienza e la situazione del paese di provenienza – un riflesso individualizzante rispetto alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare le condizioni di vulnerabilità soggettive necessarie per il riconoscimento dell’invocata tutela protettiva umanitaria, non potendosi ritenere pertinenti nè rilevanti allegazioni generiche sulla situazione del paese di provenienza del richiedente in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente. L’assolvimento del predetto onere allegatorio innesca, come necessaria conseguenza, l’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice del merito, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3, per l’approfondimento di quelle condizioni del paese di provenienza, incidenti sulla situazione di vulnerabilità, allegate dal richiedente protezione.

Ciò posto, risulta all’evidenzia la genericità dell’allegazione del ricorrente che, sul punto qui in discussione (situazione di insicurezza interna al fine del riconoscimento della protezione umanitaria), non spiega in alcun modo quale sia il riflesso individualizzate della dedotta situazione di pericolo, come ragione determinante la dedotta condizione di soggettiva vulnerabilità. Nè emerge che tale deduzione fosse stata allegata in appello come motivo di gravame (cfr. anche pag. 19 del ricorso introduttivo).

4.2 Nè le doglianze proposte dal ricorrente spiegano come la situazione di insicurezza interna del paese di provenienza possa compromettere i diritti fondamentali del richiedente protezione, con ciò rendendo la censura inammissibile sempre in ragione della sua genericità di formulazione.

4.3 Non può neanche essere considerata ragione rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno neanche la condizione di indigenza, per lo meno nei termini prospettati nel ricorso.

Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza espressa da questa Corte ha precisato che ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie (nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, applicabile “ratione temporis”), l’accertamento della condizione di vulnerabilità deve avvenire alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel paese di destinazione, sicchè le dedotte ragioni di solitudine e di indigenza economica, in caso di rientro nel paese di origine, non possono essere poste a fondamento del rilascio del menzionato permesso, in quanto non integranti una grave violazione dei diritti umani (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 17118 del 13/08/2020; Sez. 1 -, Ordinanza n. 18443 del 04/09/2020).

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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