Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18701 del 01/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37025-2019 proposto da:

I.M., I.A., IE.MI., IN.MA.MI., I.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA M. PRESTINARI, 13, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ALESSIO D’ONOFRIO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati UMBERTO FORCELLI, CINZIA TALAMO;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO CONTE;

– controricorrente –

contro

AVIS BUDGET SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2022/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 26/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. I.M. e I.A., In.Ma.Mi., I.A., Ie.Mi. e I.N. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Lucera la società Avis Autonoleggio S.p.A. e Generali Assicurazioni S.p.A. al fine di sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito del sinistro stradale che aveva coinvolto il de cuius I.V. con esito mortale.

In particolare esposero che, in data ***** il motoveicolo guidato da I.V. finì per collidere con l’autovettura di proprietà dell’autonoleggio AVIS S.p.A., assicurata presso la Generali Assicurazioni S.p.A., condotta nell’occasione da W.H.U., proveniente dall’opposto senso di marcia.

Il Tribunale accertò, sia in via presuntiva che in concreto, la responsabilità paritaria di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro mortale condannando i convenuti in solido tra loro al pagamento a titolo di danno non patrimoniale la somma di Euro 211.602,0 in favore di I.M.; Euro 212.382,50 in favore di In.Ma.Mi.; Euro 70.000,00 in favore di I.N. nonchè a titolo di danno patrimoniale la somma di Euro 50.000,00 ciascuna in favore di I.A. e Ie.Mi. ed Euro 5.470,58 a titolo di risarcimento del danno emergente oltre alla metà delle spese processuali pari ad Euro 13.182,00 e per intero le spese di c.t.u. liquidate in corso di causa.

2. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 2022 del 2019 in accoglimento dell’appello proposto dalla Generali Assicurazioni S.p.A. ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado condannando la Avis Autonoleggio S.p.A. e la Generali Assicurazioni S.p.A. in solido al pagamento a titolo di danno non patrimoniale di Euro 84.640,80 in favore di I.M.; Euro 84.953,00 in favore di In.Ma.Mi.; Euro 28.000,00 in favore di I.N.; di Euro 20.000,00 in favore di I.A.; Euro 20.000 in favore di Ie.Mi. nonchè al pagamento a titolo di danno patrimoniale di Euro 2.188,23 in favore di tutti gli eredi, oltre a un quarto delle spese di giudizio pari ad Euro 21. 387,00.

3. Avverso detta sentenza I.M., In.Ma.Mi., I.A., Ie.Mi. e I.N. propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

La Generali Italia S.p.A. resiste con controricorso. Ha depositato memoria irrituale in quanto inviata per posta.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano nullità della sentenza per violazione degli artt. 324,329,100,112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La Corte d’Appello avrebbe fornito una motivazione meramente apparente delle ragioni poste a fondamento del rigetto dell’eccezione preliminare di inammissibilità. Sostengono, al contrario, che il giudice avrebbe dovuto rilevare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o comunque la nullità dell’appello per carenza di interesse, non avendo gli appellanti, impugnato tutte le rationes deeidendi poste a fondamento della decisione.

4.1 Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano nullità della sentenza per violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non aver la Corte d’Appello dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Generali Assicurazioni S.p.A. per mancanza del requisito della specificità.

4.2 Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La Corte d’Appello non avrebbe assolto al proprio onere motivazionale ed avrebbe aderito acriticamente alle risultanze della c.t.u.. In particolare sostengono che, poichè la sentenza del Tribunale si era discostata dalle risultanze della C.t.u. con una motivazione articolata e minuziosa, la Corte d’Appello avrebbe dovuto, con altrettanta minuzia e completezza, esporre le ragioni per le quali, diversamente dal giudice di primo grado, ha ritenuto condivisibili le conclusioni della C.T.U. e superata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c..

4.3 Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, ed dell’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere superata la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, ripartendo la responsabilità del sinistro nella misura del 20% a carico di W.H.U. e nella misura dell’80% a carico di I.V.. Siffatta decisione non sarebbe coerente con l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti non può per ciò solo ritenere superata la presunzione posta a carico dell’altro conducente dell’art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”. In ogni caso, sostengono che la motivazione si presenterebbe carente, illogica e contraddittoria.

5. I primi due motivi, congiuntamente trattati per la loro connessione, sono inammissibili. La motivazione della Corte circa la sussistenza del requisito del 342 nell’appello, non è apparente come denunciato dal ricorrente. Infatti, la Corte territoriale mediante l’articolata denuncia di esclusiva responsabilità della vittima, ha attinto non solo l’accertamento in via presuntiva svolto dal Tribunale, ma anche quello in concreto.

L’appello è inoltre conforme al parametro del 342 perchè viene svolta la puntuale critica delle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata sulla base di argomenti incompatibili con la motivazione della decisione di primo grado secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16 novembre 2017) secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolatà.

5.1. Il terzo e quarto motivo sono inammissibili poichè le doglianze si risolvono in una richiesta di valutazione dei fatti di causa, rientrante nel sovrano apprezzamento del giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità.

La Corte di cassazione, invero, non è legittimata a compiere una rivalutazione degli atti processuali, dei fatti o delle prove, potendo piuttosto controllare che la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione sia lineare e scevra di vizi logico giuridici.

La Corte d’Appello attraverso una motivazione esaustiva ed una analisi critica e analitica del materiale probatorio complessivamente raccolto (stato dei luoghi e dei veicoli descritto dai militari al momento del sinistro; dichiarazioni dei testi R.S. e B.A.; rapporto dei CC di *****; esito del giudizio penale) ha ritenuto superata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, poichè, ad avviso del giudice, da tali elementi era possibile affermare che I.V. al momento dell’urto e nell’affrontare la curva aveva oltrepassato la linea di mezzadria invadendo la corsia opposta e finendo così per collidere con l’auto che sopraggiungeva nell’opposto senso di marcia. Inoltre, come si verifica da pag. 9 e pag. 10 della motivazione, il giudice ha analizzato in concreto la condotta dell’altro conducente.

Anche con riferimento alle risultanze della C.T.U. la Corte d’Appello ha esposto le ragioni per le quali, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale dovessero ritenersi condivisibili, in particolare valorizzando le risposte del c.t.u. alle osservazioni critiche dei c.t.p.

Si tratta, pertanto, di una valutazione delle prove che rientra nel giudizio autonomo del giudice, senza che ciò possa essere oggetto di critica in questa sede.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, all’art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.500 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472