Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18703 del 01/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8174-2019 proposto da:

D.A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA N. 142, presso lo studio dell’avvocato MANLIO MORCELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati SARINO MELISSARI, FRANCESCO POLIMENI;

– ricorrente –

contro

LA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 820/2018 del TRIBUNALE di PALMI, depositata il 27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO.

RILEVATO

che:

d.A.C. evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Taurianova, l’amministrazione provinciale di Reggio Calabria per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto del sinistro verificatosi il *****. Esponeva, in particolare, che mentre viaggiava a bordo dell’autovettura Renault di proprietà di V.A., uscendo da una curva a destra, aveva trovato la strada sbarrata da un albero di medie dimensioni, precipitato sulla sede stradale. Nel tentativo di evitare l’ostacolo, aveva invaso la corsia opposta scontrandosi con un altro veicolo che proveniva dall’altro senso di marcia. Si costituiva la Provincia contestando la domanda e chiedendone il rigetto;

il Giudice di pace, con sentenza 227 del 2012, rigettava la domanda rilevando l’inapplicabilità dell’art. 2051 c.c., poichè nel caso di specie si trattava di beni che non consentivano l’esercizio continuo ed efficace di una attività di controllo;

avverso tale decisione proponeva appello d.A.C. insistendo per la riforma della decisione, con affermazione della responsabilità esclusiva dell’ente pubblico ai sensi dell’art. 2051 c.c.. Lamentava l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso la responsabilità della Provincia, nonostante l’obbligo di manutenzione a carico della stessa. La decisione sarebbe errata anche nella parte in cui aveva escluso la prova della proprietà dell’albero e la dimostrazione, da parte della danneggiata, di avere tenuto una velocità moderata. Chiedeva la distrazione delle spese sensi dell’art. 93 c.p.c.. La Provincia restava contumace;

il Tribunale di Palmi, con sentenza del 27 agosto 2018, in accoglimento dell’appello, dichiarava che il sinistro si era Calabria, condannandola al risarcimento del danno subito, quantificato in Euro 3.194, oltre interessi, rivalutazione e spese;

poichè nella sentenza il Tribunale aveva dichiarato di applicare le tabelle di Milano per la liquidazione del danno biologico, ma tale conteggio risultava errato, d.A.C. presentava ricorso per la correzione di errore materiale e il Tribunale di Palmi, con decreto del 30 novembre 2018, rilevava che il presunto errore conseguiva ad una inesatta individuazione dei criteri di calcolo seguiti dal giudice, per cui il vizio era emendabile solo per il tramite di impugnazione;

avverso la sentenza del Tribunale di Palmi propone ricorso per cassazione d.A.C. affidandosi a un solo motivo illustrato da memoria, spedita a mezzo posta e pervenuta il giorno 11 gennaio 2021. La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede.

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce la violazione dell’art. 1126 c.c., con riferimento al calcolo tabellare del danno biologico effettuato dal Tribunale di Palmi in applicazione delle tabelle milanesi, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il giudice di appello avrebbe errato nel calcolo del danno alla persona utilizzando parametri numerici differenti da quelli previsti dalle tabelle di Milano, che pure la sentenza dichiara di utilizzare. Si tratterebbe di un errore di calcolo riconducibile all’errore di diritto, perchè collegato ad una errata individuazione dei parametri e dei criteri di conteggio. Sotto altro profilo, l’uso di una tabella diversa da quella milanese per il calcolo del danno biologico complessivo determinerebbe un risultato finale falsato, integrando l’ipotesi di errore di diritto;

il ricorso è stato tempestivamente proposto in quanto spedito per la notifica (come emerge dalla stampigliatura) in data 1 marzo 2019 e notificato il 7 marzo 2019 alla Città Metropolitana di Reggio Calabria (già provincia di Reggio Calabria) in persona del legale rappresentante pro tempore (giacchè nel procedimento di secondo grado tale ente era rimasto contumace);

il ricorso è fondato attesa la documentata applicazione di parametri oggettivamente diversi da quelli contenuti nelle tabelle del Tribunale di Milano, espressamente richiamate, atteso che la ricorrente ha dedotto, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il dato relativo alla età della danneggiata e quello relativo alle citate tabelle;

ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata e il giudice del rinvio provvederà, sulla base dei dati documentati relativi alla età della danneggiata all’epoca del sinistro e delle tabelle del Tribunale di Milano, alla liquidazione del danno non patrimoniale.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Palmi in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021

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