Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18707 del 01/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25143-2019 proposto da:

G.A., G.M.C., entrambi in proprio e nella qualità di eredi di M.A., nonchè G.T., nella sola qualità di erede di M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO N. 285, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GARZILLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO BOCCHINI;

– ricorrenti –

contro

EDIL MEC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALORI, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA PURGATO;

– controricorrenti –

contro

GR.RI.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1516/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/03/2019;

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 25 gennaio 2006, la Edil Mec s.r.l. evocava in giudizio G.G., G.A. e G.M.C. esponendo di avere promosso, in danno del primo, il pignoramento della quota di proprietà di un immobile sito in ***** e, nel corso della procedura esecutiva pendente davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, questi aveva venduto, unitamente alla moglie M.A., l’intero immobile ai figli, G.A. e G.M.C., con atto notarile del *****. Con successiva scrittura privata autenticata dal notaio, del *****, i germani G.A. e G.M.C. avevano promesso di vendere alla s.a.s. Immobiliare G. il predetto immobile, provvedendo alla trascrizione del preliminare. Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., del predetto atto pubblico;

si costituivano G.A. e G.M.C., mentre G.G. restava contumace. Il giudice istruttore provvedeva ad integrare il contraddittorio nei confronti di M.A., che si costituiva eccependo l’estinzione del processo e la nullità della citazione, oltre che l’infondatezza nel merito. Riassunto il giudizio a seguito del decesso della M., il Tribunale, con sentenza del 3 agosto 2016, accoglieva le domande della società attrice;

con atto di citazione del 14 marzo 2017 proponevano appello avverso tale decisione G.A. e G.M.C., in proprio e quali eredi di M.A., nonchè G.T., nella sola qualità di erede della M.. Si costituiva Edil Mec s.r.l. resistendo al gravame;

con ordinanza del 22 novembre 2017 la Corte d’Appello dichiarava la nullità dell’atto di impugnazione e ne disponeva la rinnovazione, atteso che, nelle more del giudizio, era deceduto anche G.G. e l’atto di appello era stato notificato impersonalmente agli eredi senza identificarli e ciò in violazione dell’art. 163 c.p.c., n. 2. In sede di rinnovazione i tre figli, G.A., G.M.C. e G.T. deducevano di avere rinunziato all’eredità, per cui erano subentrati, per rappresentazione, i figli minori di G.T.: G., S. e G.L., ai quali veniva notificato l’atto di appello. Si costituiva Gr.Ri., nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui predetti minori, contestando l’originaria domanda proposta da Edil Mec s.r.l;

la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 19 Marzo 2019, rigettava l’impugnazione condannando gli appellanti e G.G., G.S. e G.L. al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propongono ricorso per Cassazione G.A. e G.M.C., in proprio e quali eredi di M.A., nonchè G.T., nella qualità di erede di Antonietta M.. Resiste con controricorso ed Edil Mec s.r.l.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 102,305,307 c.p.c., e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, e l’omesso esame dei fatti decisivi, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, contestando la corretta individuazione delle parti del contratto oggetto di causa e la rispettiva legittimazione passiva. Gli attori avevano dedotto l’inesistenza dell’atto di riassunzione del processo a seguito della morte della parte, M.A., poichè a tale incombente la Edil Mec s.r.l. aveva provveduto in forma cartacea e non in forma telematica. A fronte di ciò, la Corte d’Appello di Napoli aveva ritenuto infondata la censura sulla base di tre argomentazioni. In primo luogo, perchè la M. secondo la giurisprudenza di legittimità, non era litisconsorte necessaria. In secondo luogo, perchè la stessa non era neppure in comunione legale con G., ma in regime di separazione convenzionale. In terzo luogo, la decisione del Tribunale secondo cui i predetti i vizi sarebbero privi di effetti, non sarebbe stata impugnata, con conseguente formazione del giudicato;

secondo i ricorrenti, tale ultima argomentazione sarebbe errata perchè il motivo di appello con il quale si insisteva per la estinzione del giudizio di primo grado presupponeva necessariamente la deduzione della titolarità passiva in capo alla M., esclusa dal Tribunale e presupponeva proprio la qualità di litisconsorte necessario. Pertanto, la questione relativa alla revoca dell’integrazione del contraddittorio da parte del Tribunale, non poteva considerarsi coperta dal giudicato. La decisione della Corte, relativa alla prima e alla seconda argomentazione, sarebbe errata perchè la M. avrebbe dovuto essere considerata litisconsorte necessario, non in quanto coniuge in regime di comunione, ma in quanto contraente, unitamente al marito G.G., dell’atto di trasferimento del ***** in favore dei figli G.A. e G.M.C.. Poichè oggetto del giudizio è l’atto di trasferimento, i soggetti legittimati a partecipare alla controversia sono quelli che hanno concluso il contratto di alienazione. Mentre non è litisconsorte necessario il terzo estraneo, coniuge in comunione legale del contraente. Nel caso di specie la M. era parte contraente del contratto e non solo coniuge, in comunione legale dei beni, del contraente G.G.;

con la seconda parte del primo motivo (pagina 25 del ricorso) si rileva l’erroneità dell’ulteriore argomentazione della Corte d’Appello secondo cui l’atto di riassunzione sarebbe stato tempestivamente e ritualmente eseguito. Al contrario, l’atto di riassunzione non era stato eseguito con la modalità telematica, con ciò violando il D.L. n. 179 del 2012, art. 16, che non consentirebbe più l’espletamento di modalità equipollenti a quelle telematiche (modalità cartacea);

il motivo è infondato. Quanto alla questione centrale che costituisce il presupposto della rilevanza della censura (qualità di litisconsorte necessario o meno di M.A., quale parte contraente alienante, unitamente al coniuge G.G., del contratto di trasferimento di beni in favore dei figli G.A. e G.M.C., concluso in data *****), va osservato quanto segue:

i soggetti passivi dell’azione revocatoria sono il debitore e il terzo destinatario dell’atto stesso; quest’ultimo, è litisconsorte necessario in quanto il presupposto soggettivo dell’azione ex art. 2901 c.c., va valutato, quantomeno per gli atti a titolo oneroso, con riferimento, sia al debitore, sia al terzo, perchè la sentenza produce effetti nei suoi confronti;

non sussiste, invece, una ipotesi di litisconsorzio necessario del contraente alienante non debitore, nei casi in cui l’accoglimento dell’azione in favore del creditore (come nel caso di specie) non determini alcun effetto restitutorio nè, tantomeno, un effetto traslativo a favore dell’attore, ma comporti l’inefficacia relativa dell’atto rispetto al creditore, senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di alienazione nei confronti dell’acquirente; in sintesi, non è configurabile nel caso in esame una ipotesi di litisconsorzio necessario, perchè la decisione favorevole dell’azione revocatoria (in cui, come giustamente osserva il resistente, non si controverse sull’acquisto della titolarità del bene, ma sulla opponibilità del negozio, in quanto tale, al creditore) non incide direttamente ed immediatamente sulla contitolarità del diritto di proprietà dei coniugi, ma direttamente ed immediatamente sull’efficacia dell’atto;

correttamente la Corte territoriale ha richiamato il principio secondo cui nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi non sussiste il litisconsorzio necessario dell’altro, atteso che l’eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, nè traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest’ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l’inefficacia relativa dell’atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di disposizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015, Rv. 636301 – 01);

le considerazioni che precedono sono assorbenti anche rispetto alla seconda questione (riassunzione con modalità “cartacea”) prospettata dai ricorrenti, atteso che la conseguenza è quella evidenziata dalla Corte territoriale sulla base del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata ottemperanza all’ordine integrazione del contraddittorio, emesso originariamente in difetto dei relativi presupposti, è priva di effetti (Cass. 24 gennaio 2013, n. 1739);

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021

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