Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18710 del 01/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28131-2019 proposto da:

FIN. IMM SNC oggi in liquidazione, in persona del socio liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE ROMEO;

– ricorrente –

contro

M.G., MI.DA., MI.VA., G.G., M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 355/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/02/2019.

RILEVATO

che:

con atto di citazione dell’8 aprile 2008, M.G. evocava in giudizio la s.n.c. FIN IMM per sentirne pronunziare l’inadempimento e il conseguente diritto al risarcimento dei danni, deducendo di avere acquistato alcune unità immobiliari vetuste, che la società avrebbe dovuto ristrutturare e per le quali avrebbe dovuto acquisire le certificazioni di agibilità e abitabilità. Lamentava che tali ultimi certificati non erano stati emessi, con conseguente danno attesa l’impossibilità di locare gli immobili. Si costituiva la società convenuta contestando la pretesa e deducendo che, completate le opere di ristrutturazione, si era attivata presso i competenti uffici comunali e che il certificato non era stato rilasciato, perchè i proprietari di alcuni immobili avevano eseguito opere abusive. Chiedeva pertanto di chiamare in causa Mi.Da. e Mi.Va. e G.G., i quali si costituivano chiedevano di chiamare in causa M.S., dante causa degli stessi, alla quale addossavano la responsabilità per il mancato rilascio del certificato di abitabilità. Si costituiva anche quest’ultima, riconoscendo di avere assunto l’onere di acquisire la citata certificazione, ma ritenendo responsabile la società FIN IMM per il mancato rilascio del certificato;

il Tribunale, con sentenza n. 4153 del 2014, rigettava la domanda, ritenendo non dimostrato il nesso causale tra l’inadempimento della società convenuta ed il mancato lucro. Quanto alle spese di lite, condannava M. a corrispondere alla società quelle sostenute per il giudizio, mentre condannava la FIN IMM al pagamento di quelle sostenute dai chiamati in giudizio, ritenendo non provata la domanda subordinata di manleva spiegata dalla FIN IMM;

avverso tale decisione proponeva appello la predetta società, rilevando che sebbene la domanda di manleva spiegata da FIN IMM costituisse una domanda di garanzia impropria, subordinata all’accoglimento delle pretese dell’attore, il Tribunale l’aveva comunque presa in esame. Al contrario, il primo giudice avrebbe dovuto porre tutte le spese processuali a carico dell’attore, protagonista di una domanda infondata. Sotto tale profilo non avrebbe rilievo la circostanza che M. non aveva, poi, esteso la domanda nei confronti dei terzi chiamati in garanzia. Sotto altro profilo il Tribunale non avrebbe considerato che la società FIN IMM aveva dimostrato che il mancato rilascio della certificazione dipendeva dalle opere abusive realizzate dai singoli proprietari. Infine, oltremodo erronea sarebbe la condanna della società al pagamento delle spese in favore anche di M.S., cioè di una parte evocata in giudizio dai terzi chiamati e non dalla convenuta;

la Corte d’Appello di Palermo rigettava l’appello, ritenendo corretta la decisione del Tribunale perchè informata al criterio della soccombenza, atteso che la domanda di garanzia era infondata;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la s.n.c. Fin Imm affidandosi a tre motivi. Le parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede;

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 La Corte territoriale avrebbe interpretato in maniera errata le prove acquisite in primo grado, ritenendo insussistente la prova che il ritardo nel rilascio della certificazione di abitabilità era dipeso dagli abusi commessi dai proprietari dei singoli appartamenti.

Al contrario, tale circostanza era stata riconosciuta dai terzi chiamati in sede di costituzione e risulterebbe acclarata dal contenuto del certificato di abitabilità del 21 ottobre 2008;

il motivo è inammissibile perchè dedotto in assoluta violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 atteso che parte ricorrente omette di trascrivere, allegare o localizzare nel fascicolo di legittimità i documenti richiamati nel motivo, mancando di individuare il momento processuale nel quale tali atti sarebbero stati ritualmente depositati e sottoposti al giudice di merito. In particolare, non si trascrive il contenuto della comparsa di costituzione dei terzi chiamati, dai quali emergerebbe il riconoscimento di avere eseguito opere abusive, il contenuto della certificazione di abitabilità del 21 ottobre 2008 e il testo delle argomentazioni difensive di M.S., erroneamente valutate dalla Corte territoriale;

con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di elementi istruttori decisivi ai fini della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Il giudice di merito avrebbero omesso di valutare l’efficacia probatoria delle dichiarazioni contenute negli scritti difensivi dei terzi chiamati e il contenuto del certificato di abitabilità che attesterebbe l’esistenza di abusi;

il motivo è inammissibile oltre che per quanto già dedotto con riferimento al primo motivo, poichè la censura è formulata sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in presenza di una doppia conforme, nonostante la deduzione di tale motivo sia impedita dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, non avendo parte ricorrente dedotto e dimostrato che le decisioni di primo e secondo grado si fondavano su fatti diversi;

infine, per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, l’ipotesi di omessa valutazione di elementi istruttori esula del tutto dal perimetro dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che si riferisce esclusivamente al mancato esame di fatti storici e non di elementi istruttori;

con il terzo motivo si lamenta la violazione di artt. 91 e 106 c.p.c. La Corte avrebbe omesso di pronunziare sul primo motivo di appello, con il quale si lamentava la contraddittorietà della motivazione di primo grado nella parte in cui, dopo avere respinto le domande dell’attore, ritenendo assorbite quelle di garanzia, il primo giudice avrebbe poi valutato la fondatezza della domanda di manleva. Sotto altro profilo risulterebbe incomprensibile la condanna al pagamento delle spese sostenute da M.S.;

il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Sotto il primo aspetto è inammissibile poichè l’omessa pronunzia sul motivo di appello avrebbe dovuto essere dedotta in altro modo (non come violazione di legge, ma ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c.);

a prescindere da ciò, la prima censura è dedotta in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 in quanto parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere, allegare e localizzare all’interno del fascicolo di legittimità il motivo di appello che il giudice di secondo grado non avrebbe preso in esame;

infine, le censure si riferiscono più propriamente alla sentenza di primo grado, non a quella di appello, poichè si lamenta la contraddittorietà della motivazione del Tribunale e l’incomprensibilità della condanna al pagamento delle spese di lite della M., senza fare alcun riferimento ai passaggi motivazionali della decisione della Corte d’Appello, che avrebbero violato le norme invocate in rubrica;

quanto al tema delle spese, che la Corte d’appello ha posto a carico del chiamante, la doglianza è infondata ancorchè la motivazione vede corretta es art. 384 c.p.c., comma 4. La decisione impugnata trova conferma nell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, sulla questione specifica del regime delle spese nei rapporti tra convenuto chiamante e terzo (nella ipotesi in cui la domanda dell’attore sia comunque stata rigettata), ha affermato che in tal caso il giudice di merito correttamente pone le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto, a carico del chiamante, la cui domanda di garanzia o di manieva sia stata giudicata infondata. Ciò in base al criterio della soccombenza (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 4195 del 21/02/2018, Rv. 647422 – 01);

questa Corte intende, invece, dare continuità a quelle pronunzie che valorizzano il principio di causazione e quella di soccombenza, ai fini del corretto riparto delle spese di lite. Pertanto, “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda”. Per quello che più rileva in questa sede “il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019 e negli stessi termini, Cass. n. 23948 del 2019 Rv. 655358 – 02 e Cass. n.. 23123 del 2019 Rv. 655244 – 01);

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; nulla per le spese atteso che la parte intimata non ha svolto attività processuale in questa sede. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021

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