LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12203/2020 r.g. proposto da:
A.K.S., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Stefania Santilli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, alla via Lamarmora n. 42.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI MILANO depositata il 19/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 25/03/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
FATTI DI CAUSA
1. A.K.S. ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3820/2019, reiettiva del gravame da lui proposto contro la decisione del Tribunale della stessa città che, – al pari di quanto già fatto dalla Commissione territoriale aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale (sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria) o di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, tenuto conto del racconto del richiedente, ritenuto inattendibile, nonchè della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza (Ghana), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’ammissibilità dell’odierno ricorso, benchè notificato (il 14 maggio 2020) oltre il termine cd. “lungo” semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, in relazione alla data (19 settembre 2019) di pubblicazione della sentenza oggi impugnata, attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quanto disposto dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
2. Sempre in via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosene il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Cass. n. 5400 del 2006). Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. (introdotto del D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10813 del 2019; Cass. n. 16261 del 2012; Cass. n. 5586 del 2011).
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “l’omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione nonchè il travisamento e l’omessa valutazione di tutti gli elementi di fatto esaminati e della situazione socio-politica del Ghana”. Lamenta che la corte territoriale aveva reso una sentenza carente sotto il profilo motivazionale priva di qualsivoglia approccio critico e/o interpretativo correlato alla vicenda specifica dell’ A., al suo vissuto ed alla situazione socio politica reale del Ghana.
3.1. Il motivo è inammissibile atteso che la corrispondente censura è stata ricondotta ad un vizio non più esistente. Invero, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 134 del 2012, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 83 del 2012, è stata mutata la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che può essere invocato soltanto in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti: non è più consentito, dunque, censurare la motivazione, salvo che per assenza, incongruità logica o apparenza di essa, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass. n. 3060 del 2021, resa in fattispecie con motivo assolutamente analogo a quello odierna; Cass., SU, n. 8053 del 2014). Pertanto, la doglianza in esame, per come conformata, non può essere scrutinata dal Collegio in quanto postula una non più consentita rivisitazione del percorso argomentativo della decisione (cfr. Cass. n. 3060 del 2021).
4. Il secondo, terzo ed il quarto motivo denunciano, rispettivamente:
II) “Violazione ed errata applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con L. n. 722 del 1954, della Dir. 2004/83/CE, attuata con D.Lgs. n. 251 del 2007 e, in particolare, dello stesso D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7,8 e 14. Omesso esame delle circostanze decisive ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha denegato lo status di rifugiato in ragione della ritenuta inattendibilità dell’ A., altresì contestandosi le argomentazione poste dalla corte distrettuale a fondamento della sancita non credibilità di quest’ultimo;
III) “Violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, richiamato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. f). Violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione dei parametri normativi per la definizione del danno grave e la possibilità di ricorso alla protezione interna. Omesso esame dell’assenza di possibilità concrete di ricorso alla protezione interna dalla comunità di appartenenza per il ricorrente, vista la legislazione del Paese ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Si critica la sentenza della corte milanese nella parte in cui ha negato la protezione sussidiaria per la ritenuta inattendibilità dell’odierno ricorrente e la carenza di prova di possibili violenze o persecuzioni in ipotesi di suo rimpatrio. Si assume che sarebbe mancata pure la cooperazione istruttoria della corte predetta in ordine all’accertamento della situazione del Paese d’origine del richiedente, al fine di verificare le condizioni della protezione sussidiaria;
IV) “Violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5,; motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria ed alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti e documenti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima. Violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 32; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 10 Cost., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si lamenta il mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
5. Tutte queste censure, scrutinabili congiuntamente perchè connesse, sono insuscettibili di accoglimento.
5.1. Invero, la corte milanese: i) ha esposto (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata, da intendersi qui, per brevità, integralmente riportate), le ragioni per cui – come già la commissione territoriale ed il tribunale – ha considerato non credibile la storia complessivamente raccontata dall’odierno ricorrente. Le incongruenze evidenziate dal giudice di merito si riferiscono proprio agli elementi essenziali della storia – le cause della sua fuga dalla Ghana, asseritamente dovuta a contrasti con il padre per motivi religiosi ed al timore di essere arrestato per la morte ed il ferimento di alcune persone da lui causato in un incidente sul lavoro – sicchè sono idonee a minare la credibilità del richiedente la protezione; ii) ha escluso, sulla base della consultazione di affidabili fonti di informazioni, delle quali ha pure dato puntualmente conto nel provvedimento impugnato (cfr. amplius, pag. 5, della menzionata sentenza, in cui la dicitura “…in base alle informazioni reperibili presso le fonti maggiormente attendibili, ed in particolare nelle pubblicazioni dell’UNHCR…”, deve ragionevolmente intendersi come riferimento effettuato alle pubblicazioni più recenti riguardanti il Ghana provenienti da quell’Agenzia delle Nazioni Unite, così da renderle individuabili affatto concretamente ed agevolmente individuabili), che nel Ghana sia attualmente riscontrabile una situazione “configurabile come di conflitto armato e nemmeno da un contesto di violenza generalizzata tale da sottrarre la popolazione alla protezione dello Stato, o comunque tale da pregiudicare in concreto l’appellante per il solo fatto di tornare nel suo Paese”, così da consentire il riconoscimento, nei confronti dello straniero, della forma di protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c),; iii) con riferimento alla invocata protezione umanitaria (da scrutinarsi alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis – cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 – di cui del D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6), ha evidenziato pure (oltre alla già ritenuta sua inattendibilità) l’assenza di stati patologici di rilievo o di peculiari situazioni soggettive attestanti condizioni di vulnerabilità del richiedente protezione, nonchè la inconfigurabilità di un sufficiente grado di integrazione in Italia.
5.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che:
i) il vizio di omessa o apparente motivazione di un provvedimento decisorio (denunciato nel quarto motivo di ricorso) sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 2959 del 2021, in motivazione; Cass. n. 9017 del 2018, in motivazione; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Un simile vizio – da apprezzare non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva – è, all’evidenza, insussistente nella specie, posto che la corte di appello ha adeguatamente esposto le ragioni, sopra rammentate, che imponevano il rigetto anche della domanda dell’ A. di riconoscimento della cd. protezione umanitaria;
ii) la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 4387 del 2021; Cass. n. 17536 del 2020; Cass. n. 18446 del 2019), che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr., ex multis, Cass. n. 4387 del 2021, in motivazione; Cass. n. 6191 del 2020, in motivazione; Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018), il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – con il rispetto dei puntuali oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014, qui rimasti inosservati come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (tutte fattispecie qui insussistenti), dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 4387 del 2021; Cass. n. 18550 del 2020; Cass. n. 17539 del 2020; Cass. n. 3340 del 2019). Deve, peraltro, rimarcarsi che, nella specie, la semplice lettura della sentenza oggi impugnata, nella parte in cui ha negato l’attendibilità dell’odierno ricorrente, presenta una motivazione ampiamente in linea con il minimo costituzionale sancito da Cass. SU, n. 8053 del 2014;
iii) quanto al diniego della protezione sussidiaria, giova ricordare che la valutazione di inattendibilità del racconto del dichiarante osta al riconoscimento, oltre che dello status di rifugiato, anche di quest’ultima quanto alle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 (cfr. Cass. n. 4387 del 2021, in motivazione; Cass. n. 2959 del 2021, in motivazione), mentre, quanto a quella proposta giusta la lett. c), del medesimo decreto, il provvedimento oggi impugnato, come si è già anticipato, ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, compiutamente indicando le fonti internazionali consultate, debitamente aggiornate, ed ha rilevato che, sostanzialmente, nel Ghana non si segnala attualmente una situazione di instabilità politico-sociale di livello così elevato da potere essere qualificata nei termini di quella “violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. Peraltro, sempre in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, per dimostrare la violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr., ex multis, Cass. n. 3330 del 2021, in motivazione; Cass. n. 26728 del 2019). Nella specie, la corrispondente censura si limita a richiamare in maniera non concludente precedenti di questa Corte sulla natura non individualizzata della protezione sussidiaria per il caso di violenza indiscriminata, sull’affermata necessità di verificarne l’esistenza alla stregua di informazioni aggiornate e sul generale dovere di cooperazione istruttoria a tal fine. Il tutto per nulla contrastante col metodo di accertamento esattamente seguito nella sentenza impugnata. Oltre a ciò, la critica svolta non allega un solo report relativo al Ghana e di contenuto diverso o più recente di quelli esaminati dalla corte di appello. Va solo rimarcato che, come recentemente chiarito da Cass. n. 29056 del 2019, l’eventuale omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI (country of origin information) assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest’ultimo, poichè, in tal caso, l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l’eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio. Nella specie, però, non vi è prova alcuna, nè è stato specificamente dedotto dal ricorrente, che siano state sottoposte all’attenzione della corte milanese fonti diverse da quelle richiamate da quest’ultima;
iv) la censura complessivamente afferente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari si rivela inammissibile, risolvendosi, sostanzialmente, in una critica, peraltro affatto generica, al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie. Nemmeno risponde al vero, peraltro, giusta quanto si è detto in precedenza, che sia stata omessa la valutazione del livello (ritenuto insufficiente) di integrazione in Italia. Giova soltanto ricordare che il bilanciamento tra le due situazioni, quella nel Paese d’accoglienza e quella nel Paese d’origine, presuppone pur sempre la vulnerabilità del richiedente. Questa ricorre in presenza di alcuna delle condizioni di cui del T.U. n. 286 del 1998, art. 19, ovvero nell’ipotesi della cd. vulnerabilità di ritorno, quale risultato, cioè, di un raggiunto livello di integrazione nel Paese di accoglienza che, rapportato a quello che il richiedente ritroverebbe nel Paese d’origine, faccia prevedere a carico del richiedente la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass. n. 3330 del 2021, in motivazione). Solo in presenza di elementi di un’effettiva integrazione tale giudizio comparativo ha ragion d’essere, sicchè correttamente la corte distrettuale, avendo ritenuto che non emergesse nè radicamento nè vulnerabilità del richiedente, ha negato tale forma di protezione minore;
v) a fronte di tale corretta operazione di sussunzione dei fatti allegati alle norme di legge di cui il ricorrente ha chiesto l’applicazione, le doglianze sviluppate nei motivi di ricorso in esame investono, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per la invocata protezione internazionale ed umanitaria), senza assolutamente considerare che, da un lato, la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposte, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 2959 del 2021, in motivazione; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017, Cass. n. 2959 del 2021 e Cass., SU, n. 34476 del 2019); dall’altro, che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato una sentenza resa il 19 settembre 2019), riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 2959 del 2021, in motivazione; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).
6. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021
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