Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18786 del 02/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3599/2017 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ascrea n. 18, presso il proprio Studio, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avvocato De Filippis Antonio M., giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini n. 12, presso lo studio dell’avvocato D’Ippolito Maria Beatrice, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 339/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/03/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Dopo che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 12976/2012, aveva annullato la sentenza n. 4508/2010 della Corte d’Appello di Roma, all’esito della celebrazione del giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 336/2016, emessa in data 19.1.2016, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra le parti quanto all’affidamento, collocamento e frequentazione delle figlie (ormai divenute entrambe maggiorenni) con il genitore non collocatario, ha revocato con effetto dalla predetta pronuncia il contributo perequativo già dovuto dal sig. D.G. a favore della figlia G., divenuta economicamente autosufficiente, ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Tivoli, che aveva riconosciuto alla sig.ra G.C. l’assegno divorzile di Euro 200,00 mensili oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, assegnato alla stessa la casa coniugale, nonchè aveva determinato il contributo paterno per il mantenimento della figlia Gi. nella misura di Euro 10.33,00.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.G. affidandolo a cinque motivi.

G.C. si è costituita in giudizio con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 155,155 bis e 155 quater c.c., applicabile ai casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio in virtù del richiamo operato dalla L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2 e L. n. 898 del 1970, art. 6, nonchè l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra le parti quanto all’affidamento, collocamento e frequentazione delle figlie (ormai divenute entrambe maggiorenni) con il genitore non collocatario, omettendo di pronunciarsi, ora per allora, sul corretto regime in argomento, omettendo di pronunciarsi sull’effettivo regime di assegnazione della casa coniugale, che tout court è rimasta assegnata all’ex coniuge, omettendo, infine, di prendere atto della raggiunta autonomia delle figlie.

2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

In primo luogo, il ricorrente difetta di un qualunque interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione delle pronuncia censurata, quanto alla statuizione relativa all’affidamento, collocamento ed frequentazione delle figlie (vedi Cass. S.U. 12637/2008; Cass. n. 3991/2020). Nessun beneficio concreto è stato, peraltro, neppure dallo stesso indicato che potrebbe trarre dall’invocata statuizione, ora per allora.

Quanto all’assegnazione della casa coniugale, la Corte d’Appello non ha affatto omesso di pronunciarsi, avendo viceversa espressamente confermato la statuizione di primo grado di assegnazione della casa medesima alla moglie in ragione della convivenza della stessa con la figlia maggiorenne non autosufficiente Gi., la quale aveva espresso di non avere alcuna intenzione di cessare la convivenza con la propria madre.

In ordine alla dedotta autosufficienza economica anche della figlia Gi., di cui la Corte d’Appello non avrebbe dato atto, dall’esame della sentenza impugnata emerge, viceversa, che è stato lo stesso ricorrente a non contestare che quest’ultima sia tuttora economicamente non autosufficiente, nè comunque, in sede di legittimità, possono comunque essere svolte censure finalizzate a ricostruire circostanze fattuali diverse da quelle accertate dal giudice di merito.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 6, art. 2697 c.c., nonchè l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Espone il ricorrente che l’attribuzione dell’assegno di divorzio è indefettibilmente subordinata all’accertamento della mancanza di mezzi adeguati o dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, avendo natura eminentemente assistenziale.

Ne consegue che la moglie, funzionario pubblico di alto livello con una cospicua redditività non ha diritto all’assegno divorzile, non avendo quest’ultima neppure assolto l’onere di dimostrare un qualunque pregresso particolare tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

4. Il motivo è inammissibile.

Non vi è dubbio che il ricorrente, nell’affermare che la ex moglie sia un funzionario pubblico di alto livello con un reddito elevato, non faccia altro che svolgere censure di merito rispetto a quanto coerentemente ricostruito dalla Corte di merito che, invece, ha accertato un ben più modesto stipendio, ricavabile dal CUD, di Euro 1.700,00 mensili (in termini lordi).

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.c., applicabile ai casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio in virtù del richiamo operato dalla L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2, nonchè della L. n. 898 del 1970, art. 6.

Espone il ricorrente che il criterio di cui all’art. 5, comma 6, L n. 898/1970, cui ci si deve riferire per la quantificazione del contributo per il mantenimento della figlia Gi., è quello del reddito, e la sua drastica riduzione reddituale è stata dimostrata dall’istruttoria, compresi gli accertamenti di Polizia tributaria.

La sentenza impugnata ha inteso, invece, determinare tale contributo in relazione ad un suo preteso tenore di vita e non in relazione al reddito effettivamente accertato.

Chiede quindi che il contributo in oggetto sia determinato sulla base del suo reddito effettivo.

Chiede, inoltre, il ricorrente che la revoca dell’assegno della figlia G. sia correlata alla riconosciuta intervenuta indipendenza economica della medesima, nonchè che sia considerato il mutamento delle circostanze, come il raggiungimento della maggiore età di entrambe le figlie e i sopravvenuti oneri familiari intervenuti per l’esigenza di assicurare il mantenimento delle altre due figlie avute con la attuale compagna.

6. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va osservato che la Corte d’Appello, con un ragionamento articolato immune da vizi logici, ha determinato la posizione reddituale del ricorrente e la sua disponibilità economica alla luce di una pluralità di elementi, comprensivi dei saldi degli estratti di conto corrente bancario esaminati con riferimento agli anni dal 2011 al 2014.

Non vi è dubbio che il ricorrente, nel richiedere che il contributo per il mantenimento della figlia Gi. sia commisurato al suo reddito effettivamente accertato, non faccia altro che contestare l’accertamento compiuto dal giudice di merito e svolgere, conseguentemente, inammissibili censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito.

In ordine alla contestata decorrenza della revoca dell’assegno di mantenimento a favore della figlia G., va osservato che la Corte d’Appello ha fornito una motivazione adeguata e coerente in ordine alle ragioni che la hanno indotta a mantenere tale assegno fino alla pronuncia della propria sentenza, nonostante che la ragazza avesse dichiarato di lavorare da oltre un anno, e ciò per assicurarle un sostegno alla stabilità ed definitività dell’autonomia conseguita.

Tale motivazione non è stata censurata specificamente dal ricorrente, la quale non ha indicato alcun vizio di cui sarebbe affetta la sentenza sul punto, limitandosi a richiedere inammissibilmente a questa Corte la determinazione di una diversa data di decorrenza della revoca del contributo al mantenimento.

Anche le residue censure del ricorrente si appalesano inammissibili, essendo richiesto di tener conto di circostanze che la Corte ha già valutato nelle proprie determinazioni, come la conseguita maggiore età delle figlie Gi. e G. e la necessità di dover assicurare il mantenimento alle figlie avute con la nuova compagna.

7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 384 c.p.c., per non essersi la sentenza impugnata attenuta alle statuizioni della sentenza n. 12976/12 di questa Corte, che aveva provveduto all’annullamento delle pregresse statuizioni della sentenza della Corte d’Appello n. 4507/2010 relative all’assegnazione della casa coniugale, alla determinazione degli assegni divorzili e al contributo al mantenimento delle due figlie.

8. Il motivo è inammissibile per genericità.

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non si sarebbe attenuta alle statuizioni della sentenza di annullamento di questa Corte, il cui contenuto non ha, tuttavia, avuto cura di indicare neppure in minima parte, di talchè è assolutamente impossibile cogliere la portata di tale censura.

9. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il giudice di rinvio compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e di legittimità nonostante l’integrale soccombenza della controparte nel giudizio di legittimità e la propria prevalente vittoria nel giudizio di rinvio.

10. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte, anche recentemente, ha affermato che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è, pertanto, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti. (Cass. n. 19613 del 04/08/2017).

11. Infine, il ricorrente ha svolto un’eccezione di inammissibilità di tutte le avverse richieste che, tuttavia, non sussistono, essendosi la sig.ra G. limitata a depositare un controricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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