Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18787 del 02/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9336/2017 proposto da:

D.C.F., elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 19, presso lo studio dell’avvocato Iovane Claudio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 12, presso lo studio dell’avvocato Manfredi Antonia, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 734/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/03/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Per quanto di interesse, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 374/2017, emessa in data 3.02.2017, ha posto a carico di D.C.F. l’obbligo di versare a M.S. a titolo di assegno di divorzile la somma mensile di Euro 250,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) ed ha, inoltre, previsto a carico dello stesso D.C. l’obbligo di versare alla ex moglie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Ma., la somma mensile di Euro 600,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre il 65% delle spese straordinarie.

Il giudice di secondo grado ha ritenuto, in ordine all’assegno divorzile, che la situazione economica della sig.ra M. non consenta alla stessa di provvedere al proprio mantenimento, mantenendo il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (tenuto conto anche degli oneri locativi) ed ha precisato, quanto alla determinazione del contributo paterno al mantenimento della figlia minore, che, in forza dell’art. 155 c.c., comma 4, ciascun genitore ha l’obbligo di mantenere i propri figli in misura proporzionale al proprio reddito.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.C.F. affidandolo a quattro motivi.

M.S. si è costituita in giudizio con controricorso.

Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, per avere la sentenza impugnata valutato, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, il requisito dell’adeguatezza dei mezzi o dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, considerando solo le disponibilità attuali di beni ed introiti e non l’attitudine a procurarsene in grado ulteriore.

Evidenzia, in particolare, il ricorrente che la Corte d’appello non ha valorizzato, come elemento idoneo a concorrere all’esonero dell’assegno divorzile, la capacità lavorativa della sig.ra M., la quale, svolgendo la professione di avvocato, già al momento della cessazione della convivenza coniugale era in grado lavorare e percepire con la propria attività professionale un reddito necessario a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Peraltro, la controricorrente è attualmente dotata di una ancora superiore attitudine al lavoro, svolgendo la professione di avvocato in una grande metropoli come la città di Roma, con conseguenti prospettive e potenziali capacità di guadagno superiori.

Infine, assume il ricorrente che la Corte di Appello ha errato per aver considerato, nel porgli a carico l’assegno divorzile, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e non la condizione patrimoniale esistente al momento del divorzio, oltre ad avere ignorato le evidenze reddituali e bancarie della sig.ra M..

2. Il motivo è fondato.

Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata ha applicato quale criterio principale e prevalente di attribuzione e determinazione dell’assegno divorzile quello (orami superato) che veniva comunemente applicato in giurisprudenza nel periodo in cui la stessa è stata emanata (primi mesi del 2017), ovvero dell’inadeguatezza dei mezzi o dell’impossibilità di procurarseli per ragioni di vita raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

Non a caso, il giudice di merito ha ritenuto di articolare l’attività di accertamento del diritto all’assegno divorzile in due fasi, la prima, volta a verificare l’esistenza del diritto in astratto secondo il criterio sopra enunciato, la seconda, finalizzata alla determinazione in concreto secondo gli altri criteri indicati alla L. n. 898 del 1970, art. 5, costituenti fattori di moderazione ed eventuale diminuzione della somma considerabile in astratto.

Va, tuttavia, osservato che la giurisprudenza più recente di questa Corte ha stabilito che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l’assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. U. n. 18287/2018,; Cass. n. 1882/2019; Cass. n. 21926/2019).

Nel caso di specie, emerge, come sopra evidenziato, dalla lettura della sentenza impugnata che l’assegno divorzile è stato determinato applicando il criterio non più attuale dell’inadeguatezza dei mezzi in relazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre gli altri criteri equiordinati sopra enunciati non sono stati in concreto minimamente presi in considerazione dalla Corte d’Appello, la quale, anche in astratto, li ha ritenuti come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile sulla base del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e non come elementi finalizzati al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Dovrà, pertanto, applicarsi la nuova regola di giudizio inaugurata con la predetta sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, atteso che la Suprema Corte, ove i motivi del ricorso censurino – come nel caso di specie – la violazione o falsa applicazione di una norma diritto con riguardo alla quale sia intervenuto un mutamento della giurisprudenza di legittimità, deve giudicare sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, posto che il giudizio di cassazione ha ad oggetto non l’operato del giudizio di merito, la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico (vedi Cass. 11178/2019, punto 3.3.3.).

3. Con il secondo motivo è stata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere il giudice di secondo grado posto a carico dello stesso l’assegno divorziale senza aver acquisito la prova in ordine alla mancanza di mezzi adeguati, ovvero l’impossibilità della ex moglie di procurarseli per conservare un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio.

4. Con il terzo motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisi o per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non essere stata considerata dalla Corte di merito la circostanza relativa al momento in cui la sig.ra M. ha acquisito la capacità lavorativa e reddituale ed ha conseguentemente acquisito la condizione di sussistenza dei mezzi adeguati, tali da consentirle la prosecuzione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

5. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono assorbiti in virtù dell’accoglimento del primo.

12. Deve pertanto essere cassata la sentenza impugnata limitatamente al primo motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sule spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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