LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23131/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
BANCA IFIS s.p.a., incorporante di Toscana Finanza s.p.a., (CF *****), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura a margine del ricorso dall’avv. Mario Martelli, con il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Francesco Slacci n. 38 presso lo studio dell’avv. Giorgia Passacantilli;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2685/64/14 depositata in data 21 maggio 2014 della Commissione tributaria rg.2gionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia;
letta la requisitoria del P.G., depositata in data 13 luglio 2020, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2020 dal relatore Dott. Ceniccola Aldo.
RILEVATO
che:
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza depositata il 21 maggio 2014, riformando la sentenza della Commissione provinciale di Brescia, accoglieva il ricorso proposto da Toscana Finanze s.p.a. volto ad ottenere un rimborso di un credito Ires, cedutole da una procedura fallimentare, negato dall’Ufficio sul presupposto della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del curatore, omissione che non era regolarizzabile con la successiva dichiarazione integrativa.
Osservava la CTR che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, da un lato del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 1 e 4, non prevedono che la dichiarazione debba contenere a pena di nullità i dati contabili e reddituali del contribuente, e dall’altro che, ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8, la dichiarazione può essere integrata per correggere eventuali errori od omissioni mediante successiva dichiarazione, come avvenuto nel caso in esame.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste la Banca Ifis s.p.a. (succeduta alla Toscana Finanza s.p.a.) mediante controricorso.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 1 e 4, e del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 5 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) avendo errato la CTR nel ritenere valida la dichiarazione integrativa pur a fronte di una dichiarazione originaria mancante di qualsiasi dato, ad eccezione delle generalità del contribuente. In tal caso, infatti, la dichiarazione originaria dovrebbe considerarsi del tutto inesistente e pertanto non integrabile mediante una dichiarazione successiva.
2. Il motivo è infondato.
3. La questione proposta dal ricorrente è se una dichiarazione, che contenga solo l’esposizione delle generalità del contribuente e senza ulteriori dati significativi, possa essere integrata da una dichiarazione successiva, avente lo scopo di manifestare l’esistenza di un credito al rimborso.
3.1. Il panorama normativo di riferimento è costituito innanzitutto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1, che prescrive che la dichiarazione sul reddito debba contenere l’indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili e che “i redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni”.
3.2. Il successivo art. 4 aggiunge che la dichiarazione “deve indicare i dati e gli elementi necessari per l’individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonchè per l’effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l’Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 8, comma 1, primo periodo”.
3.3. Tali norme non autorizzano a sostenere che una dichiarazione dei redditi, comunque presentata ma contenente solo i dati necessari per l’individuazione del contribuente, senza alcuna indicazione riguardo agli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell’imponibile, debba essere considerata omessa, potendo tale giudizio essere riservato solo alle ipotesi più radicali, quali l’assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all’Ufficio.
3.4. Tanto più che lo stesso tenore letterale della norma (art. 1) consente di reputare esistente la dichiarazione pur se priva dei dati necessari per la ricostruzione del reddito, laddove contempla che i redditi non indicati si considerano non dichiarati: tale evenienza ben può verificarsi non solo relativamente all’omessa indicazione solo di alcuni redditi, ma anche in relazione a tutti i redditi percepiti dal soggetto.
3.5. Nel consegue che l’omessa indicazione dei dati necessari per la determinazione dell’imponibile non preclude la giuridica esistenza della dichiarazione e quindi l’ammissibilità di una dichiarazione integrativa volta a correggere l’omissione (nel caso di specie riguardante esclusivamente l’esistenza di un credito al rimborso).
3.6. Tale interpretazione trova conforto in Cass. n. 24017/13 che, sebbene in tema di condono, ha affermato l’impossibilità di considerare omessa la dichiarazione che non contenga l’indicazione di proventi e spese (con conseguente ammissibilità di una dichiarazione integrativa).
3.7. Gli unici limiti, dunque, alla possibilità di presentare la dichiarazione integrativa sono quelli cronologici, come precisati da Sez. U. 30/6/2016, n. 13378, sicchè, ove la stessa sia diretta ad emendare, come nel caso in esame, errori od omissioni in danno del contribuente, incontrerà il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.
4. Le ragioni che precedono impongono il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Pone le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente, liquidandole in Euro 4000,00 per compenso ed Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021