LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6212-2020 proposto da:
S.B., D.C.A.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FIORILLI PAOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato TIRONDOLA ANDREA;
– ricorrenti –
contro
MINERVA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati ARSIE DANIELA, STELLA TIZIANA;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 5576/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
Che:
1. Nel 2014, con ricorso ex art. 702-bis D.C.A.M. e S.B. chiesero al Tribunale di Bassano del Grappa di condannare Minerva s.r.l. alla cancellazione ed estinzione dell’ipoteca iscritta su una loro unità immobiliare, stante la sua invalidità ex art. 170 c.c. in quanto il bene immobile faceva parte di un fondo patrimoniale.
In particolare, gli attori dedussero di aver stipulato nel 1991 un atto pubblico con il quale avevano costituito un fondo patrimoniale su alcuni immobili di proprietà di D.C..
In epoca successiva rilasciarono una fideiussione per il pagamento dei canoni relativi a un immobile concesso in locazione da Minerva s.r.l. alla società Full Point Corporation, di proprietà dei coniugi. La società locatrice agì in seguito per il pagamento di quei canoni con decreto ingiuntivo n. 887/2010 iscrivendo ipoteca giudiziale sull’unità immobiliare facente parte del fondo patrimoniale.
La Minerva s.r.l. si costituì in giudizio contestando la fondatezza della domanda. In particolare, la società respinse l’applicazione dell’art. 170 c.c. in quanto l’impresa Full Point, sua debitrice, rappresentava l’unica fonte di reddito dei coniugi sicchè era da escludere che le obbligazioni contratte per l’esercizio di tale attività fossero estranee ai bisogni familiari e in quanto tale inattaccabile.
Il Tribunale di Bassano del Grappa, con ordinanza ex art. 702-ter depositata il 30 settembre 2014, dichiarò la nullità dell’ipoteca e ordinò la sua cancellazione alla Minerva s.r.l. ritenendo applicabile l’art. 170 c.c., che preclude di agire sui beni del fondo “per debiti che il creditore conosceva essere contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” come avvenuto nel caso di specie.
2. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 5576/2019 pubblicata il 10 dicembre 2019, ha accolto l’appello proposto da Minerva s.r.l. avverso la pronuncia di primo grado.
I giudici di merito, aderendo a una interpretazione ampia del concetto di “bisogni della famiglia”, hanno ritenuto non applicabile la tutela ex art. 170 c.c. tenendo conto del fatto che la Full Point era l’unica fonte di reddito per i coniugi e dunque non poteva considerarsi “estranea ai bisogni della famiglia”. Inoltre, sarebbe stato onere dei debitori provare che il debito fosse stato contratto per scopi estranei a tali bisogni familiari, onere non assolto secondo la Corte d’appello.
3. Avverso la summenzionata pronuncia D.C.A.M. e S.B. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Minerva s.r.l. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia -elemento soggettivo”, in quanto la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente valutato l’elemento soggettivo requisito necessario per applicare l’art. 170. Infatti, solo la mancata conoscenza da parte del creditore dell’estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia legittimerebbe l’azione esecutiva sui beni del fondo patrimoniale, mentre nel caso di specie tale requisito mancherebbe, in quanto la Minerva s.r.l. sarebbe stata a conoscenza di tale estraneità.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “violazione ed errata applicazione di norme di diritto – elemento oggettivo”, in quanto la Corte d’appello avrebbe aderito all’orientamento giurisprudenziale che individua una nozione ampia di “bisogni della famiglia” che non troverebbe applicazione nel caso di specie. Il criterio identificativo per la legittimità dell’esecuzione dei beni sul fondo patrimoniale andrebbe ricercato infatti nella “relazione tra il fatto generatore dell’obbligazione e i bisogni della famiglia”, relazione assente nel caso di specie dato che la fideiussione risalirebbe a diciannove anni dopo la costituzione del fondo.
I motivi, trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili.
Il ricorso è inammissibile in quanto carente ai fini di quanto richiesto ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Ai sensi della predetta norma, è onere del ricorrente indicare in modo specifico gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda in modo da permettere alla Corte di valutare profili di illegittimità della sentenza di merito.
Ove si potesse passare poi all’esame dei motivi essi risulterebbero inammissibili perchè2 volti ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti processuali limitandosi il ricorrente ad illustrare tesi alternative rispetto a quelle seguite dal Giudice di merito. La Corte d’appello ha difatti riconosciuto, tramite una interpretazione ampia del concetto di “bisogni della famiglia”, che il debito vantato dalla società Minerva s.r.l. nei confronti della Full Point fosse da ricondurre al concetto di bisogno della famiglia essendo quest’ultima società l’unica fonte di reddito per i coniugi e non essendo stato dimostrato il contrario dai ricorrenti. Questa Corte, in quanto giudice di legittimità, non ha il potere di compiere una rivalutazione dei fatti e degli atti processuali nè un riesame delle prove. Attività, quella richiesta da parte ricorrente, che imporrebbe il controllo della motivazione della sentenza oggetto di impugnazione e che, pertanto, sarebbe contraria ai principi statuiti da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze gemelle n. 8053 e n. 8054 del 2014.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
7. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al del testo unico di cui D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021