Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18799 del 02/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9921-2020 proposto da:

C.N., L.B.S., elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato FERRO GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

L.B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAMILLO PEANO, 18, presso lo studio dell’avvocato BRUNO ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato SINATRA ENRICO MARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1556/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO

Che:

1. Nel 2016, Lo.Ba.Le. convenne in giudizio il figlio L.B.S. e C.N., coniugata con quest’ultimo in regime di comunione legale dei beni, al fine di accertare l’inadempimento del contratto vitalizio assistenziale stipulato nel 2012, in forza del quale l’attore aveva trasferito al figlio quote immobiliari dietro corrispettivo di obblighi di cura e assistenza.

L’attore dedusse l’inadempimento delle obbligazioni assunte dal figlio e la risoluzione del contratto con la restituzione di quanto aveva trasferito. I convenuti si costituirono in giudizio contestando la fondatezza della domanda. Dedussero di aver rispettato gli impegni assunti ma che il comportamento dell’attore, che aveva rifiutato ogni attività prestata dagli stessi, aveva reso impossibile l’adempimento.

Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 378/2016, rigettò la domanda attorea, ritenendo che l’inadempimento non fosse imputabile al vitaliziante ma al comportamento dell’attore che aveva reso difatti impossibile lo svolgimento delle attività oggetto dell’obbligazione contrattuale.

2. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1556/2019 pubblicata il 22 luglio 2019, ha parzialmente modificato la decisione di prime cure in seguito all’appello proposto da Lo.Ba.Le. il quale chiedeva l’accertamento della risoluzione contrattuale e la restituzione dei beni oggetto del contratto.

I giudici di merito hanno in via preliminare dichiarato il difetto di legittimazione passiva di C.N. rispetto all’azione di risoluzione, ritenendo che il regime di comunione legale tra coniugi non consenta di riconoscere alcuna titolarità di un rapporto contrattuale al quale il coniuge è rimasto estraneo.

Circa il merito della questione, la Corte d’appello ha ritenuto che mancasse la prova circa la non imputabilità dell’inadempimento al debitore, onere che gravava su quest’ultimo. Infatti, il rifiuto di L.B.S. all’esecuzione delle prestazioni sanitarie e assistenziali da parte del figlio non sarebbe stato sufficientemente provato nè in sede di interrogatorio formale nè dalle deposizioni testimoniali.

Per tali ragioni i giudici di merito hanno dichiarato la risoluzione del contratto di vitalizio e hanno condannato gli appellati alla restituzione pro quota in favore di L.B.S. degli immobili oggetto del contratto e al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Avverso la suddetta pronuncia L.B.S. e C.N. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L.B.L., erede universale di Lo.Ba.Le., resiste con controricorso illustrato da memoria.

CONSIDERATO

Che:

4. Preliminarmente occorre rilevare che il ricorso di L.B.S. deve essere dichiarato estinto per rinuncia.

Prima dell’udienza pubblica, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte di L.B.S., uno dei due ricorrenti principale.

Per quanto riguarda la controricorrente L.B.L. non risulta depositata accettazione della rinuncia e pertanto occorre provvedere sulle spese a favore della controricorrente sulla base della cosiddetta soccombenza virtuale, per il caso in cui sopravviva conflitto fra le parti in ordine alle spese di causa ed al limitato fine della loro regolamentazione.

4.1. Per quanto riguarda C.N., ricorrente principale, non risulta depositata alcuna rinuncia e pertanto il ricorso va deciso.

5. Con il primo motivo la ricorrente lamenta “ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. – nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”. La Corte d’appello avrebbe erroneamente condannato anche C.N. al pagamento delle spese di lite nonostante avesse rigettato la domanda attorea di risoluzione contrattuale nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva. Non potrebbe essere considerata soccombenza la circostanza per la quale l’appellante sia stata condannata a restituire i beni immobili oggetto del contratto, essendo mera conseguenza del fatto che tali beni erano confluiti nel regime di comunione legale dei coniugi.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ricorrente unicamente rispetto alla domanda di risoluzione contrattuale avanzata da Lo.Ba.Le. ma non rispetto alla domanda da lui avanzata per la restituzione dei beni oggetto del contratto.

Il contratto fu stipulato tra Lo.Ba.Le. e L.B.S., senza che il regime di comunione legale comporti in automatico che il coniuge, in questo caso la ricorrente, diventi parte contrattuale e non configurandosi come litisconsorte necessario. D’altra parte, la Corte non ha affermato il difetto di legittimazione rispetto all’azione di restituzione dei beni che erano stati trasferiti in seguito al contratto di vitalizio a L.B.S. e a C.N. stante la presenza del regime di comunione legale. Dunque, rimane nella facoltà del creditore rifarsi su quei beni secondo sue ragioni nel caso di inadempimento contrattuale, proponendo l’azione di restituzione che vede quali legittimati passivi i proprietari dei beni in questione, tenuti dunque al pagamento delle spese di lite nel caso di soccombenza, come avvenuto nel caso di specie.

Inoltre il capo di condanna restitutoria nei confronti della C. non è stato impugnato per cui è configurabile una soccombenza in tali limiti.

5.2. Con il secondo motivo ricorrente lamenta “ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione degli artt. 2730,2733 e 2734 c.c.”, in quanto i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto non provato l’atteggiamento ostruzionistico di Lo.Ba.Le. all’adempimento delle prestazioni da parte del figlio debitore. In particolare, tale rifiuto sarebbe stato deducibile da una frase pronunciata da Lo.Ba.Le. in sede di interrogatorio formale (“ma lo non voglio che mi facciano le cose in casa”), ritenuta peònon dirimente per la Corte d’appello.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 5 “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, in quanto con motivazione laconica i giudici di merito avrebbero ritenuto le testimonianze rese non decisive ai fini dell’esclusione della non imputabilità dell’inadempimento a L.B.S..

I motivi, congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, sono inammissibili in quanto diretti a richiedere una rivalutazione dei fatti non sindacabile in questa sede.

I ricorrenti mirano a censurare valutazioni che attengono in particolare (all’aspetto probatorio come la valutazione di frasi dette durante l’interrogatorio formale o ancora la valutazione delle deposizioni testimoniali rilasciate durante il giudizio di merito. Cò non piò essere in alcun modo oggetto di giudizio in questa sede stante che non è ivi consentito un riesame delle prove fornite nella fase di merito. Oltre a cif centrale è la circostanza per cui la Corte d’appello ha ritenuto non adempiuto da parte del debitore l’onere probatorio consistente nella prova dell’adempimento o dell’inadempimento per causa a lui non imputabile, profilo che rientra di nuovo nell’esclusivo e sovrano apprezzamento del giudice di merito. Quanto poi alla denuncia di nullità della testimonianza di L.B.L. (figlia dell’attore) ex 246 c.p.c., la censura non coglie la ratio decidendi perchè il giudice dell’appello ha deciso espressamente senza dare rilievo alle testimonianze (cfr. 1 cpv. sentenza impugnata).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (virtuale quanto al rinunciante).

7. Infine, poiclè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

Per quanto riguarda L.B.S. (che ha rinunciato al ricorso) nullaè dovuto a titolo di contributo di contributo unificato.

PQM

la Corte, per quanto riguarda L.B.S. dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione, condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.050, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali;

Rigetta il ricorso di C.N. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.300 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di atto della sussistenza dei (Ltilb presupposti per il versamento, da parte del ricorrente A dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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