Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1880 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7902/2013 R.G. proposto da C.G.L., con il prof. avv. Marco Miccinesi, il prof. avv. Francesco Pistolesi e il prof. avv. Paolo Puri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma via XXIV maggio n. 43.

– ricorrente e controricorrente incidentale –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia n. 79/13/2012, pronunciata in data 27 giugno 2012 e depositata il 03 agosto 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Fracanzani Marcello Maria.

RILEVATO

1. Il ricorrente, socio lavoratore di una società in accomandita semplice operante nel settore hardware e software, era attinto da un avviso di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, notificato in data 27 settembre 2010 e relativo all’anno d’imposta 2006. In particolare, il provvedimento impositivo traeva origine da un controllo e conseguente questionario, con richiesta di documentazione. Segnatamente l’Ufficio chiedeva al contribuente chiarimenti in ordine alle sue fonti di sostentamento, la disponibilità di beni mobili e immobili nonchè di redditi conti già soggetti a tassazione alla fonte, oltre alle spese sostenute per incrementi patrimoniali nel periodo di imposta oggetto di accertamento. All’esito dell’attività istruttoria, e sulla base del “redditometro”, l’Ufficio imputava al contribuente maggiori oneri a titolo di Irpef, addizionale regionale e comunale e conseguenti sanzioni. Il contribuente adiva pertanto il giudice di prossimità impugnando l’atto impositivo poichè contrario alle norme della L. n. 212 del 2000 oltre che per difetto di motivazione, all’uopo contestando il recupero a tassazione. In sostanza riconduceva parte delle spese sostenute per i beni al contributo della moglie convivente, allegando anche copia degli estratti conto bancari a dimostrazione della provenienza, annualità e tassazione dei redditi ivi allocati. Ne lamentava altresì l’illegittimità in ragione sia dell’uso promiscuo, e non esclusivo, dell’autovettura, sia della diversa superficie utile dell’immobile esaminato e adibito a residenza.

2. Risultato soccombente in primo grado, il contribuente ricorreva in appello avanti la CTR, la quale accoglieva solo parzialmente l’azione di riforma. Invero, dopo aver riconosciuto la legittimità del metodo di accertamento utilizzato, l’astratto potere del contribuente di fornire la prova contraria alle pretese erariali e la mancata dimostrazione di redditi già tassati o non tassabili, i giudici di merito accoglievano la difesa del contribuente relativa all’uso promiscuo dell’auto e alla presenza di rimborsi chilometrici. Di contro la rigettavano nella parte relativa al contributo offerto dalla moglie convivente, rimasto indeterminato. E ciò senza contare che costei già percepiva un reddito tassato alla fonte.

Ricorre per cassazione il contribuente con sei articolati motivi di doglianza, cui resiste l’Avvocatura con controricorso incidentale.

All’azione incidentale replica il contribuente con controricorso.

CONSIDERATO

Vengono proposti sei motivi di ricorso principale.

1. Con il primo motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto, controverso e decisivo, dell’insussistenza o, comunque, dell’avvenuta tassazione in anni precedenti del reddito oggetto di accertamento desumibili da tre circostanze. In buona sostanza il ricorrente censura la sentenza impugnata perchè carente di una motivazione logica e completa rispetto alla valenza probatoria della documentazione offerta in giudizio in relazione agli affidamenti bancari nell’anno accertato, all’esistenza di congrui redditi tassati in anni precedenti e al contributo al sostentamento delle spese da parte del coniuge, contitolare dei beni esaminati.

Il motivo è inammissibile.

Come affermato da questa Corte, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – nel testo antecedente alla modifica disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012, e quindi applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata antecedentemente alla data del 11 settembre 2012 – deve essere dedotto mediante esposizione chiara e precisa del fatto controverso e delle ragioni specifiche per cui la motivazione deve essere ritenuta insufficiente. Peraltro il fatto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve concretarsi in un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un “fatto” costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso. E di tale fatto deve essere indicata anche la natura “decisiva” ai fini del decidere (Cass., Sez. V, n. 16655/2011). Orbene, il ricorrente si è di fatto limitato a trascrivere parte del motivo di appello, richiamando i documenti -a suo dire- trascurati dalla CTR. Non ha però indicato in modo chiaro ed esplicito le argomentazioni “decisive” ai fini del decidere, nè ha riportato i documenti nella loro integrità in modo da consentire a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito, di verificare la decisività della censura, tenuto conto che in proposito occorre dimostrare la certezza e non la probabilità che, ove esso fossero stati presi in considerazione, la decisione sarebbe stata diversa: tale onere nella specie non è stato ottemperato dal ricorrente (Cass. 14973/2006). Il motivo di ricorso, nella sua generica stesura, è pertanto inammissibile.

2. Con il secondo motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche disposte con il D.L. n. 78 del 2010, per aver la CTR ritenuto onere del contribuente dimostrare l’avvenuta tassazione dei redditi percepiti. In buona sostanza il contribuente ritiene fosse sufficiente dimostrare l’assenza di redditi percepiti nel periodo d’imposta accertato, avvalorando il sostentamento del nucleo familiare in forza di entrate conseguite in anni precedenti.

Il motivo è infondato.

E’ risalente orientamento di questa Corte che, a fronte della determinazione del reddito effettuata sulla base dell’applicazione del c.d. “redditometro”, sia riconosciuto in capo al contribuente il potere di dimostrare che egli possiede un reddito inferiore in ragione della natura relativa e non assoluta delle presunzioni poste alla base del redditometro. Tuttavia, è onere del contribuente fornire una prova concreta che il reddito, presunto sulla base del redditometro, non esiste o esiste in misura inferiore ovvero che il maggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti ovvero soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Cass., Sez. V, n. 5794/2001). Non può pertanto trovare accoglimento la tesi del contribuente che pretende di affrancarsi dall’accertamento avvantaggiandosi di altre entrate, senza però provarne la già avvenuta tassazione ovvero l’esenzione.

3. Con il terzo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto, controverso e decisivo, costituito dall’apporto del coniuge alle spese familiari, inteso come concorso del reddito del coniuge alle spese di mantenimento dei beni oggetto di accertamento, anche in anni antecedenti a quelli oggetto di accertamento e come inferiorità del loro reddito complessivo rispetto a quello dichiarato. Il motivo, nella sua formulazione è analogo a quello proposto come primo e ne segue le sorti di inammissibilità.

4. Con il quarto motivo si profila doglianza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche disposte con il D.L. n. 78 del 2010, in relazione al D.M. 10 settembre 1992, art. 3, comma 2. In buona sostanza, il ricorrente afferma che il giudice d’appello avrebbe errato nell’attribuire rilevanza alla titolarità dell’immobile, avendo egli fornito la prova che esso fosse nella disponibilità di entrambi i coniugi, essendo adibito ad abitazione principale anche della moglie, che pertanto contribuiva alle relative spese. Il motivo è analogo a quello proposto come secondo e ne segue le sorti del rigetto.

5. Con il quinto motivo si avanza censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa motivazione circa il fatto, controverso e decisivo, costituito dalla superficie dell’abitazione principale ai fini dell’applicazione del redditometro. L’Ufficio avrebbe errato attribuendo all’abitazione una superficie maggiore rispetto a quella effettiva, falsando per l’effetto anche l’atto impositivo.

Il motivo è infondato.

E’ risalente orientamento di questa Corte quello che, a fronte della determinazione del reddito effettuata sulla base dell’applicazione del c.d. “redditometro”, riconosce il potere in capo al contribuente di dimostrare che egli possiede un reddito inferiore in ragione della natura relativa e non assoluta delle presunzioni poste dal redditometro sono soltanto relative e non assolute. Tuttavia, è onere del contribuente fornire una prova concreta del reddito inferiore (cfr. Cass., Sez. V, n. 5794/2001). Nel caso di specie il contribuente invoca un minor reddito in ragione della pretesa inferiore superficie dell’abitazione (di cui non viene peraltro chiarita la natura utile o lorda), asseritamente provata in forza di una planimetria. Sennonchè è noto l’orientamento della giurisprudenza secondo cui le planimetrie non sono idonee a fornire la prova della consistenza di un immobile, nemmeno se sono estratte dall’uffici catastali (Cons. di Stato, Sez IV, n. 4208/2014). Nel caso di specie, peraltro, trattasi di planimetria proveniente dal privato e siglata, ma non asseverata, da parte di un tecnico. Il motivo va dunque rigettato.

6. Con il sesto motivo si solleva doglianza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – insufficiente motivazione circa il fatto, controverso e decisivo, costituito dalla capacità reddituale riconducibile alle autovetture possedute. Il contribuente censura la sentenza che non avrebbe motivato la riduzione percentuale nella sola misura del 50% e ciò pur avendo condiviso l’eccezione di uso promiscuo, e quindi anche ai fini dell’esercizio dell’attività professionale, oltre ad essere in comproprietà con la moglie che come tale partecipava alle spese di uso e manutenzione.

Il motivo è infondato.

Accolta parzialmente la censura da parte della CTR, il contribuente mira ad ottenerne la cassazione ritenendo che le doglianze di merito siano state apprezzate solo in parte. Sennonchè il motivo di ricorso per vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011). Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito argomentazioni idonee a scalfire la correttezza e logicità della sentenza che ha proporzionalmente ridotto, in ragione dell’uso promiscuo dell’autovettura, il reddito derivante dall’autovettura.

7. Occorre ora esaminare il ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, prospettandosi censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo, segnatamente per non aver la CTR esaminato l’avviso di accertamento ove risultava già contemplata la valutazione circa l’uso promiscuo delle autovetture senza che ciò potesse interferire sul contenuto dell’atto impositivo. Replica il contribuente eccependo l’infondatezza del motivo incidentale richiamando le difese svolte.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Infatti, difettando la trascrizione dell’avviso di accertamento e del motivo formulato nei precedenti gradi di merito e disattesi dai giudici di merito, esso non assolve l’onere dell’autosufficienza. E’ infatti principio consolidato di questa Corte che il ricorso per Cassazione, in ragione del principio di autosufficienza deducibile dall’art. 366 c.p.c., deve contenere, a pena d’inammissibilità, tutti gli elementi atti a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass., Sez. V, 14/01/2011 n. 767).

Il ricorso incidentale è altresì inammissibile perchè strutturato secondo la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, dovendosi invece applicare, ratione temporis, il testo previgente al D.L. n. 83 del 2012.

In definitiva, il ricorso principale è infondato, mentre l’incidentale è inammissibile.

Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.

Rilevato che risulta soccombente, in relazione al ricorso procedurale parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale, compensa integralmente fra le parti le spese del giudice di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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