Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.18804 del 02/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1803/2019 R.G. proposto da:

Finmedical S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Giuffrida, con domicilio eletto in Roma, Via Federico Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell’Avv. Andrea Manzi;

– ricorrente –

contro

M.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Leonardo Salvemini, con domicilio eletto in Roma, Via Fossato di Vico, n. 10, presso lo studio dell’Avv. Milena Conti;

– ricorrente incidentale –

e contro

Fondazione “Università *****”, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuliano Milia, e dall’Avv. Roberto Milia;

– controricorrente –

e nei confronti di:

***** S.r.l., Università degli Studi “*****”, Benedetti S.p.a., D&G S.r.l.;

– intimate –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, n. 1281/2018 depositata il 27 giugno 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

1. Le società Finmedical S.r.l., D&G S.r.l. e Benedetti S.p.A. convennero in giudizio, avanti il Tribunale di Chieti, l’Università ***** (d’ora innanzi, Università) e la ***** S.r.l. (d’ora in poi, ***** S.r.l.) chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni – quantificati in Euro 555.645,60 – derivanti dal preteso inadempimento degli obblighi contrattuali assunti in virtù di una convenzione avente ad oggetto la conduzione di una sperimentazione clinica (studio per la bioequivalenza tra due differenti preparazioni orali contenenti Amiodarione ai fini del rilascio da parte dell’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, dell’autorizzazione all’immissione in commercio di alcuni prodotti medicinali a base di detta sostanza: autorizzazione, però, negata avendo l’Agenzia riscontrato, nella conduzione dello studio svolto dalle convenute, alcune deviazioni dal protocollo).

L’Università, costituendosi, chiese e ottenne di chiamare in causa il Prof. M.S., quale responsabile della sperimentazione; quest’ultimo, a sua volta costituendosi, chiamò in manleva la Fondazione “Università *****”, del cui laboratorio si era avvalso per la sperimentazione. Svolse inoltre domanda riconvenzionale di risarcimento danni nei confronti delle attrici, dell’Università e della stessa Fondazione. Questa a sua volta avanzò domanda di manleva nei confronti del M..

Il Tribunale rigettò tutte le domande, compensando integralmente le spese.

2. Pronunciando sui contrapposti gravami la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato quello principale proposto dalle società originarie attrici (Finmedical S.r.l., Benedetti S.p.a. e D&G S.r.l.), ha respinto altresì quello del M. e, in accoglimento di quello incidentale proposto dalla Fondazione “Università *****” in punto di spese, ha condannato il M. a rifondere ad essa le spese del giudizio di primo grado. Ha infine regolato le spese del secondo grado secondo il principio di soccombenza.

3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Finmedical S.r.l., con due mezzi.

M.S. propone ricorso incidentale affidato anch’esso a due motivi.

Ad entrambi resiste la Fondazione “Università *****”, depositando controricorso.

Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede.

Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.

Hanno depositato memorie il M. e la Fondazione “Università *****”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del controricorso in quanto diretto anche a resistere al ricorso principale della Finmedical S.r.l..

La notifica di tale atto, alla luce del combinato disposto dell’art. 370 c.p.c. e art. 371 c.p.c., comma 4, risulta infatti tempestiva rispetto alla data di notifica del ricorso incidentale, ma tardiva rispetto a quella del ricorso principale.

2. Con il primo motivo del ricorso principale la Fondazione “Università *****”, dato atto dell’intervenuto fallimento della ***** S.r.l. nel corso del giudizio d’appello, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza, per violazione della L. Fall., art. 43, per l’omessa interruzione del processo.

Analoga censura è svolta con il primo motivo del ricorso incidentale.

3. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, anche per violazione L. Fall., artt. 52 e 93 e segg., per l’omessa dichiarazione di improcedibilità trattandosi di credito da far valere nelle forme dell’accertamento del passivo.

4. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia, poi, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, anche per violazione degli artt. 304 e 298 c.p.c., che, in ipotesi di interruzione del processo, vietano il successivo compimento di atti del procedimento.

5. Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale sono inammissibili, per difetto di interesse.

Secondo principio risalente ma incontrastato della giurisprudenza di legittimità, cui va data continuità, le norme sull’interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l’evento interruttivo e, pertanto, soltanto la parte, che dall’evento può essere pregiudicata, può far valere l’irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall’omessa interruzione del processo e, quindi, non possono dedurre la detta omissione come motivo di nullità della sentenza che, ciononostante, sia stata pronunciata (Cass. n. 1860 del 19/03/1984; n. 3945 del 23/08/1978; n. 609 del 11/02/1977; n. 984 del 05/04/1971; v. anche in motivazione Cass. n. 4274 del 04/05/1994).

A tale indirizzo non v’è ragione di derogare con riferimento alla interruzione del processo determinata dal sopravvenuto fallimento della parte ed al regime per essa ora previsto, dal novellato L. Fall., art. 43, di rilevabilità d’ufficio. Questa rilevabilità, in disparte che nemmeno è detto nei ricorsi se nel processo di appello la fattispecie fallimentare si fosse evidenziata, non può certo implicare effetti sull’individuazione della parte che può dolersi della mancata rilevazione della fattispecie interruttiva.

6. Mette conto peraltro soggiungere che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dall’arresto di Cass. Sez. U. n. 15142 del 05/07/2007, “nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti di una o più cause connesse, l’interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall’evento.

“In tale eventualità, non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, che non devono subire una stasi temporanea, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall’art. 103 c.p.c., comma 2, per il quale, in caso di mancata tempestiva riassunzione ovvero quando questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini di cui all’art. 305 c.p.c., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante anche per la causa de qua, detto giudice potrà disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito dall’evento interruttivo, per il quale sarà necessario, e potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti assunti senza la partecipazione della parte colpita dall’evento interruttivo” (v. anche Cass. Sez. U. n. 9686 del 22/04/2013; Cass. n. 9960 del 20/04/2017).

Nel caso di specie si verifica indubbiamente l’ipotesi di cause scindibili presupposta dall’esposto principio.

La parte colpita dall’evento interruttivo (***** S.r.l.) è una delle due convenute originarie nei cui confronti risulta proposta – solo dalle originarie attrici – domanda risarcitoria da preteso inadempimento contrattuale, cumulata con altra analoga domanda proposta nei confronti dell’Università *****.

La causa petendi, quale desumibile dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, non evidenzia alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, ipotizzandosi soltanto un vincolo di solidarietà dal lato passivo rispetto a pretesa risarcitoria da inadempimento contrattuale.

Nessuna delle domande di garanzia e riconvenzionali successivamente proposte investe la posizione della ***** S.r.l..

L’evento interruttivo non può, dunque, che interessare il rapporto processuale intercorrente tra le originarie attrici (pretese creditrici), da un lato, e la ***** S.r.l. (pretesa debitrice solidale), dall’altro, e non può invece propagarsi nè interessare gli altri rapporti, nè può riverberare effetto alcuno sugli atti successivamente compiuti riguardanti la posizione degli odierni ricorrenti.

Resta, dunque, confermato che questi non hanno motivo alcuno di dolersi della mancata interruzione del processo, per il semplice e assorbente motivo che, quand’anche l’evento interruttivo fosse stato rilevato dal giudice, esso, in base all’esposto principio, avrebbe potuto condurre all’interruzione del processo limitatamente alla parte colpita dall’evento interruttivo e non in riferimento all’intero processo, sicchè del tutto legittima si rivela comunque la prosecuzione del processo nei confronti degli odierni ricorrenti e insindacabile ne rimane anche l’esito.

7. Resta assorbito l’esame del secondo motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale, dato che entrambi hanno come presupposto che i due ricorrenti possano interloquire sulla mancata interruzione, cosa a cui non li legittima il loro primo motivo.

7.1. Varrà comunque rilevare, quanto al secondo motivo del ricorso incidentale, che, in coerenza con l’esposto principio, nessuna nullità degli atti processuali compiuti successivamente all’evento interruttivo è predicabile nei confronti delle parti del rapporto processuale non attinto dall’effetto interruttivo, poichè distinto da quello che riguarda la parte colpita dall’evento.

7.2. Quanto al secondo motivo del ricorso principale è poi agevole rilevare che la vis attractiva del fallimento può predicarsi solo rispetto alle domande risarcitorie proposte nei confronti del fallito, ma non anche di soggetti diversi, ancorchè in ipotesi solidalmente obbligati (v. Cass. n. 2902 del 15/02/2016; n. 2411 del 02/02/2010; n. 14468 del 09/07/2005; n. 5493 del 19/05/1995).

Solo il fallimento della ***** S.r.l. avrebbe potuto, dunque, eccepire l’inopponibilità nei suoi confronti di una eventuale pronuncia di condanna della società, che peraltro nella specie non vi è stata, essendo stata questa del tutto assolta, in entrambi i gradi di merito, da ogni pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti.

8. Entrambi i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.

La controricorrente Fondazione “Università *****”, per il principio della soccombenza, ha diritto ad ottenere la rifusione delle spese nei soli confronti del ricorrente incidentale, non anche della ricorrente principale, nei cui confronti è, come detto, tardivamente diretto il controricorso.

Non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese nei confronti degli altri intimati, non avendo questi svolto difese nella presente sede.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale.

Condanna il ricorrente incidentale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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