Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.18821 del 02/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19302/2015 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI CIOMMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI LO SASSO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 685/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 22/01/2015 R.G.N. 528/2012 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MAURA DE LUCA PICCIONE per delega verbale Avvocato GIOVANNI LO SASSO;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 22 gennaio 2015, la corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza del tribunale della stessa sede dl 5 luglio 2012, ha condannato l’INPS a pagare in favore del signor R. la somma di Euro 8.914.

Quest’ultimo, lamentando il mancato riconoscimento del diritto alla rivalutazione del periodo contributivo per esposizione qualificata all’amianto, aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del mancato riconoscimento del diritto a pensione sin dal momento in cui ciò era consentito per effetto del montante contributivo rivalutato e dei danni altresì subiti per la correlata impossibilità di fruire del bonus relativo a finestra pensionistica prevista dalla L. n. 243 del 2004.

Il tribunale, riconoscendo il diritto alla pensione sin dal 1.4.07 (data della maturazione del diritto a pensione tenuto conto della rivalutazione contributiva), aveva condannato l’INPS al pagamento dei ratei fino al 30.4.10 (data dell’effettivo pensionamento); aveva quindi negato il ristoro del danno morale, mentre non si era pronunciato sul predetto bonus.

La Corte d’Appello, rilevando l’obbligo dell’INPS di tener conto – ai fini del riconoscimento del diritto a pensione – della rivalutazione contributiva quanto meno dalla data della sentenza di primo grado (pur non passata in giudicato) che ne aveva accertato il diritto, ha confermato il diritto del lavoratore ad andare in pensione sin dal 1.4.07; per l’effetto, ha riconosciuto il bonus relativo alla finestra pensionistica, quantificando il relativo danno nella somma sopra indicata; la corte territoriale ha invece escluso ogni danno ulteriore, in difetto di allegazione e prova di ulteriore attività economica svolta compatibile con la pensione o di lesione specifica di altri beni protetti.

In particolare, la corte ha rilevato che il danno patrimoniale andava escluso in quanto da un lato il lavoratore aveva continuato a percepire la retribuzione (che sarebbe stata in ogni caso incumulabile con la pensione) e, dall’altro lato, che non vi era stata prova della possibilità di avviare altra attività lavorativa compatibile.

Quanto al danno non patrimoniale, la corte territoriale, ravvisandlo contraddizione tra la domanda di danno per impossibilità di svolgere altra attività ovvero per impossibilità di dedicarsi al riposo, rilevava la mancanza di una specifica allegazione e prova di un pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile sul fare areddituale del soggetto, e rigettava la domanda risarcitoria.

Avverso tale sentenza ricorre il pensionato per tre motivi (pur rubricati sotto numerazione erronea), cui resiste l’INPS con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, dolendosi del mancato riconoscimento della pensione dal momento della maturazione dei requisiti per effetto della rivalutazione contributiva e lamentando il mancato riconoscimento del danno patrimoniale per il relativo periodo.

Con il secondo motivo (erroneamente rubricato come terzo) il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, in ragione del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.

Con il terzo (erroneamente rubricato come quarto) motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata per la non corretta quantificazione del danno patrimoniale in relazione al bonus L. n. 243 del 2004, ex art. 1, comma 12, cui il ricorrente avrebbe avuto accesso se gli fosse stata tempestivamente riconosciuto l’incremento contributivo.

Il primo motivo è inammissibile laddove denunzia in unico contesto una pretesa violazione di legge (senza alcuna indicazione delle disposizioni che si assumono violate) ed un preteso vizio motivazionale (senza dedurre uno specifico fatto rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nuovo n. 5), e senza distinguere le ragioni censorie con sufficiente chiarezza.

Per la parte del motivo che richiama gli art. 112 e 115 c.p.c., lo stesso è infondato, da un lato in quanto la corte territoriale si è pronunciata sullo specifico momento di maturazione del diritto al pensionamento e, dall’altro, in quanto le censure del ricorrente non riguardano tale momento, ma solo il diverso momento della rilevanza della rivalutazione contributiva (in sè ininfluente sul momento del pensionamento, che si correla invece alla relativa specifica domanda presentato dal soggetto avente i requisiti di legge per accedere al pensionamento).

Con il secondo motivo (erroneamente rubricato come terzo) si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, per il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nel non poter adottare una legittima scelta di vita e nell’esser stato costretto a protrarre per otto anni un’attività lavorativa non più gradita.

Il motivo è inammissibile in considerazione dei limiti posti dal nuovo n. 5 al sindacato di legittimità in ordine al vizio di motivazione, vieppiù in presenza di una doppia pronuncia conforme che ha escluso nella specie il danno non patrimoniale.

Anche a ravvisare nella specie una sostanziale deduzione di una violazione di legge, in considerazione del richiamo – operato nel testo dell’atto – all’art. 2059 c.c., il Collegio ritiene che il motivo non possa trovare accoglimento: infatti, in cause del tutto analoghe alla presente, relativa a lavoratori patrocinati dal medesimo avvocato e recanti doglianze del tutto identiche a quelle formulate dall’odierno ricorrente, questa Corte ha infatti già affermato – con sentenze del tutto omogenee alle quali, a giudizio del Collegio, non può che darsi continuità, la necessità da un lato di dimostrazione della colpa dell’ente previdenziale e dall’altro lato di allegazione e prova del danno di cui si chiede il risarcimento (Cass. Sez. L. sentenze N. 2927/20, N. 4886/20, n. 17708/20, n. 27931/20), laddove nella specie la corte territoriale ha accertato che tale onere non è stato affatto adempiuto dal ricorrente.

Con il terzo (erroneamente rubricato come quarto) motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata per la non corretta quantificazione del danno patrimoniale in relazione al bonus L. n. 243 del 2004, ex art. 1, comma 12, cui il ricorrente avrebbe avuto accesso se gli fosse stata tempestivamente riconosciuto l’incremento contributivo.

Il motivo è inammissibile sia in considerazione dei limiti posti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, al sindacato di legittimità in ordine al vizio di motivazione, sia per carenza di autosufficienza, intendendo il ricorrente censurare la quantificazione del bonus -operato dalla sentenza d’appello sulla base di apposita CTU – senza riportare in ricorso gli elementi essenziali della valutazione effettuata dal consulente e recepita dalla sentenza impugnata, al fine di mettere questa Corte in condizione di verificare la presenza degli asseriti errori.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento del spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3500 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472