Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.18829 del 02/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3094/2020 proposto da:

O.E., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA RUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 5821/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 12/12/2019 R.G.N. 12259/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

Che:

O.E. cittadino nigeriano, chiedeva alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

la Commissione Territoriale rigettava l’istanza giudicando il narrato del richiedente, inattendibile perchè vago e generico;

avverso tale provvedimento proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Brescia, che ne disponeva il rigetto;

a fondamento della decisione assunta, il giudice adito evidenziava l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente tenuto conto dell’assenza di attendibilità del relativo racconto di vita in quanto generico, privo di intrinseca coerenza, non riscontrando i presupposti per la applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. a) e b); lo stato di provenienza (EDO, facente parte della federazione della Nigeria), alla stregua delle informazioni reperibili su siti internazionali (Amnesty International, EASO COI), non era interessato da situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno tale da porre in pericolo l’incolumità della posizione civile per il solo fatto di soggiornarvi; quanto alla protezione c.d. umanitaria del pari invocata, non risultavano indicate particolari ragioni di vulnerabilità individuale che giustificassero la permanenza in territorio italiano;

il provvedimento del Tribunale è stato impugnato per cassazione con ricorso fondato su due motivi;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5.

Ci si duole che il Collegio del merito abbia trascurato di considerare i parametri alla stregua dei quali deve essere esplicata la valutazione sulla credibilità del cittadino straniero ai sensi delle summenzionate disposizioni, che consentono di ritenere veritieri i racconti quando il richiedente compia ogni sforzo ragionevole per circostanziare la domanda; tenuto conto di detti parametri le dichiarazioni del ricorrente devono ritenersi coerenti, lineari e plausibili alla luce delle informazioni relative al luogo e tempo di provenienza.

2. Il secondo motivo prospetta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Si critica la statuizione con la quale si è denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria per non avere il giudice di merito proceduto alla acquisizione di tali informazione nonostante il ricorso introduttivo avesse offerto dati idonei ad evidenziare la situazione di recrudescenza di violenza sia da parte dei gruppi di provati che delle forze dell’ordine.

3. In via preliminare deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perchè la procura (apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2) contiene espressioni incompatibili con la specialità richiesta dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 – secondo cui la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato – apparendo dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali;

in linea generale, con riferimento alle modalità di rilascio della procura speciale, questa Corte ha avuto modo di chiarire che: “ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione (cfr. Cass. 17/3/2017 n. 7014);

in ordine al tema della protezione internazionale, è fermo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali” (vedi Cass. 18/2/2020 n. 4069 con riferimento ad ipotesi di apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, Cass. 3/2/20 n. 2342, Cass. 5/11/2017 n. 18257; Cass. 21/3/2005 n. 6070);

non possono, quindi, tralasciarsi di considerare gli approdi ai quali è pervenuta da ultimo questa Corte, alla cui stregua del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, in base al quale è inammissibile il ricorso ove la procura ad esso relativa non indichi gli estremi di tale provvedimento, nè altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione, poichè tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c. (cfr. Cass. 16/7/2020 n. 15211, Cass. 11/11/2020 n. 25447) e va considerata insussistente;

ed e proprio questa è l’ipotesi qui scrutinata, in cui la procura rilasciata in foglio congiunto all’atto, ancorchè recante una data successiva al deposito del provvedimento impugnato, non reca alcun riferimento a detto provvedimento; essa risulta conferita all’avv. Stefania Russo “con riferimento all’instaurando procedimento, volto all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ovvero della protezione umanitaria”… O.E. dichiara “di conferirgli altresì la facoltà di proporre ogni tipo di impugnazione ed istanza disciplinata dalle leggi vigenti in materia di immigrazione”…”autorizza ogni atto propedeutico all’ottenimento del permesso di soggiorno ed ogni accesso agli atti amministrativi L. n. 241 del 1990, ex art. 22…”, con un tenore incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima;

la procura non contiene, quindi, alcun riferimento al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità; e, pertanto, non solo è priva di specialità ma presenta indicazioni incompatibili con il giudizio di cassazione che configura uno speciale mezzo di impugnazione svolto attraverso un ricorso a critica vincolata, secondo l’impostazione del sistema processuale vigente che deve essere preservata soprattutto in questa sede, non a scopo deflattivo ma per garantire l’uniforme applicazione della legge;

4. conclusivamente, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;

nulla sulle spese, stante la mancanza di attività difensiva del Ministero;

va infine emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, la quale deve seguire il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità in mancanza di procura speciale, su di esso grava la pronuncia relativa alle spese processuali, anche rispetto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato predetto (cfr. già Cass. 21/9/2015, n. 18577, Cass. 9/12/2019 n. 32008);.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv. Stefania Russo, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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