Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18833 del 02/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23607/2019 R.G. proposto da:

V.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanbattista Iazeolla;

– ricorrente –

contro

D.C.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Lanna, con domicilio eletto in Roma, Via Vittorio Montiglio, n. 67, presso lo studio dell’Avv. Domenico Femia;

– controricorrente –

e nei confronti di:

B.C.;

– intimato –

avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 13049/2019, pubblicata il 15 maggio 2019;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 20 aprile 2021 dal Consigliere Iannello Emilio.

RILEVATO

che:

V.V. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, B.C. e D.C.G., chiedendo che fosse dichiarata la nullità sopravvenuta della clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nell’atto costitutivo della società in accomandita semplice D.C.G. s.a.s.;

con ordinanza del 19 giugno 2018 l’adito tribunale, in accoglimento di eccezione preliminare opposta dai convenuti, dichiarò la propria incompetenza per territorio in favore di quella del Tribunale di Napoli Nord, competente ai sensi dell’art. 23 c.p.c. per essere sita in Arzano la sede legale della società;

con l’ordinanza in epigrafe la Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza proposto dal V. e dichiarato la competenza del Tribunale di Napoli Nord;

per quanto in questa sede interessa – con riferimento alla censura (di cui alla terza parte dell’istanza di regolamento di competenza) con la quale il ricorrente lamentava l’erroneità dell’ordinanza del tribunale per essere stata dimostrata la sostanziale inesistenza della sede legale in Arzano e la sua natura di mera sede fittizia e di comodo già dalla fine del 2014 e, comunque, dal gennaio 2017, perchè in quel luogo non verrebbe svolta alcuna “attività in modo continuativo” – la S.C. ha così testualmente motivato (p. 5.3, pag. 7, dell’ordinanza):

“anche volendo tralasciare la genericità e ripetitività delle considerazioni… svolte dal ricorrente, la decisione sulla competenza è una decisione allo stato degli atti e non può, per sua natura, richiedere un’approfondita attività istruttoria (art. 38 c.p.c., u.c.). Ne consegue che, nella specie, sono prive di decisività tanto le considerazioni svolte dal ricorrente circa la presunta inesistenza di una qualsiasi attività della società presso la sede sociale, quanto le considerazioni secondo cui i convenuti avrebbero artificiosamente effettuato strategici cambi di residenza proprio allo scopo di creare all’attore difficoltà nell’individuazione del foro competente. Il dato di fatto obiettivo, giustamente evidenziato dal Tribunale di Napoli nell’impugnato provvedimento, è costituito dalla sicura individuazione della sede legale della società in Arzano, comune inserito nella circoscrizione del Tribunale di Napoli Nord. Ed il fatto che nella sede legale non vi sia, in ipotesi, alcuna attività, non per questo fa venire meno quel luogo come punto di riferimento ai fini dell’individuazione del foro speciale di cui all’art. 23 c.p.c.”;

detta ordinanza della S.C. è in questa sede impugnata con ricorso per revocazione, ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, sulla base di unico complesso motivo (illustrato alle pagg. 13-35 del ricorso), cui resiste D.C.G., depositando controricorso;

l’altro intimato rimane tale.

CONSIDERATO

che:

secondo il ricorrente l’ordinanza impugnata è viziata da errore di fatto dal momento che – egli assume – “risulta in modo incontrovertibile, dagli atti interni del processo di cassazione, l’avvenuto trasferimento, a partire dall’inizio dell’anno 2017, costantemente e ripetutamente confermato per atti pubblici, della sede legale della società in accomandita semplice, siccome non più esistente nel luogo dichiarato al momento dell’atto costitutivo in data 5/10/1984 ed iscritto nel registro delle imprese” (pag. 13 del ricorso);

sostiene il ricorrente che “nelle società prive di personalità giuridica, un certo luogo per funzionare come criterio di competenza o, come dice, la Cassazione nel caso di specie “punto di riferimento ai fini della individuazione del foro speciale” deve essere un fatto fenomenico di radicamento sul territorio e non la mera registrazione di una scritturazione nominale nel registro delle imprese, tra l’altro avente la efficacia di mera pubblicità-notizia” (pag. 14 del ricorso);

osserva ancora, in sintesi, che:

– dall’ordinanza del Tribunale di Napoli si traeva solo l’affermazione che la sede in Arzano era “chiaramente esistente” nel registro delle imprese, non anche, come affermato dalla S.C., che tale sede fosse ivi anche “obiettivamente esistente” (v. pagg. 15-18 del ricorso);

– l’errore di diritto denunciato con il proposto regolamento di competenza risiedeva proprio nell’avere, il tribunale, in contrasto con il disposto dell’art. 19 c.p.c., comma 2, ritenuto sufficiente il dato formale della indicazione della sede legale in Arzano nel registro delle imprese, indipendentemente dalla sua effettiva esistenza in quel luogo (v. ricorso, pagg. 18-22);

segue quindi in ricorso una ampia parte dedicata agli elementi (notifiche non andate a buon fine di atti indirizzati alla sede in questione) asseritamente rappresentati in giudizio come idonei a dimostrare la non più attuale esistenza, sin dall’inizio dell’anno 2017, in quel luogo, di locali o attività riferibili alla società, benchè ancora ivi risultasse fissata la sede per il mancato adeguamento dell’atto costitutivo da parte dei resistenti (v. ricorso, pagg. 23-33);

il ricorso si appalesa inammissibile;

esso anzitutto evidentemente travisa la ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata;

dalla motivazione sopra testualmente riportata non si ricava affatto che la S.C. abbia respinto il regolamento perchè ha ritenuto che in Arzano fosse ubicata la sede effettiva, oltre che legale, della società, ma solo perchè ha ritenuto sufficiente e, anzi, assorbente, ai fini del radicamento della competenza per territorio, in applicazione dell’art. 23 c.p.c., il dato – in sè per vero incontroverso, persino in questa sede – che in Arzano fosse indicata la sede legale della società e irrilevante, per contro, che a questa non corrispondesse la sede effettiva e nemmeno una qualsiasi attività;

il “dato di fatto obiettivo” cui si fa riferimento nell’ordinanza qui impugnata non è dunque – come erroneamente postulato in ricorso – il fatto che in Arzano, e nell’indirizzo indicato come sede legale, esista una qualche attività riferibile alla società, ma il fatto in sè (tuttora incontestato) che quell’indirizzo sia indicato, nell’atto costitutivo e nel registro delle imprese, come sede della società: il che è proprio quanto definisce, ai sensi dell’art. 2295 c.c., il concetto di sede legale in contrapposizione a quello di sede effettiva;

dalla distinzione tra sede legale e sede effettiva (sulla quale evidentemente equivoca il ricorrente) discende che il fatto che al primo indirizzo non corrisponda alcuna effettiva attività non varrà di per sè ad elidere quel dato; l’impossibilità di notificare a quel luogo renderà possibili e anzi necessarie altre modalità di notifica, eventualmente anche con il rito degli irreperibili, ed andrà dunque a discapito della stessa società, ma non escluderà il dato obiettivo, sia pur formale, ritenuto di per sè comunque rilevante e assorbente nell’ordinanza qui impugnata, rappresentato per l’appunto dalla persistente indicazione nell’atto costitutivo di quell’indirizzo come sede della società;

è appena il caso di soggiungere che, comunque, quand’anche potesse diversamente intendersi il passaggio dell’ordinanza impugnata su cui si appunta la censura del ricorrente, come inteso cioè ad affermare che in Arzano, all’indirizzo indicato come sede legale, sia anche obiettivamente esistente una attività riferibile alla società, sulla correttezza dello stesso non potrebbe comunque estendersi il sindacato di questa Corte in sede di revocazione, atteso che si tratterebbe, in ipotesi, non di errore percettivo ma di erronea valutazione della risultanze processuali (v. Cass. n. 17110 del 21/07/2010; n. 25653 del 15/11/2013; n. 7194 del 13/04/2016);

a fortiori non possono trovare ingresso in questa sede le argomentazioni volte a criticare l’affermazione secondo cui, ai fini del radicamento della competenza per territorio, è sufficiente attribuire rilievo al dato nominale della sede legale risultante dall’atto costitutivo e/o dai registri;

a prescindere da ogni altra considerazione è assorbente il rilievo che si tratterebbe, infatti, in ipotesi, come del resto affermato anche in ricorso, non di errore di fatto percettivo ma di errore di diritto, come tale certamente non sindacabile (v. ex multis Cass. Sez. U. n. 30/10/2008, 26022; Cass. 05/03/2015, n. 4456; 18/06/2015, n. 12655; 09/12/2013, n. 27451);

il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali di controparte, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, che ne ha fatto richiesta;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge e distratte in favore dell’Avv. Massimo Lanna.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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