LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 22182/2020 proposto da:
F.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Cavani, e Antonello Piantedosi, per procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2095/2020 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 17 luglio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6 maggio 2021 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.
OSSERVATO che il ricorso depositato da F.A. è per la cassazione della sentenza emessa il 17 luglio 2020 dalla Corte di appello di Bologna che, in riforma dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna il 14 novembre 2017, ha rigettato le domande di protezione internazionale da tale persona proposte in sede di impugnazione della decisione di segno negativo adottata il 22 settembre 2016 dalla Commissione Territoriale di Bologna;
che il ricorso è pervenuto alla cancelleria di questa Corte il 25 agosto 2020 racchiuso in plico spedito a mezzo del servizio postale;
che al ricorso, sottoscritto dall’avvocato Antonio Piantedosi, (difensore con procura di F.) non è allegata alcuna relazione attestante la notificazione di tale atto al Ministero dell’Interno;
che l’intimato Ministero dell’Interno non si è costituito;
che, allo stato, la notificazione è materialmente inesistente;
che è dunque necessario assegnare al ricorrente termine per provare l’avvenuta notificazione del ricorso prima del suo deposito.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando al ricorrente termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito della prova della notificazione del ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021